Il contratto nel diritto civile italiano: nozione, effetti e invalidità

Documento sul contratto nel diritto civile italiano. Il Pdf esplora la nozione di contratto, i suoi effetti sui terzi e le cause di inefficacia e invalidità, utile per studenti universitari di Diritto.

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La Nozione di Contratto
I contratti regolano numerosi aspetti della nostra vita quotidiana, sia in modo esplicito
(come la compravendita di un'automobile o di una casa) sia in modo implicito (come
l'acquisto di un giornale o un gelato).
L'articolo 1321 del Codice Civile definisce il contratto come: "l'accordo di due o più
parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale".
Da questa definizione si deduce che il contratto è un negozio giuridico, che è
necessariamente bilaterale o plurilaterale. La sua funzione è di volta in volta quella di:
Costituire: incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un
nuovo rapporto.
Regolare: apportare una qualsiasi modificazione a un rapporto già esistente.
Estinguere: porre fine a un rapporto preesistente.
Tutto ciò riguarda un rapporto giuridico patrimoniale. Il carattere della patrimonialità
distingue il contratto da altri negozi giuridici, come ad esempio il matrimonio, che
rientra nei rapporti di famiglia
Contratto e Negozio Giuridico
Non tutti i comportamenti umani sono rilevanti per il diritto. Alcune azioni possono
avere rilievo sotto un profilo morale, sociale o religioso, ma essere completamente
ignorate dalla legge (come cedere il posto a una persona anziana sull'autobus, lodevole
ma irrilevante per il diritto). Quando, invece, a un determinato evento la legge riconduce
uno o più effetti, si parla di fatto giuridico. Possiamo definire il fatto giuridico come
qualsiasi fatto al quale una norma giuridica collega un determinato effetto.
Nell'ambito dei fatti giuridici si distingue tra:
Fatti giuridici in senso stretto: eventi il cui verificarsi è del tutto indipendente
dalla volontà umana e che pure hanno conseguenze rilevanti sul piano del diritto
(ad esempio, la morte di una persona).
Atti giuridici: eventi derivanti da un'attività umana consapevole e voluta, posta in
essere da un soggetto capace di intendere e di volere, cui l'ordinamento
attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.
Quando i comportamenti umani sono conformi alle prescrizioni di diritto si parla di atti
leciti, mentre, al contrario, se il comportamento è vietato dalla legge si parla di atti
illeciti.
Nell'ambito della categoria degli atti giuridici leciti si distingue ulteriormente fra:
Atti giuridici in senso stretto: l'agente vuole solo porre in essere l'atto, mentre
gli effetti giuridici sono prodotti dalla legge indipendentemente dalla volontà del
soggetto.
Negozi giuridici: l'agente vuole non solo porre in essere un atto, ma avvalersi
proprio degli effetti che la legge riconduce a quel determinato comportamento.
Fatti Giuridici
I fatti giuridici sono comportamenti dell'uomo che hanno una rilevanza per il diritto.
Si distinguono in:
Fatti giuridici in senso stretto: Sono eventi fattuali rispetto ai quali non vi è
nessuna volontà da parte dell'essere umano, ma che sono comunque rilevanti
per il diritto.
Esempio: La morte di una persona. Indipendentemente dal fatto che sia
naturale o causata da altri, la morte ha conseguenze giuridiche (ad
esempio, l'apertura della successione).
Atti giuridici: Sono eventi che derivano da un'attività umana consapevole e
voluta. Possono essere:
Leciti: Comportamenti conformi alle prescrizioni di diritto.
Esempio: La vendita di una casa.
Illeciti: Comportamenti vietati dalla legge, che comportano conseguenze
(es. penali).
Esempio: La vendita di cocaina, che ha conseguenze penali e di
altro tipo.

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La Nozione di Contratto

I contratti regolano numerosi aspetti della nostra vita quotidiana, sia in modo esplicito (come la compravendita di un'automobile o di una casa) sia in modo implicito (come l'acquisto di un giornale o un gelato).

L'articolo 1321 del Codice Civile definisce il contratto come: "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale".

Da questa definizione si deduce che il contratto è un negozio giuridico, che è necessariamente bilaterale o plurilaterale. La sua funzione è di volta in volta quella di:

  • Costituire: incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto.
  • Regolare: apportare una qualsiasi modificazione a un rapporto già esistente.
  • Estinguere: porre fine a un rapporto preesistente.

Tutto ciò riguarda un rapporto giuridico patrimoniale. Il carattere della patrimonialità distingue il contratto da altri negozi giuridici, come ad esempio il matrimonio, che rientra nei rapporti di famiglia

Contratto e Negozio Giuridico

Non tutti i comportamenti umani sono rilevanti per il diritto. Alcune azioni possono avere rilievo sotto un profilo morale, sociale o religioso, ma essere completamente ignorate dalla legge (come cedere il posto a una persona anziana sull'autobus, lodevole ma irrilevante per il diritto). Quando, invece, a un determinato evento la legge riconduce uno o più effetti, si parla di fatto giuridico. Possiamo definire il fatto giuridico come qualsiasi fatto al quale una norma giuridica collega un determinato effetto.

