Diritto del Lavoro: Rapporti e Fonti Normative

Documento di Università sul Diritto del Lavoro. Il Pdf approfondisce i diversi rapporti di lavoro, come subordinato, autonomo e parasubordinato, e le fonti normative che li regolano, inclusa la Costituzione e i contratti collettivi, per gli studenti di Diritto.

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DIRITTO DEL LAVORO
I DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO
Il LAVORO è qualsiasi attività materiale o intellettuale che contribuisce alla produzione o allo
scambio di beni o di servizi, destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi.
Sotto un profilo giuridico l'attività lavorativa si inquadra all'interno di un RAPPORTO GIURIDICO i
cui soggetti sono, da un lato, chi presta il lavoro e, dall'altro, chi se ne avvantaggia per la
realizzazione di un proprio interesse. Un RAPPORTO GIURIDICO è una relazione tra due o più
parti regolata dal diritto, (ad esempio il matrimonio, il rapporto genitori – figli, il rapporto di lavoro).
LAVORO
RAPPORTO GIURIDICO TRA CHI PRESTA L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E CHI LA RICHIEDE
In base al TIPO DI RELAZIONE che si instaura tra prestatore di lavoro e colui che richiede la
prestazione lavorativa, si possono distinguere tre tipi di rapporto di lavoro: RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO, RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, RAPPORTO DI LAVORO
PARASUBORDINATO. All’interno del rapporto di lavoro subordinato si distingue il RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO PRIVATO e quello PUBBLICO, chiamato “PUBBLICO IMPIEGO”.
PRIVATO
SUBORDINATO
PUBBLICO IMPIEGO
I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO
PARASUBORDINATO
IL LAVORO SUBORDINATO
La definizione di lavoro subordinato si ricava da quella di lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.).
E’ prestatore di LAVORO SUBORDINATO chi si obbliga mediante RETRIBUZIONE a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE alle DIPENDENZE e
sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
Il lavoro subordinato non è fenomeno esclusivo dell'impresa, potendo riguardare ANCHE
SOGGETTI NON IMPRENDITORI, (si pensi al lavoro della collaboratrice domestica, alla
segretaria di un avvocato).
Il lavoro subordinato presenta le seguenti peculiarità:
- PARTI DEL RAPPORTO: datore di lavoro e lavoratore subordinato, (si utilizza il termine
“parte” per indicare che il datore di lavoro non necessariamente è una persona fisica, ma
può essere un’organizzazione collettiva, come una società, un’associazione, ecc.);
- SUBORDINAZIONE: il lavoratore collabora con l'imprenditore nello svolgimento dell'attività
d'impresa in una posizione di DIPENDENZA GERARCHICA, vale a dire eseguendo gli
ordini e rispettando la volontà del datore di lavoro. Il lavoratore è inserito in modo non
occasionale, ma CONTINUATIVO nell'organizzazione dell'impresa, in POSIZIONE DI
DIPENDENZA E SOTTO LA DIREZIONE, LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DEL
DATORE DI LAVORO, (RAPPORTO GERARCHICO). La presenza del VINCOLO DI
SUBORDINAZIONE è considerata, (anche in giurisprudenza) l'elemento fondamentale da
cui si desume l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato;
- RETRIBUZIONE: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione, (salario o stipendio)
come corrispettivo dell'attività lavorativa prestata;
- OBBLIGAZIONE DI MEZZI: la prestazione del lavoratore consiste nel mettere a
disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative intellettuali o materiali. Si
tratta di una PRESTAZIONE DI FARE: l’obbligazione del lavoratore NON È QUINDI
