Il procedimento disciplinare nel Comparto Sanità e le sue regolamentazioni

Slide dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sul procedimento disciplinare nel Comparto Sanità. Il Pdf esamina la responsabilità disciplinare, i termini per la riattivazione e il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, utile per lo studio universitario di Diritto.

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I NUOVI CONTESTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI
Corso di Laurea Magistrale (LM) in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Sede di Latina
Il procedimento disciplinare -
Comparto Sanità
Dott. Di Mauro Silviano
Responsabilità disciplinare
1. Particolare forma di responsabilità che grava sul pubblico dipendente per la violazione
dei doveri di servizio, indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa
cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico dell’ente
pubblico;
2. Essa è regolata da disposizioni normative previste sia nei contratti di lavoro, sia in norme
statali;
3. Comporta sanzioni di carattere amministrativo (fino al licenziamento), erogate con un
provvedimento interno, che possono essere comminate dai datori di lavoro pubblici o
privati in ragione del rapporto di lavoro.

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I NUOVI CONTESTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI

Corso di Laurea Magistrale (LM) in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Sede di Latina

Il procedimento disciplinare - Comparto Sanità

Dott. Di Mauro Silviano

Responsabilità disciplinare

  1. Particolare forma di responsabilità che grava sul pubblico dipendente per la violazione dei doveri di servizio, indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico dell'ente pubblico;
  2. Essa è regolata da disposizioni normative previste sia nei contratti di lavoro, sia in norme statali;
  3. Comporta sanzioni di carattere amministrativo (fino al licenziamento), erogate con un provvedimento interno, che possono essere comminate dai datori di lavoro pubblici o privati in ragione del rapporto di lavoro.

Fonti di cognizione normativa

  • Codice Civile Art. 2104 (Diligenza del prestatore d'opera) Art. 2105 (Obbligo di fedeltà) Art. 2106 (Sanzioni disciplinari) che introduce il concetto di proporzionalità della sanzione
  • Art. 55 D.Lgs 165/2001 (T.U. pubblico impiego) e s.m.i. artt. 68 e 69 del D. Legs 150/2009 (riforma Brunetta) che introduce un riformato art. 55 e aggiunge gli artt. 55 bis fino a nonies
  • D. Lgs 118/2017 (modifica l'art 55 quater - licenziamento disciplinar)e e D. Lgs 75/2017

Fonti di cognizione contrattuale

  • CCNL 1995 artt. 28 e 31
  • CCNL 2004 artt. 10, 11, 13, 14, 15
  • CCNL 2008 art. 6 (integra l'art. 13 del CCNL 2004)
  • CCNL 2016/18 artt. 84 - 85
  • CCNL 2019/21 artt. 64 - 65
  • Regolamento aziendale sul Procedimento Disciplinare

Principi giurisprudenziali

  • Principio di pubblicità
  • Principio di specificità ed immutabilità della contestazione
  • Principio della immediatezza della contestazione
  • Principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione

Obbligo di affissione del codice disciplinare

  • La pubblicazione del codice disciplinare (art. 7 Legge 300/1970 «Statuto dei lavoratori») sul sito istituzionale dell'amministrazione, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Gli obblighi del dipendente

  • Collaborare con diligenza
  • Rispettare il segreto d'ufficio
  • Non utilizzare le informazioni d'ufficio a fini privati
  • Applicare la normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi e sull'autocertificazione
  • Rispettare l'orario di lavoro, con osservanza delle formalità di timbratura, e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione del dirigente in servizio
  • Mantenere corretti rapporti interpersonali
  • Non attendere ad occupazioni estranee al servizio in periodo di malattia/infortunio
  • Eseguire gli ordini superiori (salvo rimostranze in caso di ordine palesemente illegittimo) ...... (segue)

Gli obblighi del dipendente (continuazione)

  • Avere cura dei locali, mobili, oggetti etc. a lui affidati
  • Valersi di quanto di proprietà dell'amministrazione solamente per ragioni di servizio
  • Non chiedere né accettare compensi, regali o altre utilità connesse con l'attività lavorativa
  • Osservare le regole sugli accessi al lavoro, escludendo estranei o persone non autorizzate
  • Comunicare la residenza e eventuali mutamenti
  • Dare tempestivo avviso di un caso di malattia
  • Astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che coinvolgono interessi finanziari propri o di suoi parenti entro il 4º grado o conviventi

