Slide sulla famiglia in Italia, esplorando la sua evoluzione storica e le normative attuali. Il Pdf, utile per la scuola superiore e la materia di Diritto, tratta argomenti come il modello patriarcale, le disposizioni costituzionali, il divorzio e l'affidamento condiviso.
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Il modello di famiglia patriarcale era influenzato dal fascismo, aveva però una scarsa mobilità interna ed era caratterizzata da una rigida divisione dei RUOLI, in particolare tra uomo e donna e dal capofamiglia (PATERFAMILIAS).
Art. 29, comma 1, Cost. "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
Art. 31, comma 1, Cost. "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Articolo 30
3 Secondo l'articolo 29 della nostra costituzione, la famiglia è riconosciuta dalla repubblica come società naturale fondata sul matrimonio. Il concetto di famiglia,come lo consideriamo noi oggi, è il risultato di profondi cambiamenti all'interno della società,primo fra tutti l'emancipazione femminile, che hanno permesso alla donna di avere nella famiglia lo stesso ruolo del marito gli stessi diritti e doveri, pari dignità sociale e pari uguaglianza morale e giuridica). Tutto questo è presente nella Costituzione repubblicana del 1948, che si discosta dal modello di famiglia disciplinato nel codice civile del 1942 fortemente influenzato dall'ideologia fascista.
L'art.29 Cost. al secondo comma sancisce: «eguaglianza morale e giuridica dei coniugi». Questo presupposto segna la necessità di un passaggio a un tipo di famiglia diverso:
La famiglia nucleare è la famiglia che abbiamo noi oggi, composta solo da genitori e figli. Inoltre l'emancipazione femminile ha eliminato la separazione dei ruoli tra il marito e la moglie all'interno della famiglia e introdotto dall'uguaglianza morale e giuridica nei congiunti.
Art. 29, comma 1, Cost. "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
IL CONIUGIO: è il rapporto che lega tra loro moglie e marito uniti dal matrimonio LA PARENTELA: è il rapporto che lega tra loro le persone che discendono per nascita da una stessa persona o capostipite e può essere in linea retta o in linea collaterale (consanguinei) LE AFFINITA': è il rapporto che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge ( nella stessa linea e grado, ad esempio: il suocero)
Costituzione :art.29-31 Codice civile: libro primo leggi speciali.
fratello ZIO nipote cugino 1º grado Nonni Fratelli Fratelli cugino 2º grado cugino 3º grado Nipoti Marito Moglie Genitori Padre Madre Figli Zio Figlia Zia Figlio Cugina Cugino Cugini Nipote cugino 4º grado cugino 5º grado Nonno Nonna
IL MATRIMONIO è un negozio giuridico bilaterale solenne, diretto a produrre determinati effetti giuridici, e un rapporto giuridico, dal quale derivano una serie di diritti e obblighi. Ilove name
Condizione per l'esistenza : diversità di sesso : consenso degli sposi :celebrazione davanti all'ufficiale di stato civile
Per contrarre il matrimonio occorre:
Coloriamo il matrimonio
Per effetto del matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri art 143 co.1 c.c. In seguito alle riforme del codice civile del 1975 i coniugi hanno l'obbligo reciproco: Fedeltà; Assistenza morale e materiale; Collaborazione, Coabitazione
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati in maniera differente rispetto al regime patrimoniale da loro scelto: comunione legale o separazione dei beni (salvo convenzione patrimoniale o fondo patrimoniale). In caso di comunione dei beni, essa cessa in seguito allo scioglimento della coppia (annullamento del matrimonio ,separazione personale, dichiarazione di fallimento e separazione giudiziale). Gradita @Valentina Mion
La separazione di fatto, si ha quando i coniugi si separano, quindi cessano di vivere insieme senza che ci sia l'intervento del giudice. La separazione legale che fino al 2015 doveva essere ininterrotta per tre anni. Con la legge 55/2015, che ha introdotto il c.d.divorzio breve. Si formalizza in presenza di un giudice. Può essere: consensuale o giudiziale. Nella separazione consensuale c'è un accordo da parte dei coniugi e un omologazione da parte del giudice attraverso una sentenza. Si arriva alla separazione giudiziale, quando non vi è accordo tra le parti e prevede la decisione del giudice. Nel pronunciare tale sentenza, il giudice deve prestare provvedimenti ( affidamento, esercizio della responsabilità genitoriale e la contribuzione al mantenimento) nei confronti di figli minori, qualora ci fossero. alamy
Venne introdotto a livello legale in Italia il 1º dicembre 1970, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1º dicembre 1970, n. 898 - "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". Detta legge entrò in vigore il 18 dicembre 1970. Il divorzio è una conseguenza della separazione e si concretizza nel momento in cui due ex coniugi, passati sei mesi dalla separazione, decidono di divorziare, così da avere la possibilità di risposarsi in futuro. Con la legge 55/2015, che ha introdotto il c.d.divorzio breve che ha ridotto i tempi per la domanda di divorzio. Il periodo minimo di separazione ininterrotta dei coniugi, richiesto oggi per procedere con il divorzio, è di 12 mesi in caso di separazione giudiziale e di 6 mesi in caso di separazione consensuale. alam
Dal 2014 (L. n.162/2014), i coniugi, in caso di separazione o di divorzio consensuale, possono raggiungere un accordo scritto, senza passare dal giudice, con l'aiuto di un avvocato ( convenzione di negoziazione assistita), che ha gli stessi effetti di una sentenza del Tribunale. In alternativa, possono recarsi direttamente dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza per sottoscrivere un accordo, senza la presenza di un legale. Quest'ultima possibilità è riservata solo a coloro che non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero figli portatori di handicap grave. Entrambe le procedure si applicano alle unioni civili.
Dal 2006 ( Legge n.54/2006), la regola generale in materia prevede che sia disposto l'affidamento condiviso, cioè ad entrambi i genitori che continuano ad esercitare la potestà dei figli (oggi " responsabilità genitoriale", dopo la Legge n. 154/2013), con la possibilità di decidere disgiuntamente le questioni di minore interesse,con l'obbligo, invece, di concordare quelle di maggiore importanza.
Il matrimonio civile è nullo quando uno dei coniugi si trovava in una condizione di:
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