Nozioni di Diritto Amministrativo: Fonti, Stato ed Enti Territoriali

Documento da Link Campus University su Nozioni di Diritto Amministrativo Fonti - Stato ed Enti Territoriali. Il Pdf, di Diritto per l'Università, esamina i principi democratici e l'assetto territoriale della Repubblica, includendo una classificazione delle fonti e la struttura amministrativa dello Stato.

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25 pagine

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LINK CAMPUS UNIVERSITY
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E
AMMINISTRAZIONE CENTRALE CP
Nozioni di Diritto Amministrativo
FONTI - STATO ED ENTI TERRITORIALI
LA CANDIDATA IL RELATORE
Sabina Siliquini matricola n. 2004160 Prof Valerio Pardini
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
2
INDICE
- INTRODUZIONE pag. 2
- CAPITOLO I: LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO pag. 4
1.1 Classificazione delle fonti: fonti dell’Unione Europea, fonti
Internazionali, fonti primarie, fonti secondarie (regolamenti-
ordinanze-statuti), fonti secondarie dubbie pag.4
1.2 Testi unici e codici e Norme interne della Pubblica Amministrazione
e prassi amministrativa pag. 9
- CAPITOLO II: STATO ED ENTI TERRITORIALI pag. 11
2.1 Principio democratico pag. 11
2.2 Assetto territoriale della Repubblica pag. 18
- CONCLUSIONI pag. 24
BIBLIOGRAFIA pag. 25
SITOGRAFIA pag. 25

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LINK CAMPUS UNIVERSITY

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E
AMMINISTRAZIONE CENTRALE CP
Nozioni di Diritto Amministrativo
FONTI - STATO ED ENTI TERRITORIALI

LA CANDIDATA
Sabina Siliquini matricola n. 2004160

IL RELATORE
Prof Valerio Pardini

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

INDICE

  • INTRODUZIONE
    pag. 2
  • CAPITOLO I: LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
    pag. 4
    1.1 Classificazione delle fonti: fonti dell'Unione Europea, fonti
    Internazionali, fonti primarie, fonti secondarie (regolamenti-
    ordinanze-statuti), fonti secondarie dubbie
    pag.4
    1.2 Testi unici e codici e Norme interne della Pubblica Amministrazione
    e prassi amministrativa
    pag. 9
  • CAPITOLO II: STATO ED ENTI TERRITORIALI
    pag. 11
    2.1 Principio democratico
    pag. 11
    2.2 Assetto territoriale della Repubblica
    pag. 18
  • CONCLUSIONI
    pag. 24

BIBLIOGRAFIA
pag. 25
SITOGRAFIA
pag. 25

INTRODUZIONE AL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il Diritto Amministrativo è la disciplina giuridica della Pubblica Amministrazione.
Per comprendere l'effettivo contenuto di questo ramo del Diritto Pubblico bisogna
considerare che, già la parola stessa, riporta due concetti: amministrare e la Pubblica
Amministrazione,
dove "l'amministrare" è il compito della Pubblica Amministrazione e quindi l'oggetto
del diritto e
la "Pubblica Amministrazione" è il soggetto del diritto.

Il Diritto Amministrativo viene definito come quel corpo autonomo di norme che
regolano l'organizzazione della Pubblica Amministrazione e l'azione da essa svolta
(con l'efficacia e il valore formale degli atti amministrativi e i rapporti nei quali essa
interviene nella veste di autorità).

Con il termine amministrare si indica in generale la gestione di qualcosa per la
realizzazione di interessi perseguibili da qualsiasi soggetto giuridico indipendentemente
dalla sua natura pubblica o privata.

Quando l'attività è svolta da un soggetto privato, per conto proprio o altrui, si parla di
Diritto privato, quando invece l'attività è posta in essere da un soggetto pubblico, questi
non agisce per la realizzazione di un interesse proprio ma per l'intera collettività, il
cosiddetto interesse pubblico.

Tali peculiarità consentono di considerare l'attività di amministrazione pubblica o
attività amministrativa, come attività vincolata nel fine da perseguire nonché di cura
concreta degli interessi pubblici, la cosiddetta funzione amministrativa.

Dal punto di vista soggettivo è stato osservato che l'attività amministrativa è svolta da
diverse persone giuridiche, organi ed apparati ai quali è affidato il compito di curare i
diversi interessi pubblici; a tali persone giuridiche, organi ed apparati, diamo il nome di
pubbliche amministrazioni. Così come accade per l'individuazione dell'interesse da
perseguire, è bene precisare che nessun soggetto può auto definirsi come Pubblica
Amministrazione, essendo questo potere riservato esclusivamente al legislatore.

