L'insegnamento della religione cattolica e la storia della scuola italiana

Documento sull'insegnamento della religione cattolica in Italia. Il Pdf esplora la storia dell'istruzione italiana, dalla scuola dell'infanzia alla riforma Gelmini, fornendo un quadro dettagliato delle normative e delle evoluzioni che hanno plasmato il sistema educativo, utile per concorsi pubblici di Religione.

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1. La storia dell'insegnamento della religione cattolica in Italia
1.1 Prima del fascismo
L'insegnamento della religione cattolica in Italia, IRC, è un'istituzione del concordato
tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole italiane siano
previste delle lezioni settimanali facoltative di religione cattolica (un'ora e mezza per
scuola dell'infanzia, due ore per la scuola primaria, un'ora per la scuola secondaria di
primo e secondo grado.
L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (ad
eccezione di Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità
(obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa),
approcci (culturale, storico, etico).
Nel Regno di Sardegna, il ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati promulgò
la legge n. 3725 del 13 novembre 1859 (poco prima dell'unità d'Italia), che
introdusse, tra le materie scolastiche, anche la religione cattolica. Il suo insegnamento
era obbligatorio per i soli primi due anni delle elementari ed era impartito dal maestro
unico. Nelle scuole secondarie l'insegnamento della religione cattolica era garantito
da un direttore spirituale.
Tale insegnamento non era impartito in un'ora specifica, ma nell'ambito del
programma educativo.
L'ora di religione fu introdotta solo con il concordato del 1929 (Patti Lateranensi).
Il “Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle
aspiranti maestre”, regio decreto n. 4151 del 24 giugno 1860, introduceva
l'insegnamento della religione nelle scuole magistrali, che erano destinate alla
formazione dei futuri maestri. Nelle università furono vietati gli insegnamenti
contrari ai princìpi religiosi.
Nelle Istruzioni relative ai Programmi del 15 settembre 1860 l'insegnamento della
religione cattolica era vista come un rafforzamento dell'autorità politica.
Il regio decreto 9 novembre 1861 n. 315 (“Regolamento per le scuole normali e
magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole
primarie”), indicava come materia di insegnamento “religione e morale” mentre
“catechismo e storia sacra” era la prima materia obbligatoria per gli esami, sia scritti
che orali.
Nei programmi del regio decreto del 10 ottobre 1867 del ministro Michele Coppino
l'insegnamento della religione cattolica passava in secondo piano rispetto all'italiano e
all'aritmetica.