Nell'ambito dei fatti giuridici si distingue tra:

  • Fatti giuridici in senso stretto: eventi il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà umana e che pure hanno conseguenze rilevanti sul piano del diritto (ad esempio, la morte di una persona).
  • Atti giuridici: eventi derivanti da un'attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace di intendere e di volere, cui l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.Quando i comportamenti umani sono conformi alle prescrizioni di diritto si parla di atti leciti, mentre, al contrario, se il comportamento è vietato dalla legge si parla di atti illeciti.

Nell'ambito della categoria degli atti giuridici leciti si distingue ulteriormente fra:

  • Atti giuridici in senso stretto: l'agente vuole solo porre in essere l'atto, mentre gli effetti giuridici sono prodotti dalla legge indipendentemente dalla volontà del soggetto.
  • Negozi giuridici: l'agente vuole non solo porre in essere un atto, ma avvalersi proprio degli effetti che la legge riconduce a quel determinato comportamento.

Fatti Giuridici

I fatti giuridici sono comportamenti dell'uomo che hanno una rilevanza per il diritto. Si distinguono in:

  • Fatti giuridici in senso stretto: Sono eventi fattuali rispetto ai quali non vi è nessuna volontà da parte dell'essere umano, ma che sono comunque rilevanti per il diritto.
    • Esempio: La morte di una persona. Indipendentemente dal fatto che sia naturale o causata da altri, la morte ha conseguenze giuridiche (ad esempio, l'apertura della successione).
  • Atti giuridici: Sono eventi che derivano da un'attività umana consapevole e voluta. Possono essere:
    • Leciti: Comportamenti conformi alle prescrizioni di diritto.
      • Esempio: La vendita di una casa.
    • Illeciti: Comportamenti vietati dalla legge, che comportano conseguenze (es. penali).
      • Esempio: La vendita di cocaina, che ha conseguenze penali e di altro tipo.

Atti Leciti: Distinzioni

Gli atti leciti si distinguono ulteriormente in:

  • Atti giuridici in senso stretto: Sono atti nei quali la persona vuole compiere l'atto, ma le conseguenze giuridiche sono predeterminate dalla legge, indipendentemente dalla volontà del soggetto.
    • Esempio 1: Una persona che si accusa di un reato in questura. L'atto di confessare è volontario, ma le conseguenze legali (es. processo, pena) sono stabilite dalla legge.
    • Esempio 2: L'invio di una comunicazione per richiedere la restituzione di una somma di denaro dovuta. La comunicazione è volontaria, ma gli effetti giuridici (es. costituzione in mora) derivano dalla legge.
  • Negozio giuridico: È un atto lecito in cui la persona manifesta una volontà nel compierlo, ma anche riguardo agli effetti e alle conseguenze che derivano dal compimento dell'atto. In altre parole, la volontà dell'agente si estende sia all'atto che ai suoi effetti.
    • Esempio: Il proprietario di una casa che chiede un mutuo e, volontariamente, concede alla banca di iscrivere un'ipoteca sull'immobile. Le conseguenze giuridiche (l'ipoteca) derivano dalla volontà del soggetto e non sono meramente predeterminate dalla legge.

Negozi Giuridici: Classificazione per Parti

I negozi giuridici possono essere:

  • Unilaterale: Compiuti da una sola persona.
  • Plurilaterale: Compiuti da due o più persone. Il contratto ne è un esempio tipico, poiché è un accordo tra due o più parti.

In pratica, un soggetto, considerando anche la presunzione di conoscenza della legge, sa che a quel determinato comportamento corrisponderà una serie di effetti giuridici (diritti, obblighi, facoltà, oneri) prefissati dalla legge.

Il negozio giuridico, pertanto, può essere definito come ogni manifestazione di volontà dell'uomo finalizzata ad avvalersi degli effetti che l'ordinamento giuridico ad essa riconduce.

  • Quando tale volontà si manifesta in un comportamento posto in essere da una sola parte, si parla di negozio giuridico unilaterale.
  • Quando invece si concretizza in un accordo fra più parti, per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (cioè economicamente valutabile), siamo in presenza di un contratto.

Il contratto è quindi un tipo di negozio giuridico, specificamente un negozio giuridico plurilaterale e dal contenuto patrimoniale.

Elementi del Contratto in Generale

Relativamente agli elementi costitutivi del contratto si distingue tra elementi essenziali, elementi accidentali ed elementi naturali.