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LEGATA A UN DETERMINATO RISULTALO FINALE, (OBBLIGAZIONE DI MEZZI e non
di risultato). In realtà alcune prestazioni lavorative sono anche vincolate al raggiungimento
di determinati obiettivi, (si pensi ai venditori che spesso sono pagati in parte a provvigione);
- CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE: la prestazione deve essere svolta
personalmente dal lavoratore e non da altri.
- IL RISCHIO GRAVA SUL DATORE DI LAVORO: l'incidenza del rischio del risultato del
lavoro è a carico del datore di lavoro. Su di lui ricade sia il RISCHIO ECONOMICO,
(costituito dall'eventualità che i ricavi realizzati con la vendita dei prodotti non siano
sufficienti a coprire i costì sostenuti), sia la RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI per i danni
provocati dal lavoratore nell'esercizio dell'attività lavorativa;
- ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL DATORE DI LAVORO: il lavoratore svolge la
propria attività lavorativa avvalendosi dell'organizzazione produttiva dell'imprenditore,
quindi nei locali e con l'impiego di mezzi di produzione appartenenti al datore di lavoro. Egli
deve inoltre osservare un ORARIO di lavoro predeterminato.
CARATTERISTICHE DEL LAVORO SUBORDINATO:
- PARTI: DATORE DI LAVORO E LAVORATORE
- SUBORDINAZIONE DIPENDENZA GERARCHICA
- RETRIBUZIONE
- OBBLIGAZIONE DI MEZZI
- CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE
- IL RISCHIO GRAVA SUL DATORE DI LAVORO RISCHIO ECONOMICO +
RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI PER I DANNI PROVOCATI DAL LAVORATORE
- ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL DATORE DI LAVORO + ORARIO DI LAVORO
PREDETERMINATO.
Occorre infine precisare che il lavoro subordinato può essere svolto alle dipendenze dello Stato o
di un altro ente pubblico: in questo caso si parla di rapporto di PUBBLICO IMPIEGO. Esso
presenta alcune differenze rispetto al lavoro subordinato privato, anche se la tendenza è verso la
“PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO” (vedi ultimo capitolo).
IL LAVORO AUTONOMO
l caratteri sopra esposti sono in netta contrapposizione con il LAVORO AUTONOMO, la cui
definizione si ricava dall'art. 2222 c.c. che disciplina il contratto mediante il quale tale tipo di
rapporto viene prevalentemente a instaurarsi, (CONTRATTO D'OPERA).
Si ha LAVORO AUTONOMO quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e SENZA VINCOLO DI
SUBORDINAZIONE nei confronti del COMMITTENTE.
È lavoro autonomo, ad esèmpio, quello del professionista, (avvocato, commercialista …), o
dell'artigiano, (sarto, falegname …), incaricati dal cliente, (committente), di una determinata
prestazione. Caratteristiche del lavoro autonomo sono quindi:
- PARTI DEL RAPPORTO: COMMITTENTE, (colui che richiede la realizzazione di
un’opera), e LAVORATORE AUTONOMO;
- DISCREZIONALITA’: il lavoratore autonomo svolge la propria attività con piena
discrezionalità riguardo al tempo, al luogo e alle modalità della prestazione, (anche se
spesso vi sono delle direttive e indicazioni da parte del committente);
- ASSENZA DI SUBORDINAZIONE: il lavoratore autonomo non ha vincoli di subordinazione
nei confronti del committente, essendo, tutt'al più, obbligato al rispetto dei limiti e delle
condizioni contenute nel contratto o dipendenti dalla natura dell'opera;
- OBBLIGAZIONE DI RISULTATO, (NON SEMPRE): spesso oggetto della prestazione non
è l’attività lavorativa in stessa, ma il RAGGIUNGIMENTO DI UN DETERMINATO
RISULTATO. Il sarto cui è stato commissionato un abito da sposa è tenuto non tanto a
impegnarsi in quell'attività quanto a fornire l'abito desiderato. In realtà questa caratteristica