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Anteprima

L'insegnamento della religione cattolica in Italia

Fabio Veilua L'insegnamento della religione cattolica Studiare per il concorso

  1. La storia dell'insegnamento della religione cattolica in Italia

    1.1 Prima del fascismo L'insegnamento della religione cattolica in Italia, IRC, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole italiane siano previste delle lezioni settimanali facoltative di religione cattolica (un'ora e mezza per scuola dell'infanzia, due ore per la scuola primaria, un'ora per la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (ad eccezione di Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (culturale, storico, etico). Nel Regno di Sardegna, il ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati promulgò la legge n. 3725 del 13 novembre 1859 (poco prima dell'unità d'Italia), che introdusse, tra le materie scolastiche, anche la religione cattolica. Il suo insegnamento era obbligatorio per i soli primi due anni delle elementari ed era impartito dal maestro unico. Nelle scuole secondarie l'insegnamento della religione cattolica era garantito da un direttore spirituale. Tale insegnamento non era impartito in un'ora specifica, ma nell'ambito del programma educativo. L'ora di religione fu introdotta solo con il concordato del 1929 (Patti Lateranensi). Il "Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre", regio decreto n. 4151 del 24 giugno 1860, introduceva l'insegnamento della religione nelle scuole magistrali, che erano destinate alla formazione dei futuri maestri. Nelle università furono vietati gli insegnamenti contrari ai principi religiosi. Nelle Istruzioni relative ai Programmi del 15 settembre 1860 l'insegnamento della religione cattolica era vista come un rafforzamento dell'autorità politica. Il regio decreto 9 novembre 1861 n. 315 ("Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole primarie"), indicava come materia di insegnamento "religione e morale" mentre "catechismo e storia sacra" era la prima materia obbligatoria per gli esami, sia scritti che orali. Nei programmi del regio decreto del 10 ottobre 1867 del ministro Michele Coppino l'insegnamento della religione cattolica passava in secondo piano rispetto all'italiano e all'aritmetica.La circolare del 29 settembre 1870, del ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti, stabiliva che l'istruzione religiosa scolastica venisse impartita solo su richiesta dei genitori. Il 26 gennaio 1873 venivano soppresse le Facoltà teologiche di Stato. Rimasero solo quelle ecclesiastiche, i cui titoli di studio non venivano riconosciuti dallo Stato. La legge 23 giugno 1877, n. 3918 (esecutiva dal primo gennaio 1878), abolì la figura del "direttore spirituale" nei licei-ginnasi e nelle scuole tecniche. Nei programmi del 1888 l'insegnamento della religione cattolica fu di fatto soppresso. Il regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 ("Regolamento unico per l'istruzione elementare"), estendeva la facoltatività dell'insegnamento delle "prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino" a tutto il corso d'istruzione elementare a discapito dell'insegnamento della Religione cattolica. Questa impostazione fu confermata nel 1894 dal ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli. I programmi del 1905 furono scritti dal filosofo Francesco Orestano. Stabilivano la definitiva espulsione dell'insegnamento della religione cattolica dalle scuole statali. Tuttavia il decreto 9 ottobre 1895, n. 623 e il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150 confermavano la facoltatività dell'insegnamento religioso che perrò doveva essere impartito "a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto", quando la maggioranza dei consiglieri comunali non avesse deciso di ordinarlo a carico del Comune. Il 14 gennaio 1908 veniva approvato a Roma questo ordine del giorno: "Il Consiglio Comunale di Roma fa voti perché Governo e Parlamento, in coerenza alle leggi vigenti, dichiarino esplicitamente estranee alla scuola primaria qualsiasi forma d'insegnamento confessionale". La cosiddetta "mozione Bissolati", dal nome del suo presentatore, il deputato della sinistra post risorgimentole Leonida Bissolati, venne respinta alla Camera con 347 voti contrari e 60 favorevoli. Veniva proposta l'abolizione dell'insegnamento della religione nelle scuole elementari. Era il 27 febbraio 1908.

L'insegnamento della religione cattolica durante il fascismo

1.2 Durante il fascismo Nel 1923, durante il governo fascista, fu emanata la riforma della scuola. Essa rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, con decreto reale del 1º ottobre del 1923, n 2185, del ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Gentile. La circolare n. 2 del 5 gennaio 1924 garantiva comunque agli alunni che professavano altre fedi di astenersi dall'insegnamento della Religione cattolica. Con il Concordato del 1929 si introduceva e rendeva obbligatoria l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». La legge del 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell'art. 36 del Concordato stabiliva che"l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano. L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano". La riforma Gentile si componeva di un insieme di provvedimenti e fu emanata con diversi regi decreti:

  • R.D.L. 31 dicembre 1922, n. 1679 (delega);
  • R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 (scuola media di 1º e 2º grado);
  • R.D. 16 luglio 1923, n. 1753 (amministrazione scolastica);
  • R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (università);
  • R.D. 1º ottobre 1923, n. 2185 (scuola elementare).
  • R.D. 31 dicembre 1923, n. 3120 (obbligo scolastico).

La religione cattolica veniva insegnata obbligatoriamente nella scuola elementare; Gentile riteneva infatti che tutti i cittadini dovessero possedere una conoscenza religiosa e sosteneva che la dottrina religiosa fosse il maggior traguardo intellettuale per le classi popolari. Gentile tuttavia, riteneva che per la formazione dell'élite della nazione, compito affidato ai licei, non servisse più lo studio della religione (relegata al rango di cultura popolare) ma fosse necessario lo studio della filosofia che rappresentava il più alto traguardo intellettuale nell'educazione di un cittadino della futura classe dirigente, per questo nei licei venne reso obbligatorio lo studio della filosofia e non quello della religione. Nel 1929 dopo la firma dei Patti Lateranensi, la Chiesa ottenne che lo studio della religione cattolica (divenuta con il Concordato religione di Stato) fosse esteso anche ai licei, nonostante la contrarietà dello stesso Gentile.

