La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, presentazione

Slide da A.chiarcos sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Pdf, utile per la formazione professionale in Diritto, illustra i principi fondamentali e gli obblighi di lavoratori e datori di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08, con diagrammi esplicativi.

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LA SALUTE E LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
INTRODUZIONE E BREVI CENNI ALLA NORMATIVA VIGENTE
1 A.CHIARCOS CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER EDUCATORE CINOFILO RICONOSCIUTO AIECI
D.LGS.81/08
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
SALUTE E
SICUREZZA

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LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

INTRODUZIONE E BREVI CENNI ALLA NORMATIVA VIGENTE

1 A.CHIARCOS CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER EDUCATORE CINOFILO RICONOSCIUTO AIECID.LGS.81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

SALUTE E SICUREZZA

I CONCETTI DI SALUTE E SICUREZZA

CONCETTI CHIAVE PER COMPRENDERE LA RATIO DELLA NORMA

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non soltanto assenza di malattie o di infermità. Il godimento del più alto standard di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razze, religione, credo politico, condizione economica o sociale.

Sicurezza: "la libertà da quelle condizioni che possono causare morte, ferite, malattie del lavoro, oppure da quelle condizioni che possono pro- vocare danni, perdita di macchine e proprietà, oppure danni all'ambiente".

Fonte: AA.VV, La Gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, Veneto Agricoltura, Schio, 2014 pp. 11 e segg

I CONCETTI DI SALUTE E SICUREZZA

Salute e Sicurezza: nel mondo del lavoro quella serie di misure di prevenzione e protezione, di misure tecniche, di soluzioni organizzative e procedure, che devono essere adottate dal datore di lavoro per evitare situazioni di pericolo.

L'applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.

HSE HEALTH SAFETY ENVIRONMENT C X

Fonte: AA.VV, La Gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, Veneto Agricoltura, Schio, 2014 pp. 11 e segg

DECRETO LEGISLATIVO 09/04/2008 N.81

STRUTTURA

  1. Individua i soggetti responsabili
  2. Descrive le misure gestionali e degli adeguamenti tecnici (valutazione dei rischi etc.) necessari per ridurre i rischi lavorativi.
  3. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

Successivamente il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

  1. Misure generali di tutela;
  2. Valutazione dei rischi;
  3. Sorveglianza sanitaria;
  4. RSPP (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e RLS - RLST Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

CAMPO DI APPLICAZIONE TUSL

  • alla persona, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità, tenendo conto dell'età, della provenienza geografica e del genere;
  • al lavoro, ogni settore e in qualunque forma svolto, anche gratuito (volontariato), autonomo, dipendente, interinale, ecc ..
  • a tutti i lavoratori: lavoratori subordinati, soci delle società, lavoratori autonomi, componenti delle imprese familiari, piccoli imprenditori (coltivatori diretti) esclusi i lavoratori domestici e familiari e altre tipologie di lavoratori.

Il TUSL si applica:

Fonte: AA.VV, La Gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, Veneto Agricoltura, Schio, 2014 p.16

GLI ADEMPIMENTI

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRENDITORE

RESPONSABILITÀ CIVILE: vedi Codice Civile "obbligo di sicurezza" a carico di tutti i titolari d'impresa nei confronti dei propri lavoratori, al di là di qualsiasi legislazione specifica di carattere prevenzionistico ed antinfortunistico. L'art. 2087 sottolinea l'obbligo dell'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Si tratta di un obbligo generale, certamente anzitutto verso i lavoratori subordinati, ma in realtà si estende a tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro per prestare la propria opera.

Infatti, per "prestatori di lavoro" si devono intendere tutti i lavoratori "con o senza retribuzione": si devono quindi considerare attratti nella tutela, oltre che i lavoratori subordinati, anche i collaboratori familiari - siano essi continuativi o a carattere occasionale - ed i lavoratori autonomi chiamati a svolgere certe prestazioni. In sostanza, oltre alle legislazioni specifiche che impongono obblighi a carico dei datori di lavoro verso i lavoratori subordinati, esiste un obbligo generale, imposto dal codice civile, a carico dell'imprenditore di tutelare tutti i soggetti che si trovino nei luoghi di lavoro. Cosa può accadere quando l'imprenditore non ha applicato o ha applicato in maniera non conforme alle disposizioni di legge le misure di prevenzione degli infortuni Anzitutto possono esservi delle conseguenze di carattere penale. In secondo luogo l'imprenditore può essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza all'infortunato, chiunque esso sia, in virtù dell'art. 2043 del codice civile: "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Dal combinato disposto di questa norma e del citato art. 2087 del codice civile emerge la responsabilità civile dell'imprenditore.