Criteri generali di valutazione delle condotte e conseguenze sulla determinazione delle sanzioni

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:

  • alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
  • al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
  • all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
  • alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
  • al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
  • al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
  • al comportamento verso gli utenti

Il catalogo delle sanzioni nel codice disciplinare

  1. Le sanzioni conservative "lievi":
    • Rimprovero verbale
    • Censura scritta
    • Multa sino a 4 ore di retribuzione
    • Sospensione dal rapporto e dalla retribuzione fino a 10 gg.
  2. Le sanzioni conservative "intermedie":
    • Sospensione dal rapporto e dalla retribuzione da 11 gg. a 6 mesi
  3. Le sanzioni estintive del rapporto di lavoro:
    • Licenziamento con preavviso
    • Licenziamento senza preavviso

Irrogazione delle sanzioni (1)

  • Le sanzioni sono di competenza del Dirigente/Responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora.
  • Le sanzioni riservate al Dirigente sono:
    1. Rimprovero verbale

Procedura innanzi al Dirigente

  • Contestazione scritta entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto
  • Convocazione scritta con preavviso di 10 giorni per la difesa In questa fase il dipendente può farsi assistere da un proprio procuratore o rappresentante sindacale cui conferisca mandato. Il dipendente può inviare una memoria scritta in luogo della presentazione. In caso di grave impedimento può formulare istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
  • Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro 60 giorni. In caso di differimento dei termini di difesa superiore a 10 giorni tale termine è prorogato di un periodo corrispondente.

Procedura innanzi al Dirigente (violazione termini)

  • In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione scatta la decadenza dell'azione disciplinare
  • Se la violazione dei termini è commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa

Irrogazione delle sanzioni (2)

  • Le sanzioni di competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) sono:
    1. Rimprovero scritto
    2. Multa fino a 4 ore di lavoro
    3. Sospensione fino a 10 giorni
    4. Sospensione superiore a 10 giorni
    5. Licenziamento con preavviso
    6. Licenziamento senza preavviso

Procedura innanzi all'UPD

  • Il Responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all'UPD entro 10 giorni dalla notizia del fatto (termine ordinatorio)
  • Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti ovvero dalla data nella quale l'UPD ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione
  • Entro 30 gg provvede alla contestazione scritta e convoca il dipendente con un preavviso di almeno 20 gg all'audizione in contraddittorio in sua difesa (termini perentori)
  • La decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (120 giorni - termine perentorio)

Le impugnazioni

  • Sono stati soppressi i collegi arbitrali di disciplina istituiti in ogni amministrazione e ente, già previsti con l'art. 55 del D. Legs 165/2001, quindi non è più ammessa l'impugnazione delle sanzioni disciplinari innanzi ai tali organi.
  • Sulle controversie in materia di sanzioni e procedimento disciplinare è competente il giudice ordinario
  • Il dipendente ha inoltre la possibilità di impugnare la sanzione disciplinare entro 20 giorni dinanzi al Collegio di conciliazione ed arbitrato costituito tramite l'Ufficio Provinciale del lavoro (art. 7 L. 300/70)

Illegittimità della sanzione e risarcimento del danno

L'adozione di provvedimenti disciplinari illegittimi implica la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, che può essere chiamato a rispondere con azione di risarcimento del danno sempreché il pregiudizio subito sia effettivo e che dello stesso sia fornita prova in giudizio.

Rapporti tra Procedimento Disciplinare e Procedimento Penale

La regola generale è che:

  • il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. (indipendenza dei procedimenti)
  • Per le infrazioni di minore gravità (per le quali è previsto il rimprovero, la censura o la multa), non è ammessa la sospensione del procedimento.
  • Per le infrazioni di superiore gravità l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

  • L'amministrazione può allontanare dal lavoro il dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 gg.
  • Se il procedimento disciplinare si conclude con l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
  • Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
  • Retribuzione: 50% della retribuzione base + assegni familiari.

Sospensione cautelare del procedimento disciplinare in caso di misura restrittiva della libertà individuale

  • Il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o dello stato restrittivo della libertà.

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