L'Obbligazione Tributaria e la Sua Attuazione
L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E LA SUA
ATTUAZIONERapporto tra obbligazione tributaria e obbligazione civile
Norme speciali rispetto alle norme del codice
civile che esprimono le norme generali del
diritto delle obbligazioni
Tuttavia, affinché il rinvio a tali principi sia accettabile occorre:
- Non vi sia una autonoma
disciplina tributaria
- Siano rispettati i principi costituzionali tributari, primo
tra tutti il principio di capacità contributiva
- Si tenga conto dell'indisponibilità
dell'obbligazione tributaria
Nascita dell'Obbligazione Tributaria
Obbligazione tributaria
Nascita dell'obbligazione: due teorie contrapposte
- teoria dichiarativistica (con il manifestarsi del presupposto)
- Teoria costitutivistica (con l'atto di accertamento o, meglio, con la manifestazione del potere)
Vicende Modificative e Estinzione del Rapporto di Imposta
Vicende modificative del rapporto di imposta
- Successione del debito di imposta (per un presupposto manifestato dal de cuius): eredi, operazioni
societarie (fusione, scissione ... )
Estinzione dell'obbligazione tributaria:
- Adempimento: somma di denaro, datio in solutum (beni di interesse artistico, storico etc.),
compensazione, condono fiscale, decadenza dell'azione amministrativa, prescrizione del credito
Procedimento di Attuazione dell'Obbligazione Tributaria
Procedimento di attuazione dell'obbligazione tributaria
- Non vi è un unico
modello unitario di
attuazione
dell'obbligazione
tributaria
- Varia a seconda del tributo
In alcuni è sufficiente l'attività del soggetto passivo che dichiara e versa le imposte (es: Irpef), in altri è
necessaria l'attività dell'amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte (es. imposta di
registro o tassazione separata di alcuni redditi come TFR), in altri ancora dichiarazione e versamento sono
contestuali (es. registrazione di un atto), in altri ancora non vi è nemmeno l'obbligo della presentazione della
dichiarazione dei redditi (es: sostituzione di imposta a titolo definitivo).
Attuazione dell'Imposizione Diretta e dell'IVA
L'attuazione dell'imposizione diretta e dell'I.v.a.
Procedimento di attuazione dell'imposizione
- richiesta di interpello;
- adempimento di obblighi prodromici (scritture contabili);
- dichiarazione da parte del contribuente;
- versamento delle imposte;
- il controllo;
la fase iniziale: differente a secondo cha sia rivolta verso un c.d. "evasore totale" ossia un soggetto che non ha dichiarato alcun possesso di reddito, ovvero verso un contribuente
che ha presentato la dichiarazione. In tale secondo caso, i termini per la conclusione del procedimento sono più brevi e vi sono una serie di controlli formali fatti in merito al
quanto liquidato e versato da parte del contribuente. Nella prima ipotesi, invece, il procedimento inizia d'ufficio generalmente in base a segnalazione della Guardia di Finanza
ovvero di altro ente pubblico;
la fase istruttoria: si occupa di tutte quelle attività dell'Amministrazione volte ad indagare la correttezza dell'operato del contribuente e, cioè, se egli abbia correttamente applicato
il presupposto impositivo. In tale fase, sono molti i valori in gioco giacché contro l'interesse fiscale all'accertamento ed alla riscossione delle imposte dovute si contrappone un
interesse del contribuente a che non venga violata la propria privacy. In tale secondo momento, il contraddittorio tra l'Amministrazione ed è obbligatorio solo in alcune precise
ipotesi. Si pensi per esempio, alle operazione antielusive laddove l'art. 37 bis del d.p.r. 600 del 1973 laddove l'Amministrazione è onerata dal motivare sulle precise
controdeduzioni del contribuente. In tale fase, dopo la notifica del processo verbale di constatazione, l'Ufficio può emettere atti a garanzia del proprio credito: ipoteca e sequestro
conservativo ai sensi dell'art 22. del d.lgs 472 del 1997;
la fase conclusiva: si caratterizza dalla decisione di emettere o meno l'atto impositivo e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
- La riscossione coattiva delle imposte (attraverso atti dell'Agenzia Riscossione, tra i quali la notifica del ruolo mediante l'invio della cartella di pagamento, ed il conseguente
pignoramento dei beni).
Interpello (art. 11, L. 212/2000)
Non ricorrono condizioni
di obiettiva incertezza
quando
l'amministrazione ha
compiutamente fornito
la soluzione per
fattispecie
corrispondenti a quella
rappresentata dal
contribuente mediante
atti pubblicati ai sensi
dell'articolo 5, comma 2.
Il contribuente può interpellare l'amministrazione per
ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e
personali relativamente:
- all'applicazione
delle disposizioni
tributarie, quando vi sono condizioni
di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni e
- la
corretta
qualificazione
di
fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime,
ove ricorrano condizioni di obiettiva
incertezza
- alla sussistenza delle condizioni e la
valutazione della idoneità degli
elementi probatori richiesti dalla legge
per l'adozione di specifici regimi fiscali
nei casi espressamente previsti
- l'applicazione della disciplina sull'abuso
del diritto ad una specifica fattispecie.....
Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la
disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
La Risposta all'Interpello
La risposta
termine
- Primo interpello: entro 90 giorni
- Altre tre fattispecie: 120 giorni
effetto
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto,
il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello,
salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali
comportamenti futuri dell'istante.
Reddito di Impresa e Professionale: Obblighi Contabili
Reddito di impresa e professionale.
Obblighi prodromici: la tenuta della contabilità
Gli imprenditori di cui al primo comma dell'art. 13 del d.p.r. 600 del 1973 (tutti i soggetti Ires, art
5 e imprenditori individuali), sono tenuti alla contabilità ordinaria che, ai sensi dell'art. 14 del
d.p.r. 600 del 1973, si compone di:
- libro giornale e libro inventari;
- registri sull'I.v.a. (acquisti e vendite);
- scritture ausiliarie (mastro);
- scritture ausiliare di magazzino (in determinati casi);
- registro dei cespiti (beni ammortizzabili).…
Contabilità Semplificata e Lavoratori Autonomi
I soggetti che possono optare per la contabilità semplificata sono individuati dall'art 18 del d.p.r.
600 del 1973 e sono le imprese individuali e le società di persone il cui fatturato annuale non
supera i 400.000 per le imprese di servizi, e 700.000 per le altre imprese. Nell'ipotesi di
prestazione di attività di servizi e di altre attività, il calcolo si riferisce all'attività prevalente. In
mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si presume che sia impresa di servizi.
Tale contabilità si compone dei soli registri Iva (entrate ed uscite) dove sono annotate gli acquisti
e le vendite. In buona sostanza, si rilevano solo i flussi patrimoniali....
Ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 695 del 1996 e dell'art. 19, DPR 600/1973, i lavoratori autonomi,
invece, hanno l'obbligo di tenere:
- un registro delle somme percepite che devono essere annotate in ordine e con riferimento alla
fattura ed al cliente.
- un registro delle spese inerenti;
Da tale registro deve risultare il valore dei beni da ammortizzare.
Ovviamente, anche essi hanno l'opportunità di optare per il regime di contabilità ordinaria.
Infine, ai sensi dell'art. 22, le suddette scritture devono essere conservate fino a quando non
siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
La Dichiarazione II.DD. e IRAP
La dichiarazione II.DD. e IRAP
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (e dell'Irap):
- coloro che nel periodo di imposta abbiano posseduto redditi (VNP), anche se dalla
dichiarazione non scaturisce alcun debito di imposta;
- i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche se non hanno prodotto redditi;
Vi sono, infine, numerosi soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- coloro che producono redditi da lavoro dipendente ed hanno una sola casa di proprietà;
- coloro che producono redditi esenti;
- coloro assoggettati alla sostituzione a titolo di imposta.
Contenuto della Dichiarazione dei Redditi e IRAP
Il contenuto della dichiarazione per le imposte dei redditi (e Irap)
Debbono necessariamente essere indicati gli elementi attivi e passivi per la determinazione della
base imponibile e l'imposta.
Oltre a ciò, devono essere indicati anche gli oneri deducibili, l'imposta lorda e le detrazioni.
Consistenze patrimoniali detenute all'estero.
L'esercizio di una serie di opzioni (sulla contabilità, sull'eventuale rimborso ovvero riporto a
nuovo del credito di imposta, scelta dei regimi speciali). Ricordo, infine, che le opzioni sono
numerosissime per chi produce redditi di impresa.
Ricapitolando sul Contenuto della Dichiarazione
Ricapitolando sul contenuto
Dichiarazioni di scienza
opzioni
- Emendabilità sia nel caso di errore nella
determinazione dell'importo che di errore nella
qualificazione giuridica
- Non modificabili salvo vizio di mente
....
L'effetto è previsto dalla legge; la
dichiarazione non è costitutiva di
situazione soggettive
Requisiti Formali della Dichiarazione dei Redditi (ed Irap)
Requisiti formali della dichiarazione dei redditi (ed Irap) (art. 1 d.p.r.
322 del 1998)
- La dichiarazione deve essere redatta a pena nullità in modelli ministeriali (comma 1 e 2).
- la dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente. In assenza della sottoscrizione l'Ufficio
invita il ricorrente a sottoscriverla che è obbligato a sottoscriverla entro 30 giorni a pena di nullità
(comma 3).
- La dichiarazione delle persone diverse da quelle fisiche è sottoscritta a pena nullità dal
rappresentante legale, in mancanza da chi ha l'amministrazione di fatto o da un rappresentante
negoziale. Anche in questo caso, In assenza della sottoscrizione l'Ufficio invita il ricorrente a
sottoscriverla che è obbligato a sottoscriverla entro 30 giorni a pena di nullità (comma 3).
- La dichiarazione delle società ed enti soggetti ad Ires è sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione del revisore. La dichiarazione è valida ma si applica al revisore la sanzione di
cui all'art. 9, 5, DLgs, 471/1997 (da 258 a 2065 euro).
- Nel caso di invio telematico, le suddette disposizioni si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.