Il Patrimonio Ecclesiastico: evoluzione storica e normativa in Italia

Pdf di Università sul Patrimonio Ecclesiastico. Il Materiale analizza il concetto di patrimonio ecclesiastico, la sua evoluzione storica e le normative che lo hanno regolato in Italia, dalla legge canonica ai Patti Lateranensi e agli Accordi di Villa Madama, per la materia Diritto.

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CAPITOLO I
IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO
1. Premessa: il concetto di patrimonio ecclesiastico.
Per poter comprendere a fondo la portata e le implicazioni della gestione e cessione
del patrimonio ecclesiastico è necessario analizzarne il concetto, la sua evoluzione
storica, i soggetti titolati o responsabili della gestione, nonché quelle che sono le
fonti.
Iniziamo con il sottolineare come l’espressione “patrimonio ecclesiastico”, sia del
tutto sconosciuta dalla legge canonica e pressoché ignorata dal legislatore italiano.
Per tale ragione la dottrina ha elaborato tre criteri.
Secondo alcuni autori, il concetto di patrimonio ecclesiastico è determinato secondo
profili soggettivi di appartenenza, nel senso che fanno parte del patrimonio
ecclesiastico soltanto quei beni che appartengono ad un ente della Chiesa, adibiti a
scopi di culto e di religione, ovvero svolgenti una mera funzione strumentale
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.
Altri autori, invece, ritengono che si debba guardare allo scopo, cui i beni sono
destinati; secondo tale opinione proprio nell’ordinamento canonico sarebbe
individuabile una distinzione tra beni ecclesiastici, considerati tali in ragione
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In tal senso, ad es, V. DEL GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., p., 205.
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dell’appartenenza, e patrimonio ecclesiastico, comprensivo anche dei beni, che
sono vincolati alla loro destinazione. Tale distinzione sembrerebbe porre in rilievo
l’evidenza dello scopo nella determinazione del concetto di patrimonio
ecclesiastico.
Secondo tale criterio, dunque, appartengono al patrimonio ecclesiastico quei beni
che hanno una finalità ecclesiastica, indipendentemente dalla riconducibilità della
proprietà di essi a un soggetto ecclesiale; dunque, sarebbero ricompresi anche quei
beni a carattere privato, destinati a una funzione di culto.
Una terza posizione è data dalla dottrina, la quale individua il criterio della sfera
giuridica, secondo cui possono far parte del patrimonio ecclesiastico tutti quei beni
sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri, a prescindere dalla
titolarità dei medesimi
8
. Quest’ultima teoria è la più idonea ad offrire una nozione
di patrimonio ecclesiastico.
Pertanto, il patrimonio ecclesiastico può essere definito come quell’insieme di beni,
mobili e immobili, che l’ordinamento statale riconosce sottoposto al potere
dell’autorità ecclesiastica, a prescindere dal fatto che questa sia proprietaria, o meno,
dei beni stessi.
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M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 2010; M. PETRONCELLI, Manuale di
diritto ecclesiastico, Napoli, 1985.

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CAPITOLO I

IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

  1. Premessa: il concetto di patrimonio ecclesiastico.

Per poter comprendere a fondo la portata e le implicazioni della gestione e cessione del patrimonio ecclesiastico è necessario analizzarne il concetto, la sua evoluzione storica, i soggetti titolati o responsabili della gestione, nonché quelle che sono le fonti. Iniziamo con il sottolineare come l'espressione "patrimonio ecclesiastico", sia del tutto sconosciuta dalla legge canonica e pressoché ignorata dal legislatore italiano. Per tale ragione la dottrina ha elaborato tre criteri. Secondo alcuni autori, il concetto di patrimonio ecclesiastico è determinato secondo profili soggettivi di appartenenza, nel senso che fanno parte del patrimonio ecclesiastico soltanto quei beni che appartengono ad un ente della Chiesa, adibiti a scopi di culto e di religione, ovvero svolgenti una mera funzione strumentale7. Altri autori, invece, ritengono che si debba guardare allo scopo, cui i beni sono destinati; secondo tale opinione proprio nell'ordinamento canonico sarebbe individuabile una distinzione tra beni ecclesiastici, considerati tali in ragione 7In tal senso, ad es, V. DEL GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., p., 205. 12dell'appartenenza, e patrimonio ecclesiastico, comprensivo anche dei beni, che sono vincolati alla loro destinazione. Tale distinzione sembrerebbe porre in rilievo l'evidenza dello scopo nella determinazione del concetto di patrimonio ecclesiastico. Secondo tale criterio, dunque, appartengono al patrimonio ecclesiastico quei beni che hanno una finalità ecclesiastica, indipendentemente dalla riconducibilità della proprietà di essi a un soggetto ecclesiale; dunque, sarebbero ricompresi anche quei beni a carattere privato, destinati a una funzione di culto. Una terza posizione è data dalla dottrina, la quale individua il criterio della sfera giuridica, secondo cui possono far parte del patrimonio ecclesiastico tutti quei beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri, a prescindere dalla titolarità dei medesimi8. Quest'ultima teoria è la più idonea ad offrire una nozione di patrimonio ecclesiastico. Pertanto, il patrimonio ecclesiastico può essere definito come quell'insieme di beni, mobili e immobili, che l'ordinamento statale riconosce sottoposto al potere dell'autorità ecclesiastica, a prescindere dal fatto che questa sia proprietaria, o meno, dei beni stessi. 8M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 2010; M. PETRONCELLI, Manuale di diritto ecclesiastico, Napoli, 1985. 13Di conseguenza, restano esclusi da detto patrimonio i beni destinati dalla volontà privata a scopi di culto e i beni destinati a scopi di culto, privi del riconoscimento della Chiesa.

