Lezione 5: Il sistema di giustizia sportiva in Italia

Documento dall'Università sulla Lezione 5: Il sistema di giustizia sportiva in Italia. Il Pdf esplora il vincolo di giustizia e il rapporto tra giustizia sportiva e statale, descrivendo gli organi come il Giudice sportivo nazionale e la Corte sportiva d'Appello, per la materia di Diritto a livello universitario.

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LEZIONE 5
IL SISTEMA DI GIUSTIZIA
1.La giustizia sportiva: il vincolo di giustizia
Il termine giustizia sportiva definisce diverse forme di giustizia: quella cosiddetta
“disciplinare”, che è esercitata da organi volti ad assicurare la conformità delle condotte dei
tesserati alle regole poste dalla Federazione di appartenenza; nonchè quella cosiddetta
“tecnica” che attiene al rispetto delle regole del gioco ed è esercitata direttamente sul terreno
di gioco dagli arbitri e dagli assistenti.
Nelle materie riservate alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva ed indifferenti per
l’ordinamento statale, avviene che, per effetto del tesseramento o dell’affiliazione, le società
e le associazioni sportive diventano titolari di diritti di tipo privatistico nei confronti di tutti i
tesserati e gli affiliati che si sono volontariamente legati ad esse con vincolo negoziale,
accettando di osservare Statuto e regolamento della Federazione di appartenenza e, in
particolare, impegnandosi a devolvere ogni controversia o vertenza agli organi di giustizia
sportiva: cioè accettare che, in caso di violazione delle norme regolamentari o statutarie, i fatti
vengano accertati , giudicati e decisi dalla giustizia sportiva. Questo è il cosiddetto vincolo di
giustizia che è diverso dal vincolo sportivo che continuava a legare il calciatore professionista
alla società di appartenenza anche dopo la scadenza del contratto, salvo il pagamento di una
congrua indennità. Il vincolo di giustizia, in base alla sua natura negoziale, può operare solo
in materie strettamente tecniche e sportive, irrilevanti per l’ordinamento statale.
La giustizia sportiva, quindi, viene in rilievo ai fini dell’applicazione delle regole sportive,
mentre quella statale quando è necessario dirimere controversie, che riguardando la violazione
di diritti soggettivi o interessi legittimi, assumono rilevanza per l’ordinamento generale.
2.Il rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale ante legem.
L’assenza di regole certe in materia, nel sistema precedente al 2003, aveva determinato una
situazione di grave indeterminatezza nei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento
sportivo tale da spingere il legislatore, nel 2003, ad emanare il D.L.220/2003 contenenti
“Disposizioni urgenti in materia sportiva”.
Prima dell’emanazione di tale provvedimento, la diffusa incertezza giuridica in merito alla
tutela giurisdizionale nello sport, alimentata da un contesto segnato dalla rivendicazione di
assoluta autonomia da parte dell’ordinamento sportivo e dalla mancanza di regole certe, venne
colmata, seppur in modo disomogeneo da decisioni giurisprudenziali spesso contraddittorie.
Emblematico, a riprova di tale incertezza, vi era il rifiuto da parte delle Istituzioni sportive di
dare esecuzione ai provvedimenti assunti in ambito statale, al quale i soggetti dell’ordinamento
sportivo facevano costante ricorso per la tutela dei propri diritti.
In particolare, il conflitto aperto tra ordinamento statale e sportivo veniva prevalentemente
causato da alcune irrisolte tematiche di assoluta importanza: 1) la configurabilità della
giurisdizione del giudice statale in materia sportiva; 2) l’individuazione della giurisdizione
statale eventualmente competente a decidere le questioni sportive; 3) l’individuazione del
giudice territorialmente competente; 4) la vincolatividelle decisioni assunte dalla giustizia
statale in materia sportiva.
Tale indeterminatezza indusse la giurisprudenza a ricercare soluzioni interpretative in grado
di garantire, per quanto possibile, un approccio organico alle questioni coinvolgenti
l’ordinamento sportivo, attraverso l’individuazione di alcuni principi cardine.
In tale contesto, il criterio principale veniva individuato nel concetto di “rilevanza” delle
situazioni giuridico-soggettive dedotte in giudizio, ovvero la capacità o meno degli interessi
lesi di incidere sulla sfera giuridica del soggetto colpito dal provvedimento, non solo quale
sportivo, ma anche quale cittadino dello Stato.
Tale parametro, dunque, era utilizzato per accertare la sussistenza o meno della giurisdizione
statale, risultando applicabile a tutte le controversie nascenti in ambito sportivo.
Allora sia in dottrina che in giurisprudenza, al fine di distinguere le controversie sportive
azionabili dinanzi ai giudici statali da quelle invece riservate agli organi di giustizia sportiva,
fu effettuata una classificazione delle controversie sportive in quattro categorie: tecniche,
disciplinari, economiche ed amministrative.
Le questioni di natura tecnica, ovvero le decisioni sportive tecniche (quali ad es.
l’assegnazione o meno di un calcio di rigore), sono state comunemente riconosciute come
prive di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo e pertanto insindacabili dal giudice statale.
Relativamente alle controversie disciplinari, ovvero l’emanazione di provvedimenti
disciplinari nei confronti di soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo, ha assunto
rilevanza la distinzione tra provvedimenti aventi carattere espulsivo e sanzioni non espulsive;
la giurisprudenza ha ritenuto sindacabili da parte dei giudici statali, ed in particolare da parte
dei giudici amministrativi, i provvedimenti di carattere espulsivo, in quanto essi incidono su
posizioni giuridiche soggettive dei soggetti interessati, qualificabili come interessi legittimi.
Per quanto attiene, invece, i provvedimenti federali che non causano l’espulsione
dall’ordinamento sportivo, essi sono sindacabili dal giudice statale solo nel caso in cui tali
provvedimenti siano idonei ad incidere in misura sostanzialesullo status del tesserato come