  • Gli elementi essenziali sono quelli che devono necessariamente sussistere perché un contratto possa ritenersi esistente e sono perciò comuni a tutti i contratti. La loro mancanza incide sulla validità del contratto, consentendone la dichiarazione di nullità. La dichiarazione di nullità rende il contratto totalmente improduttivo di effetti, come se non fosse mai venuto ad esistenza. Essa consegue a una pronuncia del giudice su richiesta di chiunque abbia interesse a porre nel nulla il contratto. Gli elementi essenziali del contratto sono indicati nell'art. 1325 c.c.
  • Gli elementi accidentali, invece, sono quelli che non devono necessariamente ricorrere, ma che le parti, in base al principio dell'autonomia contrattuale, sono del tutto libere di inserirli o meno nel contratto. A differenza degli elementi essenziali, non incidono sulla validità del contratto, ma ne condizionano l'efficacia, nel senso di incidere sulla produzione o meno dei suoi effetti. I principali elementi accidentali sono la condizione e il termine.

Gli Elementi Essenziali del Contratto

L'art. 1325 c.c. enuncia gli elementi essenziali del contratto, individuandoli nell'accordo delle parti, nella causa, nell'oggetto e nella forma (quando è richiesta dalla legge a pena di1 nullità).

Accordo delle Parti

Il primo e fondamentale elemento costitutivo di qualsiasi contratto è l'accordo o consenso delle parti. Per la nascita di un contratto occorrono, infatti, due o più concordi manifestazioni di volontà. Ciò implica una proposta e un'accettazione della proposta.

È importante ricordare che il concetto di parte va tenuto distinto da quello di persona o soggetto, poiché la parte è un centro di imputazione di diritti e obblighi che può essere costituita da una o più persone. Ad esempio, se Andrea vende il suo appartamento a Paola e Antonio, le persone sono tre ma le parti sono due: Andrea è la parte venditrice e Paola e Antonio sono la parte compratrice.

Causa

La causa è prevista dal secondo punto dell'art. 1325 c.c. come uno degli elementi essenziali del contratto. Essa viene definita come la funzione economico-sociale che il contratto persegue, ovvero lo scopo obiettivo del contratto.

  • Così, ad esempio, nel contratto di compravendita la causa è lo scambio del bene in cambio del corrispettivo.
  • Nella locazione, la causa è il godimento del bene locato contro il corrispettivo.

Non vanno confusi con la causa i motivi, cioè gli scopi individuali che hanno indotto le parti alla conclusione del contratto. A differenza della causa, che è un elemento tipico e costante di ogni fattispecie contrattuale, i motivi possono essere i più vari. Ad esempio, nella compravendita, la causa è unica (lo scambio della cosa venduta con il prezzo), mentre i motivi sono rappresentati dai diversi possibili impieghi del denaro ottenuto da parte del venditore e della cosa acquistata da parte del compratore.

Mentre la causa, in quanto elemento essenziale del contratto, incide sulla sua validità (l'art. 1418, 2º comma, precisa che produce nullità del contratto la mancanza o l'illiceità della causa), i motivi sono normalmente irrilevanti, salvo alcuni casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

L'illiceità dei motivi produce nullità del contratto nel caso previsto dall'art. 1345 c.c., il quale stabilisce che "il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe".

  • Se, ad esempio, un gruppo di truffatori acquista un appartamento per farne la base operativa dei propri traffici illeciti e il venditore è completamente ignaro delle intenzioni fraudolente degli acquirenti, il contratto di compravendita resta valido, poiché il motivo che ha indotto all'acquisto resta completamente irrilevante.

Oggetto del Contratto

L'oggetto del contratto è la cosa o, più in generale, il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all'altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire in favore dell'altra. Ad esempio, in un contratto di compravendita, l'oggetto è duplice: la prestazione del venditore di consegnare la cosa e quella del compratore di pagarne il prezzo.

I requisiti dell'oggetto sono chiaramente indicati nell'art. 1346 c.c., ai sensi del quale l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile.

  • L'oggetto è possibile quando nella realtà fisica la cosa già esiste o può comunque venire ad esistenza. L'art. 1348 c.c. precisa, infatti, che anche un bene futuro può formare oggetto di un contratto. Se si tratta di un comportamento umano, l'oggetto è possibile quando questo è idoneo a conseguire il risultato dedotto nel contratto.
  • È ad esempio impossibile dal punto di vista giuridico un bene demaniale (es. beni dello Stato) come oggetto di compravendita.
    • È invece impossibile materialmente l'impegno di vendere un bene distrutto.
  • L'oggetto è lecito quando non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Anche la cessione di un certo quantitativo di stupefacenti è, in sé, una vendita, ma è evidente che si tratta di un contratto nullo per illiceità dell'oggetto.
  • L'oggetto, infine, è determinato quando è indicato dalle parti nella qualità e nella quantità in modo esauriente. È determinabile quando i criteri di individuazione della sua qualità e quantità sono enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili (ad esempio,

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