La famiglia in Italia: evoluzione storica e normative attuali nel diritto

Slide sulla famiglia in Italia, esplorando la sua evoluzione storica e le normative attuali. Il Pdf, utile per la scuola superiore e la materia di Diritto, tratta argomenti come il modello patriarcale, le disposizioni costituzionali, il divorzio e l'affidamento condiviso.

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15 pagine

LA FAMIGLIA IERI
Il modello di famiglia patriarcale era influenzato dal fascismo, aveva
però una scarsa mobilità interna ed era caratterizzata da una rigida
divisione dei RUOLI, in particolare tra uomo e donna e dal
capofamiglia (PATERFAMILIAS).
La famiglia oggi

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Anteprima

La famiglia ieri

Il modello di famiglia patriarcale era influenzato dal fascismo, aveva però una scarsa mobilità interna ed era caratterizzata da una rigida divisione dei RUOLI, in particolare tra uomo e donna e dal capofamiglia (PATERFAMILIAS).

La famiglia oggi

La famiglia nella Costituzione

Art. 29, comma 1, Cost. "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Il ruolo dello Stato rispetto alla famiglia

Art. 31, comma 1, Cost. "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Articolo 30

La famiglia

3 Secondo l'articolo 29 della nostra costituzione, la famiglia è riconosciuta dalla repubblica come società naturale fondata sul matrimonio. Il concetto di famiglia,come lo consideriamo noi oggi, è il risultato di profondi cambiamenti all'interno della società,primo fra tutti l'emancipazione femminile, che hanno permesso alla donna di avere nella famiglia lo stesso ruolo del marito gli stessi diritti e doveri, pari dignità sociale e pari uguaglianza morale e giuridica). Tutto questo è presente nella Costituzione repubblicana del 1948, che si discosta dal modello di famiglia disciplinato nel codice civile del 1942 fortemente influenzato dall'ideologia fascista.

Uguaglianza morale e giuridica dei coniugi

L'art.29 Cost. al secondo comma sancisce: «eguaglianza morale e giuridica dei coniugi». Questo presupposto segna la necessità di un passaggio a un tipo di famiglia diverso:

La famiglia nucleare

La famiglia nucleare è la famiglia che abbiamo noi oggi, composta solo da genitori e figli. Inoltre l'emancipazione femminile ha eliminato la separazione dei ruoli tra il marito e la moglie all'interno della famiglia e introdotto dall'uguaglianza morale e giuridica nei congiunti.

La famiglia nella Costituzione

Art. 29, comma 1, Cost. "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Rapporti familiari

I rapporti familiari comprendono:

IL CONIUGIO: è il rapporto che lega tra loro moglie e marito uniti dal matrimonio LA PARENTELA: è il rapporto che lega tra loro le persone che discendono per nascita da una stessa persona o capostipite e può essere in linea retta o in linea collaterale (consanguinei) LE AFFINITA': è il rapporto che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge ( nella stessa linea e grado, ad esempio: il suocero)

Norme che regolano la famiglia

Costituzione :art.29-31 Codice civile: libro primo leggi speciali.

Aspetti regolati dal diritto di famiglia:

  • matrimonio e rapporti tra coniugi.
  • filiazione e rapporti tra figli e genitori adozione e affidamento.

fratello ZIO nipote cugino 1º grado Nonni Fratelli Fratelli cugino 2º grado cugino 3º grado Nipoti Marito Moglie Genitori Padre Madre Figli Zio Figlia Zia Figlio Cugina Cugino Cugini Nipote cugino 4º grado cugino 5º grado Nonno Nonna

Il matrimonio

IL MATRIMONIO è un negozio giuridico bilaterale solenne, diretto a produrre determinati effetti giuridici, e un rapporto giuridico, dal quale derivano una serie di diritti e obblighi. Ilove name

Forme di matrimonio

  • Matrimonio civile regolato dal c.c e celebrato dal diritto italiano, davanti all'ufficiale di stato civile.
  • Concordatario o Religioso cattolico celebrato in conformità del diritto canonico davanti a un ministro del culto cattolico. Religioso acattolico celebrato, in conformità alle norme del diritto civile, davanti ad un ministro di un culto diverso.