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Anteprima

Il sistema di giustizia

La giustizia sportiva: il vincolo di giustizia

Il termine giustizia sportiva definisce diverse forme di giustizia: quella cosiddetta "disciplinare", che è esercitata da organi volti ad assicurare la conformità delle condotte dei tesserati alle regole poste dalla Federazione di appartenenza; nonchè quella cosiddetta "tecnica" che attiene al rispetto delle regole del gioco ed è esercitata direttamente sul terreno di gioco dagli arbitri e dagli assistenti.

Nelle materie riservate alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva ed indifferenti per l'ordinamento statale, avviene che, per effetto del tesseramento o dell'affiliazione, le società e le associazioni sportive diventano titolari di diritti di tipo privatistico nei confronti di tutti i tesserati e gli affiliati che si sono volontariamente legati ad esse con vincolo negoziale, accettando di osservare Statuto e regolamento della Federazione di appartenenza e, in particolare, impegnandosi a devolvere ogni controversia o vertenza agli organi di giustizia sportiva: cioè accettare che, in caso di violazione delle norme regolamentari o statutarie, i fatti vengano accertati , giudicati e decisi dalla giustizia sportiva. Questo è il cosiddetto vincolo di giustizia che è diverso dal vincolo sportivo che continuava a legare il calciatore professionista alla società di appartenenza anche dopo la scadenza del contratto, salvo il pagamento di una congrua indennità. Il vincolo di giustizia, in base alla sua natura negoziale, può operare solo in materie strettamente tecniche e sportive, irrilevanti per l'ordinamento statale.

La giustizia sportiva, quindi, viene in rilievo ai fini dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale quando è necessario dirimere controversie, che riguardando la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi, assumono rilevanza per l'ordinamento generale.

Il rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale ante legem

L'assenza di regole certe in materia, nel sistema precedente al 2003, aveva determinato una situazione di grave indeterminatezza nei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo tale da spingere il legislatore, nel 2003, ad emanare il D.L.220/2003 contenenti "Disposizioni urgenti in materia sportiva".

Prima dell'emanazione di tale provvedimento, la diffusa incertezza giuridica in merito alla tutela giurisdizionale nello sport, alimentata da un contesto segnato dalla rivendicazione di assoluta autonomia da parte dell'ordinamento sportivo e dalla mancanza di regole certe, venne colmata, seppur in modo disomogeneo da decisioni giurisprudenziali spesso contraddittorie.Emblematico, a riprova di tale incertezza, vi era il rifiuto da parte delle Istituzioni sportive di dare esecuzione ai provvedimenti assunti in ambito statale, al quale i soggetti dell'ordinamento sportivo facevano costante ricorso per la tutela dei propri diritti.

In particolare, il conflitto aperto tra ordinamento statale e sportivo veniva prevalentemente causato da alcune irrisolte tematiche di assoluta importanza: 1) la configurabilità della giurisdizione del giudice statale in materia sportiva; 2) l'individuazione della giurisdizione statale eventualmente competente a decidere le questioni sportive; 3) l'individuazione del giudice territorialmente competente; 4) la vincolatività delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia sportiva.

Tale indeterminatezza indusse la giurisprudenza a ricercare soluzioni interpretative in grado di garantire, per quanto possibile, un approccio organico alle questioni coinvolgenti l'ordinamento sportivo, attraverso l'individuazione di alcuni principi cardine.

In tale contesto, il criterio principale veniva individuato nel concetto di "rilevanza" delle situazioni giuridico-soggettive dedotte in giudizio, ovvero la capacità o meno degli interessi lesi di incidere sulla sfera giuridica del soggetto colpito dal provvedimento, non solo quale sportivo, ma anche quale cittadino dello Stato.

Tale parametro, dunque, era utilizzato per accertare la sussistenza o meno della giurisdizione statale, risultando applicabile a tutte le controversie nascenti in ambito sportivo.

Allora sia in dottrina che in giurisprudenza, al fine di distinguere le controversie sportive azionabili dinanzi ai giudici statali da quelle invece riservate agli organi di giustizia sportiva, fu effettuata una classificazione delle controversie sportive in quattro categorie: tecniche, disciplinari, economiche ed amministrative.