  1. Evoluzione storica del patrimonio ecclesiastico: le origini-dal Cristianesimo all'Editto di Milano (313 d.C.).

Il patrimonio ecclesiastico ha attraversato, nel tempo, un'evoluzione complessa, riflettendo i mutamenti storici, politici e religiosi delle società, in cui la Chiesa ha operato. Esso affonda le sue radici nei primi secoli del Cristianesimo9, in un contesto in cui le comunità cristiane vivevano secondo un modello di comunione dei beni (communio bonorum), improntato al principio della condivisione fraterna. In questa fase, la Chiesa non possedeva beni propri, essendo considerata una comunità spirituale, piuttosto che un'istituzione giuridica: i beni ecclesiastici appartenevano alla comunità dei fedeli, che li utilizzava per sostenere le necessità dei poveri, degli orfani e dei vedovi. Quest'ultimi venivano altresì gestiti, in maniera collettiva e secondo criteri di carità, in base ad un modello comunitario, ispirato agli Atti degli Apostoli10. 9Durante i primi III secoli dell'era cristiana, il Cristianesimo fu una religione non riconosciuta ufficialmente dall'Impero Romano e spesso oggetto di persecuzione. In questo contesto le comunità cristiane si configuravano come collegia illicita, a causa della loro struttura interna e della segretezza dei riti, elementi che suscitavano diffidenza da parte dell'autorità romana, in G. FILORAMO, Cristianesimo e società antica, Laterza, 1992, pp. 85-92. 10Atti degli Apostoli 2,44-45, 4,32: «Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune», cfr. L. MEZZADRI, Storia della carità nella Chiesa, EDB, 2005. 14Si trattava, tuttavia, di una gestione ancora informale, priva di un riconoscimento giuridico, che ne impediva, quindi, ogni forma di titolarità stabile. Poiché non esisteva una vera intestazione giuridica dei beni, questi erano spesso, formalmente, attribuiti a persone fisiche (vescovi, presbiteri o membri influenti della comunità), e tale situazione generava incertezze nonché dispute sulla titolarità, in caso di successione episcopale, dando origine a controversie sulla titolarità dei beni ecclesiastici11. Per ovviare a tale inconveniente, nel II e III secolo, si affermò che i beni appartenevano alla Ecclesia, intesa come soggetto collettivo, e non al singolo Vescovo. Proprio in questo contesto si consolidò la distinzione tra il patrimonio personale del clero e quello collettivo della Chiesa, sviluppandosi così un'idea embrionale di soggettività giuridica autonoma per l'istituzione ecclesiastica12. Pur priva di personalità giuridica, la Chiesa si comportava come un ente unitario nella gestione delle risorse, dando forma ad una concezione spirituale del patrimonio, che sarà formalizzata nei secoli successivi dal diritto canonico13. Il periodo delle origini cristiane rappresenta, quindi, un momento fondamentale per la comprensione del patrimonio ecclesiastico, poiché definisce quelli che sono i suoi principi ispiratori: destinazione caritativa, gestione comunitaria, funzione liturgica e memoriale. 11V. DEL GIUDICE, Storia del diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 2005. 12G. FELICIANI, Il diritto patrimoniale canonico, Bologna, EDB, 1997, pg.64 e ss. 13G. FILORAMO, Cristianesimo e società antica, Laterza, 1992, pp. 120-132. 15Punto di svolta nell'evoluzione della dimensione patrimoniale della Chiesa si ebbe con l'Editto di Milano del 313 d.C.14; da quel momento, la Chiesa iniziò ad acquisire personalità giuridica, e un patrimonio stabile, alimentato da acquisizioni dirette, donazioni imperiali e lasciti privati, che segnarono l'inizio del consolidamento del patrimonio ecclesiastico. Si trattò di un momento decisivo, poiché si sancì non solo la legittimità delle proprietà ecclesiastiche, ma anche la protezione giuridica di tali beni, da parte dell'autorità imperiale. L'Editto di Milano rappresenta dunque il momento fondativo della soggettività patrimoniale della Chiesa: i beni ecclesiastici entrano stabilmente nella sfera del diritto romano e vengono disciplinati da leggi imperiali specifiche che ne definiscono l'uso, la destinazione e la protezione15. Dunque, il periodo tra il IV e il V secolo segna la transizione definitiva da una Chiesa caritativa e comunitaria ad una Chiesa istituzionale, dotata di un patrimonio riconosciuto, gestito e tutelato; in altre parole, la Chiesa viene trasformata in un soggetto economico e giuridico. 14L'Editto di Milano, noto anche come Editto di Costantino od Editto di Tolleranza, fu promulgato il 13 giugno 313 d.C. da Costantino e da Licinio; esso riconobbe la libertà di culto a tutte le religioni dell'Impero Romano, concedendo a tutte le fedi, compresa quella cristiana, lo status di religio licita, ovvero "religione lecita", cioè tutti potevano praticare la propria religione. Inoltre, tale Editto determinò l'obbligo di restituire tutti i luoghi, beni e possedimenti in precedenza acquistati, requisiti o tolti ai cristiani, durante il periodo delle persecuzioni. Si vd. Enciclopedia Treccani, online. 15G. RUGGERI, Diritto e beni ecclesiastici nell'antichità cristiana, in Rivista di storia del diritto italiano, 1983, pg. 210-220. 16