Matrimonio civile

Condizione per l'esistenza : diversità di sesso : consenso degli sposi :celebrazione davanti all'ufficiale di stato civile

Presupposti ed impedimenti del matrimonio

Per contrarre il matrimonio occorre:

  • il raggiungimento della maggiore età (18 anni) o minore emancipato per gravi motivi ( es. gravidanza);
  • Non essere dello stesso sesso (in quel caso si parla di unioni civili)
  • la capacità di intendere e di volere, per cui l'interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio;
  • la mancanza di un vincolo matrimoniale precedente (libertà di stato) il reato di bigamia è punito con 5 anni di reclusione;
  • la mancanza di determinati vincoli di parentela, affinità o adozione tra gli sposi;
  • la mancanza dell'impedimento del delitto, cioè uno dei coniugi non deve essere stato condannato per l'omicidio o il tentato omicidio nei confronti del coniuge dell'altra persona

Celebrazione del matrimonio

  • Pubblicazioni: richiesta fatta dall'ufficiale di stato civile nel comune di residenza degli sposi - affissione per almeno 8 gg.
  • Lettura degli artt. 143-144-147 (diritti e doveri);
  • Dichiarazione personale degli sposi; Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio;
  • Compilazione dell'atto di matrimonio (regime patrimoniale; riconoscimento figli naturali ); Iscrizione nel Registro degli atti civili del Comune degli sposi.

Effetti del matrimonio

  • Diritti e doveri reciproci dei coniugi
  • Indirizzo della vita familiare
  • Doveri verso i figli

Coloriamo il matrimonio

Rapporti personali tra i coniugi

Per effetto del matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri art 143 co.1 c.c. In seguito alle riforme del codice civile del 1975 i coniugi hanno l'obbligo reciproco: Fedeltà; Assistenza morale e materiale; Collaborazione, Coabitazione

I rapporti patrimoniali tra coniugi

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati in maniera differente rispetto al regime patrimoniale da loro scelto: comunione legale o separazione dei beni (salvo convenzione patrimoniale o fondo patrimoniale). In caso di comunione dei beni, essa cessa in seguito allo scioglimento della coppia (annullamento del matrimonio ,separazione personale, dichiarazione di fallimento e separazione giudiziale). Gradita @Valentina Mion

La crisi del matrimonio: la separazione personale

La separazione di fatto, si ha quando i coniugi si separano, quindi cessano di vivere insieme senza che ci sia l'intervento del giudice. La separazione legale che fino al 2015 doveva essere ininterrotta per tre anni. Con la legge 55/2015, che ha introdotto il c.d.divorzio breve. Si formalizza in presenza di un giudice. Può essere: consensuale o giudiziale. Nella separazione consensuale c'è un accordo da parte dei coniugi e un omologazione da parte del giudice attraverso una sentenza. Si arriva alla separazione giudiziale, quando non vi è accordo tra le parti e prevede la decisione del giudice. Nel pronunciare tale sentenza, il giudice deve prestare provvedimenti ( affidamento, esercizio della responsabilità genitoriale e la contribuzione al mantenimento) nei confronti di figli minori, qualora ci fossero. alamy

Il divorzio: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Venne introdotto a livello legale in Italia il 1º dicembre 1970, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1º dicembre 1970, n. 898 - "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". Detta legge entrò in vigore il 18 dicembre 1970. Il divorzio è una conseguenza della separazione e si concretizza nel momento in cui due ex coniugi, passati sei mesi dalla separazione, decidono di divorziare, così da avere la possibilità di risposarsi in futuro. Con la legge 55/2015, che ha introdotto il c.d.divorzio breve che ha ridotto i tempi per la domanda di divorzio. Il periodo minimo di separazione ininterrotta dei coniugi, richiesto oggi per procedere con il divorzio, è di 12 mesi in caso di separazione giudiziale e di 6 mesi in caso di separazione consensuale. alam

Riforma della procedura di separazione e di divorzio del 2014

Dal 2014 (L. n.162/2014), i coniugi, in caso di separazione o di divorzio consensuale, possono raggiungere un accordo scritto, senza passare dal giudice, con l'aiuto di un avvocato ( convenzione di negoziazione assistita), che ha gli stessi effetti di una sentenza del Tribunale. In alternativa, possono recarsi direttamente dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza per sottoscrivere un accordo, senza la presenza di un legale. Quest'ultima possibilità è riservata solo a coloro che non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero figli portatori di handicap grave. Entrambe le procedure si applicano alle unioni civili.

Affidamento condiviso

Dal 2006 ( Legge n.54/2006), la regola generale in materia prevede che sia disposto l'affidamento condiviso, cioè ad entrambi i genitori che continuano ad esercitare la potestà dei figli (oggi " responsabilità genitoriale", dopo la Legge n. 154/2013), con la possibilità di decidere disgiuntamente le questioni di minore interesse,con l'obbligo, invece, di concordare quelle di maggiore importanza.

La nullità del matrimonio

Il matrimonio civile è nullo quando uno dei coniugi si trovava in una condizione di:

  • Difetto d'età
  • Interdizione giudiziale
  • Incapacità naturale di intendere e di volere
  • Mancanza delle libertà di stato Vizi del consenso come ad esempio una violenza morale (minaccia di male ingiusto e notevole), un timore di eccezionale gravità o un errore che riguarda l'identità o le qualità del coniuge
  • La nullità può essere sanata se c'è coabitazione tra i coniugi per un anno dopo che è cessata la causa dell'invalidità del matrimonio stesso.

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