Le questioni di natura tecnica, ovvero le decisioni sportive tecniche (quali ad es. l'assegnazione o meno di un calcio di rigore), sono state comunemente riconosciute come privi di rilevanza esterna all'ordinamento sportivo e pertanto insindacabili dal giudice statale.

Relativamente alle controversie disciplinari, ovvero l'emanazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, ha assunto rilevanza la distinzione tra provvedimenti aventi carattere espulsivo e sanzioni non espulsive; la giurisprudenza ha ritenuto sindacabili da parte dei giudici statali, ed in particolare da parte dei giudici amministrativi, i provvedimenti di carattere espulsivo, in quanto essi incidono su posizioni giuridiche soggettive dei soggetti interessati, qualificabili come interessi legittimi.

Per quanto attiene, invece, i provvedimenti federali che non causano l'espulsione dall'ordinamento sportivo, essi sono sindacabili dal giudice statale solo nel caso in cui tali provvedimenti siano "idonei ad incidere in misura sostanziale" sullo status del tesserato comesportivo, ma anche sullo status del tesserato come lavoratore o (laddove società sportiva) come impresa, determinando una lesione rispettivamente del diritto al lavoro o del diritto di iniziativa economica.

Le controversie di natura economica, ovvero le controversie di carattere economico tra soggetti pari ordinati che svolgono attività in ambito sportivo, sono state generalmente ritenute rilevanti per l'ordinamento statale in virtù della loro incidenza sulla sfera patrimoniale di soggetti facenti parte, oltre che dell'ordinamento sportivo, anche dell'ordinamento statale.

Le questioni aventi carattere amministrativo, infine, sono quei provvedimenti atti a limitare (per ragioni di carattere amministrativo e non disciplinare) la partecipazione di un soggetto all'attività sportiva, sia in modo parziale sia in modo assoluto e sono state riconosciute come lesive di posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche nell'ordinamento statale, con la conseguenza che risultino essere sindacabili dal giudice statale (ed in particolare dal giudice amministrativo).

Nonostante questa chiara definizione dei limiti di sindacabilità della giurisdizione statale sui provvedimenti emanati dagli organi sportivi, si è assistito, soprattutto in passato, a situazioni conflittuali dovute al rifiuto delle istituzioni sportive di eseguire le decisioni emanate in materia sportiva dagli organi giurisdizionali statali. Tale situazione conflittuale tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale ha costituito certamente la premessa per una specifica disciplina, di rango legislativo, necessaria per poter chiarire i confini tra l'autonomia del primo e la supremazia del secondo.

La riforma del sistema di giustizia sportiva: la Legge n. 280/2003

La situazione di emergenza creatasi nel mondo del calcio nell'estate del 2003, quando un ricorso della società Catania calcio al T.A.R. Sicilia, Sez. di Catania, in violazione del vincolo di giustizia sportiva, diede il via ad una serie di ricorsi da parte di diverse società calcistiche, mettendo così in serio rischio il regolare inizio del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2003-2004, diede l'input al Governo per l'emanazione del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 (c.d. "decreto salvacalcio"), recante "disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", poi convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.

La ratio di tale intervento legislativo fu quella di fare chiarezza, in maniera definitiva, sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale. Due sono i criteri guida seguiti dal legislatore: quello dell'autonomia e quello della rilevanza.

La legge de quo pone, anzitutto, nei commi 1 e 2 dell'art. 1, il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo con i relativi limiti, per cui il legislatore ha stabilito che le situazionigiuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento sportivo, se assumono "rilevanza" anche per l'ordinamento giuridico della Repubblica possono essere conosciute e giudicate dalla Magistratura dello Stato.

Detto ciò, il problema che si pone consiste, ancora una volta, nel determinare ciò che sia rilevante o meno per l'ordinamento statale. Tale problematica viene risolta dal successivo art. 2 della legge in esame, il quale, in applicazione del principio di autonomia, elenca le questioni la cui disciplina è riservata in toto all'ordinamento sportivo: è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; l'inibizione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive.

Nelle suddette materie le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'obbligo di adire gli organi di giustizia sportiva.

Le questioni disciplinari - nonostante quanto dettato dalla lett. b) dell'art. 2 della legge - però non devono considerarsi riservate all'ordinamento sportivo, quando le decisioni emanate dagli organi di giustizia sportiva, vengano ad assumere un rilievo effettivo anche nell'ordinamento statale, ovvero vengano a ledere posizioni giuridiche soggettive dei destinatari di tali provvedimenti, riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi, nel qual caso sicuramente non può escludersi la configurabilità del diritto di tali soggetti ad adire gli organi giurisdizionali statali per la tutela dei propri interessi.

Con riferimento alle questioni di carattere economico, esse non sono riservate all'ordinamento sportivo, anzi, l'art. 3, comma 1, della legge in questione riconosce specificatamente "la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti". (cfr. M.Piroli https://www.diritto.it/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-in-materia- sportiva/)

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 280/2003 prevede la devoluzione - ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali tra società, associazioni e atleti - di tutte le controversie aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale ipotesi di giurisdizione è stata in seguito recepita dall'art. 133, lett. z), del c.d. codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010).

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