Fonte: AA.VV, La Gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, Veneto Agricoltura, Schio, 2014 p.16

CHI RIGUARDA? I LAVORATORI E ASSIMILATI

Tutte le aziende pubbliche e private con almeno un "lavoratore", incluse le attività d'ufficio più semplici e le piccole attività commerciali, le imprese famigliari ed i lavoratori autonomi.

ATTENZIONE

Non solo lavoratori con contratto di tipo subordinato!

MA ANCHE

Soci lavoratori, Associati in partecipazione Tutte le tipologie di lavoratori ed assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti, gli allievi

GLI ADEMPIMENTI: DATORE DI LAVORO

Figura 3. Adempimenti del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è tenuto a:

EFFETTUARE NOMINARE GARANTIRE la Valutazione dei Rischi Le Figure della Sicurezza Formazione, Informazione e Addestramento ai Lavoratori

RSPP ASPP I Lavoratori invece Medico Competente ELEGGONO Addetto gestione emergenze Addetto primo soccorso RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Fonte: AA.VV, La Gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, Veneto Agricoltura, Schio, 2014 p.23

GLI OBBLIGHI DEL DL /ART.18

Figura 6. Obblighi del DL (Art 18)

Obblighi del datore di lavoro

  • valutazione dei rischi
  • programmazione della prevenzione
  • eliminazione e/o riduzione dei rischi
  • l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
  • l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
  • il controllo sanitario
  • l'informazione e la formazione
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
  • l'uso di segnali di avvertimento
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti

Fonte: AA.VV, La Gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, Veneto Agricoltura, Schio, 2014 p.25

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Figura 7. Obiettivi della valutazione del rischio

INDIVIDUARE le misure di prevenzione in modo da ELIMINARE il rischio o (qualora ciò non fosse possibile) ridurlo ad un livello accettabile

INDIVIDUARE le fonti di pericolo

PERMETTERE al Datore di Lavoro di scegliere gli opportuni DPI e AVVIARE un programma di formazione, informazione ed addestramento per il lavoratori

PIANIFICARE il controllo ed il mantenimento delle misure adottate

AUMENTARE il benessere dei lavoratori

Fonte: AA.VV, La Gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, Veneto Agricoltura, Schio, 2014 p.26

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il Datore di Lavoro è tenuto ad elaborare un documento scritto contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) conseguente alla valutazione dei rischi

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

DVR Documento di Valutazione dei Rischi (Articoli 18, 28, 29 D. Lgs. 9 aprile 2008 come modificato da D. Lgs. 106/09)

Societa Esempio Sede di Milano via esempio, 8 milano

Il documento è stato redatto in collaborazione con il RSPP e il Medico Compente, ove nominato, previa consultazione del RLS:

Titolo Nominativo Firma Datore di lavoro Datore esempio Medico Competente medico esempio RLS ris esempio RSPP mspp esempio

ELIMINAZIONE E/O RIDUZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RIDUZIONE/ ELIMINAZIONE MONITORAGGIO

La matrice di rischio

Pr Elevata ALTO Medio alta MEDIO Medio bassa BASSO Bassissima M Trascurabile Modesta Notevole Ingente

  • Valutazione del rischio dettagliata per identificare soluzioni di eliminazione/riduzione del rischio
  • Monitoraggio adeguato delle misure preventive o protettive adottate

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

  • Adeguata informazione sui rischi connessi all'attività lavorativa espletata e sulle misure di protezione e prevenzione adottate.
  • Formazione sufficiente ad adequata in materia di sicurezza riferita alle proprie mansioni.
  • Addestramento specifico

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

L'OTTICA DELLA PREVENZIONE

I costi relativi alla sicurezza vanno considerati nell'ottica della prevenzione di incidenti e infortuni sul lavoro che comportano responsabilità civili e penali con conseguenti elevati costi, senza considerare la responsabilità morale di aver compromesso salute e incolumità delle persone.

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