La Riforma Gentile e l'istruzione

1.3 La Riforma Gentile prevedeva:

  • l'istituzione della scuola elementare dai 6 ai 10 anni;
  • l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino alla 5ª elementare. Dopo la scuola elementare, gli alunni potevano scegliere tra quattro possibilità: il ginnasio, quinquennale, che consentiva l'accesso al liceo classico (tre anni) o al liceo scientifico (quattro anni); l'istituto tecnico inferiore, quadriennale, cui facevano seguito quattro anni di istituto tecnico superiore; l'istituto magistrale, della durata di sette anni, destinato alle future/i maestre/i; la scuola complementare, al termine della quale non era possibile iscriversi ad alcun'altra scuola;
  • disciplina dei vari tipi di istituzioni scolastiche, statali, private e parificate;
  • insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole elementari, considerata "fondamento e coronamento" dell'istruzione primaria mentre nei licei era previsto lo studio della filosofia come forma di acculturamento superiore riservato alla futura classe dirigente nazionale. Tuttavia dopo la firma dei Patti Lateranensi l'insegnamento della religione cattolica venne esteso anche ai licei;
  • l'interesse verso gli allievi disabili, anche se solo verso alcune specifiche disabilità: l'obbligo scolastico viene infatti esteso solo ai ciechi ed ai sordi. Anni dopo questa riforma verranno create classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi, ospitate nei normali plessi scolastici, scuole speciali per sordi, ciechi ed "anormali" psichici, situati in plessi distinti. Per i casi più gravi sono previsti istituti speciali, con lunghi soggiorni in cui gli allievi vivevano separati anche dalle famiglie. Le classi differenziali erano però destinate anche agli allievi con problemi di condotta o disagio sociale o familiare;
  • creazione del liceo scientifico (4 anni) e del liceo femminile (3 anni);
  • creazione dell'istituto magistrale per la formazione dei futuri insegnanti elementari al posto delle scuole normali;
  • istituzione di scuole speciali per gli alunni portatori di handicap;
  • graduale messa al bando dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado delle lingue delle comunità nazionali appena annesse all'Italia (tedesco, sloveno e croato).
  • la scuola complementare di avviamento professionale (3 anni), al termine della quale non era possibile iscriversi ad alcun altra scuola.

La Riforma Bottai

1.4 La Riforma Bottai La legge 1º luglio 1940, n. 899, nota come Riforma Bottai, fu promulgata dal ministro dell'Educazione nazionale Giuseppe Bottai e approvata dal Gran Consiglio del Fascismo. La riforma stabiliva l'obbligo di frequentare la scuola materna e suddivideva la scuola elementare (detta "del primo ordine") in due cicli: la scuola elementare triennale, a sua volta divisa in urbana e rurale, con diversi orari e programmi didattici, e la scuola del lavoro biennale. La scuola media (detta "del secondo ordine") veniva divisa in tre corsi: la scuola artigianale era concepita per il ceto rurale e per i piccoli insediamenti e si divideva in vari indirizzi (commerciale, industriale, nautica, agricola, artistica), la scuola professionale, di maggiore rilievo rispetto alla prima, era rivolta a chi avesse voluto proseguire gli studi in una scuola tecnica, mentre la scuola media unica preparava gli alunni al liceo e all'università.

La Costituzione del 1948 e l'istruzione

1.5 La costituzione del 1948 Nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 34) viene stabilita l'istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria per almeno 8 anni. Viene sancita la libertà di istituire scuole "senza oneri per lo stato". Rimaneva in vigore il sistema scolastico precedente: scuola elementare quinquennale e i tre anni successivi divisi in "scuola media" (che permetteva di proseguire gli studi grazie alla materia del latino) e "scuola di avviamento professionale" (senza l'insegnamento del latino, escludeva la prosecuzione degli studi).

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