Il Medioevo e l'accrescimento del patrimonio ecclesiastico

Durante il Medioevo, il patrimonio della Chiesa si accrebbe notevolmente, grazie alle donazioni di sovrani, nobili e privati. I beni ecclesiastici, in questo periodo, godevano di immunità, riconosciute dai poteri sovrani, che escludevano l'ingerenza delle autorità civili su detti beni16. Nel XII secolo, pertanto, con l'incremento della complessità giuridica della Chiesa e del suo patrimonio, si sentì l'esigenza di una sistematizzazione normativa. In questo contesto si colloca il Decretum Gratiani17 che contribuì, appunto, alla sistematizzazione del diritto patrimoniale ecclesiastico, consolidando la distinzione tra beni ecclesiastici e beni personali del clero, e imponendo vincoli sull'uso e sulla cessione dei beni appartenenti alla Chiesa, la cui peculiarità giuridica era la loro inalienabilità: essi erano intestati a enti religiosi, considerati persona iuridica perpetua, e quindi esenti da trasmissione ereditaria. Questo istituto fu definito "manomorta ecclesiastica"18, perché i beni erano, per così dire, "fermi nelle mani della Chiesa". 16C. SANTAPPÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 2011; G. MICCOLI, Chiesa e società nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1978. 17Il Decretum Gratiani (1140) è un'opera fondamentale perché sistematizzò ed organizzò un vasto corpus di norme ecclesiastiche che fino ad allora era frammentario e disordinato, dando così vita ad un primo grande corpo sistematico del diritto canonico, rendendo il diritto della Chiesa finalmente unitario ed applicabile su larga scala. Altresì, in ordine al patrimonio ecclesiastico, il Decretum fu determinante, perché si consolidò la concezione della sacralità ed intangibilità del patrimonio ecclesiastico; in estratto online, opera di G. ROSSI, Il Decretum Gratiani. Genesi e struttura, Milano, Giuffrè Editore, 1994. 18Manomorta ecclesiastica, Enciclopedia Treccani, online 17Tale sistema da un lato consolidò una ricchezza in capo al clero, ma dall'altro attirò crescenti critiche portando, nei secoli successivi, a interventi di espropriazione e secolarizzazione.

L'età moderna: tra secolarizzazione e leggi eversive dell'asse ecclesiastico

L'epoca che segue il Medioevo, ovvero il periodo tra il XV e il XVIII secolo, si può dire che rappresenta una fase cruciale per l'evoluzione del patrimonio ecclesiastico, segnando transizioni importanti, sia sul piano giuridico, che gestionale. Infatti, con l'affermarsi dell'assolutismo e del giurisdizionalismo, molti Stati europei iniziarono a mettere in discussione il regime giuridico dei beni ecclesiastici, rivendicando un maggior controllo sul patrimonio ecclesiastico, compresa la gestione dei beni19. Con la nascita dello Stato italiano unitario, nel 1861, il patrimonio ecclesiastico subì una delle sue più profonde trasformazioni. Le leggi eversive 2º dell'asse ecclesiastico del 1866 e 1867, portarono alla soppressione di numerosi ordini religiosi e alla confisca dei loro beni, destinati alla 19In paesi come la Francia, l'Austria ed il Regno di Napoli, lo Stato impose limitazioni alle donazioni, approvò leggi sulle alienazioni dei beni ecclesiastici e promosse la soppressione di ordini religiosi, ritenuti improduttivi e superflui. Questi interventi anticiparono, sotto forma laica e statuale, la futura secolarizzazione ottocentesca; M. ROSA, Il giurisdizionalismo italiano, Roma, Carocci, 2000. 20Provvedimenti emessi nella seconda metà dell'800, con cui si tentava di rimuovere i privilegi che, nel passato, erano stati riconosciuti alla Chiesa cattolica, con la finalità di porre sullo stesso piano tutte le confessioni religiose: tra i principali risultati di questa politica si segnala la revoca del riconoscimento quali enti civili a tutti gli enti ecclesiastici, l'acquisizione dei beni immobiliari degli enti ecclesiastici da parte del demanio statale e l'introduzione del matrimonio civile, come unico matrimonio valido, abolendo quello concordatario; Rivista Cammino Diritto, Rapporti tra ordinamento statale e confessionale, di F. Uncini, 2023 18

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