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I Diversi Rapporti di Lavoro

Il LAVORO è qualsiasi attività materiale o intellettuale che contribuisce alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi. Sotto un profilo giuridico l'attività lavorativa si inquadra all'interno di un RAPPORTO GIURIDICO i cui soggetti sono, da un lato, chi presta il lavoro e, dall'altro, chi se ne avvantaggia per la realizzazione di un proprio interesse. Un RAPPORTO GIURIDICO è una relazione tra due o più parti regolata dal diritto, (ad esempio il matrimonio, il rapporto genitori - figli, il rapporto di lavoro). LAVORO > RAPPORTO GIURIDICO TRA CHI PRESTA L'ATTIVITA' LAVORATIVA E CHI LA RICHIEDE

In base al TIPO DI RELAZIONE che si instaura tra prestatore di lavoro e colui che richiede la prestazione lavorativa, si possono distinguere tre tipi di rapporto di lavoro: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO. All'interno del rapporto di lavoro subordinato si distingue il RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO e quello PUBBLICO, chiamato "PUBBLICO IMPIEGO".

I Rapporti di Lavoro

PRIVATO SUBORDINATO PUBBLICO IMPIEGO AUTONOMO PARASUBORDINATO

Il Lavoro Subordinato

La definizione di lavoro subordinato si ricava da quella di lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.). E' prestatore di LAVORO SUBORDINATO chi si obbliga mediante RETRIBUZIONE a collaborare nell'impresa, prestando il proprio LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE alle DIPENDENZE e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.). Il lavoro subordinato non è fenomeno esclusivo dell'impresa, potendo riguardare ANCHE SOGGETTI NON IMPRENDITORI, (si pensi al lavoro della collaboratrice domestica, alla segretaria di un avvocato). Il lavoro subordinato presenta le seguenti peculiarità:

  • PARTI DEL RAPPORTO: datore di lavoro e lavoratore subordinato, (si utilizza il termine "parte" per indicare che il datore di lavoro non necessariamente è una persona fisica, ma può essere un'organizzazione collettiva, come una società, un'associazione, ecc.);
  • SUBORDINAZIONE: il lavoratore collabora con l'imprenditore nello svolgimento dell'attività d'impresa in una posizione di DIPENDENZA GERARCHICA, vale a dire eseguendo gli ordini e rispettando la volontà del datore di lavoro. Il lavoratore è inserito in modo non occasionale, ma CONTINUATIVO nell'organizzazione dell'impresa, in POSIZIONE DI DIPENDENZA E SOTTO LA DIREZIONE, LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO, (RAPPORTO GERARCHICO). La presenza del VINCOLO DI SUBORDINAZIONE è considerata, (anche in giurisprudenza) l'elemento fondamentale da cui si desume l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato;
  • RETRIBUZIONE: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione, (salario o stipendio) come corrispettivo dell'attività lavorativa prestata;
  • OBBLIGAZIONE DI MEZZI: la prestazione del lavoratore consiste nel mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative intellettuali o materiali. Si tratta di una PRESTAZIONE DI FARE: l'obbligazione del lavoratore NON È QUINDI 1LEGATA A UN DETERMINATO RISULTALO FINALE, (OBBLIGAZIONE DI MEZZI e non di risultato). In realtà alcune prestazioni lavorative sono anche vincolate al raggiungimento di determinati obiettivi, (si pensi ai venditori che spesso sono pagati in parte a provvigione);
  • CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE: la prestazione deve essere svolta personalmente dal lavoratore e non da altri.
  • IL RISCHIO GRAVA SUL DATORE DI LAVORO: l'incidenza del rischio del risultato del lavoro è a carico del datore di lavoro. Su di lui ricade sia il RISCHIO ECONOMICO, (costituito dall'eventualità che i ricavi realizzati con la vendita dei prodotti non siano sufficienti a coprire i costì sostenuti), sia la RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI per i danni provocati dal lavoratore nell'esercizio dell'attività lavorativa;
  • ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL DATORE DI LAVORO: il lavoratore svolge la propria attività lavorativa avvalendosi dell'organizzazione produttiva dell'imprenditore, quindi nei locali e con l'impiego di mezzi di produzione appartenenti al datore di lavoro. Egli deve inoltre osservare un ORARIO di lavoro predeterminato.

Caratteristiche del Lavoro Subordinato

  • PARTI: DATORE DI LAVORO E LAVORATORE
  • SUBORDINAZIONE > DIPENDENZA GERARCHICA
  • RETRIBUZIONE
  • OBBLIGAZIONE DI MEZZI
  • CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE
  • IL RISCHIO GRAVA SUL DATORE DI LAVORO > RISCHIO ECONOMICO + RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI PER I DANNI PROVOCATI DAL LAVORATORE
  • ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL DATORE DI LAVORO + ORARIO DI LAVORO PREDETERMINATO.

Occorre infine precisare che il lavoro subordinato può essere svolto alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico: in questo caso si parla di rapporto di PUBBLICO IMPIEGO. Esso presenta alcune differenze rispetto al lavoro subordinato privato, anche se la tendenza è verso la "PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO" (vedi ultimo capitolo).

Il Lavoro Autonomo

l caratteri sopra esposti sono in netta contrapposizione con il LAVORO AUTONOMO, la cui definizione si ricava dall'art. 2222 c.c. che disciplina il contratto mediante il quale tale tipo di rapporto viene prevalentemente a instaurarsi, (CONTRATTO D'OPERA). Si ha LAVORO AUTONOMO quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE nei confronti del COMMITTENTE. È lavoro autonomo, ad esempio, quello del professionista, (avvocato, commercialista ... ), o dell'artigiano, (sarto, falegname ... ), incaricati dal cliente, (committente), di una determinata prestazione. Caratteristiche del lavoro autonomo sono quindi:

  • PARTI DEL RAPPORTO: COMMITTENTE, (colui che richiede la realizzazione di un'opera), e LAVORATORE AUTONOMO;
  • DISCREZIONALITA': il lavoratore autonomo svolge la propria attività con piena discrezionalità riguardo al tempo, al luogo e alle modalità della prestazione, (anche se spesso vi sono delle direttive e indicazioni da parte del committente);
  • ASSENZA DI SUBORDINAZIONE: il lavoratore autonomo non ha vincoli di subordinazione nei confronti del committente, essendo, tutt'al più, obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto o dipendenti dalla natura dell'opera;
  • OBBLIGAZIONE DI RISULTATO, (NON SEMPRE): spesso oggetto della prestazione non è l'attività lavorativa in se stessa, ma il RAGGIUNGIMENTO DI UN DETERMINATO RISULTATO. Il sarto cui è stato commissionato un abito da sposa è tenuto non tanto a impegnarsi in quell'attività quanto a fornire l'abito desiderato. In realtà questa caratteristica 2non è determinante: ad esempio l'obbligazione che vincola un avvocato è considerata un'obbligazione di mezzi (se l'avvocato perde la causa, rinuncerà al proprio compenso?);
  • ASSENZA DI UN CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE (NON SEMPRE): spesso l'attività del lavoratore autonomo non ha carattere personale, potendo essere svolta da sostituti o assistenti del prestatore d'opera; il sarto del nostro esempio, quindi, potrà avvalersi del lavoro degli operai della sua bottega. Però se io mi rivolgo ad un prestigioso avvocato perché mi difenda in giudizio ...;
  • PROPRIA ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: il lavoratore autonomo si avvale di una propria organizzazione produttiva, (studio del libero professionista, la bottega dell'artigiano ecc.) e non impiega gli strumenti produttivi del committente;
  • IL RISCHIO GRAVA SUL LAVORATORE AUTONOMO (NON SEMPRE): il rischio economico e la responsabilità verso terzi viene a gravare completamente sul lavoratore autonomo, (anche qualora si avvalga dell'opera di assistenti o di sostituti); (se però si tratta di un'obbligazione di mezzi, il rischio può ricadere sul committente);
  • CORRISPETTIVO IN BASE AL RISULTATO (NON SEMPRE): spesso il corrispettivo, (denominato compenso, onorario), è stabilito in relazione al risultato finale e non rileva il tempo impiegato per la sua realizzazione. In realtà ...

Caratteristiche del Lavoro Autonomo

  • PARTI DEL RAPPORTO: COMMITTENTE E LAVORATORE AUTONOMO
  • DISCREZIONALITA'
  • ASSENZA DI SUBORDINAZIONE
  • OBBLIGAZIONE DI RISULTATO, (NON SEMPRE)
  • ASSENZA DI UN CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE (NON SEMPRE)
  • PROPRIA ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA
  • IL RISCHIO GRAVA SUL LAVORATORE AUTONOMO (NON SEMPRE)
  • CORRISPETTIVO IN BASE AL RISULTATO (NON SEMPRE)

Il Lavoro Parasubordinato

Non sempre è agevole l'inquadramento del rapporto di lavoro all'interno delle due principali categorie considerate. Esistono infatti PARTICOLARI FORME DI LAVORO AUTONOMO CHE PRESENTANO ALCUNI CARATTERI TIPICI DEL LAVORO SUBORDINATO. È il caso, ad esempio, del rapporto di agenzia, (agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto di un imprenditore e dietro compenso, detto provvigione, la conclusione di contratti in una zona determinata: art. 1742 c.c.). Caratteristiche del lavoro parasubordinato sono:

  • PARTI DEL RAPPORTO: COMMITTENTE E LAVORATORE PARASUBORDINATO
  • PRESTAZIONE PERSONALE
  • SENZA VINCOLI DI SUBORDINAZIONE
  • CONTINUATIVA
  • ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Diritto del Lavoro

Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dal fatto che i contraenti, se sono posti su un piano di perfetta parità sotto il profilo giuridico, non lo sono da un punto di vista socio-economico, essendovi una PARTE FORTE, (IL DATORE DI LAVORO) e una PARTE DEBOLE, (IL LAVORATORE). La condizione di debolezza del lavoratore è conseguenza, oltre che della sua posizione di soggezione economica, (il lavoratore ha necessità di lavorare), che ne riduce il potere contrattuale, anche della situazione di dipendenza gerarchica nei riguardi del datore di lavoro. Per queste sue caratteristiche il lavoro subordinato è fatto oggetto di una copiosa produzione normativa il cui intento principale è quello di BILANCIARE LO SQUILIBRIO ESISTENTE TRA LE PARTI COINVOLTE. Il DIRITTO DEL LAVORO si pone come difesa degli interessi economici e dei diritti della personalità dei lavoratori. Tale scopo viene perseguito da un lato mediante la prescrizione di numerose NORME IMPERATIVE, (cioè di norme che i soggetti non possono in alcun modo modificare: ad esempio il diritto alle ferie da parte del lavoratore), volte a limitare la libertà contrattuale delle parti, soprattutto del datore di lavoro; dall'altro riconoscendo, favorendo e 3

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