Grazie al processo di integrazione con l'ordinamento europeo si sono delineate due
nozioni di Pubblica Amministrazione, quella nazionale e quella europea. Tutti i soggetti
riconducibili a queste nozioni interagiscono tra loro per la realizzazione delle finalità
pubbliche stabilite dal legislatore, sia in ambito europeo che in ambito nazionale.

Caratteristiche del Diritto Amministrativo

Il Diritto Amministrativo ha principalmente quattro caratteristiche:

  • Diritto pubblico interno: riguarda lo Stato e regola rapporti in cui uno dei soggetti è
    necessariamente lo Stato o un ente pubblico, nell'esercizio del potere Amministrativo;
  • È un Diritto autonomo, cioè si regge su principi propri e proprie regole, diversi da altri
    ambiti del Diritto;
  • È un Diritto comune poiché si rivolge a tutti i soggetti che fanno parte
    dell'ordinamento, in questo caso specifico, a tutti i soggetti all'interno dello Stato;
  • È un Diritto ad oggetto variabile perché nel corso del tempo puó perseguire fini
    differenti.

Il fatto che si tratti di un Diritto ad oggetto variabile spiega quanto determinante sia la
giurisprudenza amministrativa.

CAPITOLO I

LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Le fonti del Diritto Amministrativo sono tutti gli atti e o i fatti produttivi di Diritto
ovvero gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi, attraverso i quali, il Diritto
viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento.

Il nostro ordinamento accoglie una pluralità di fonti.

Classificazione delle Fonti

La più attuale classificazione delle fonti è basata sul criterio che fa riferimento ai centri
di produzione delle fonti e consente di distinguere tra:

  • la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
  • le fonti dell'Unione Europea,
  • le fonti internazionali,
  • le fonti dell'ordinamento statale, cioè le leggi ordinarie referendum eccetera,
  • le fonti regionali e le fonti locali.

La classificazione è fondata sul criterio gerarchico ossia sul rapporto che esiste tra le
diverse fonti.

Quindi immaginando tale sistema come una piramide, possiamo dire che le fonti del
Diritto italiano, partendo dal vertice della piramide, sono: la Costituzione, le leggi
costituzionali e di revisione costituzionale, le fonti dell'Unione Europea trattati istitutivi
regolamenti direttive e decisioni, le fonti internazionali, le fonti primarie, le fonti
secondarie e la consuetudine.

La Costituzione è la struttura organizzativa dello Stato dove sono contenuti i principi ai
quali si spira il nostro ordinamento.

Fonti dell'Unione Europea

Le fonti dell'Unione Europea sono:

  • il regolamento: che ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno
    degli Stati membri
  • la direttiva: che vincola lo Stato ad un determinato risultato
  • la decisione che è obbligatorio in tutti suoi elementi per i destinatari
  • le raccomandazioni e i pareri.

Fonti internazionali

Le fonti internazionali sono:

  • le norme consuetudinarie compresi i principi generali di Diritto riconosciuti
    dalle nazioni civili;
  • le norme convenzionali o norme poste in essere da trattati internazionali;
  • gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali.

Fonti primarie

Le fonti primarie sono:

  • le leggi ordinarie del parlamento;
  • i decreti legge del Governo;
  • i decreti legislativi del Governo;
  • i decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia
    speciale;
  • gli statuti delle Regioni ordinarie;
  • le leggi regionali;
  • le leggi delle Province di Trento e Bolzano.

Fonti secondarie

Le fonti secondarie sono le fonti specifiche del Diritto Amministrativo e sono atti
formalmente o soggettivamente amministrativi, in quanto adottati da una Pubblica
Amministrazione, ma sostanzialmente normativi, cioè idonei ad innovare l'ordinamento
giuridico, che, rappresentando lo strumento normativo tipico per orientare l'azione della
Pubblica Amministrazione, costituiscono le fonti specifiche del Diritto Amministrativo.
Rientrano in questa categoria i regolamenti le ordinanze e gli statuti.

I regolamenti

I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, poiché emanati da organi del potere
esecutivo, cioè Governo enti locali territoriali e altri organi della Pubblica
Amministrazione, ed hanno forza normativa e vanno ad innovare l'ordinamento
juridico. Il fondamento del potere regolamentare è riposto nella legge.

Gli organi amministrativi cioè possono emanare regolamenti solo quando una legge
attribuisce loro questo potere.

Classificazione dei regolamenti

A seconda dei soggetti pubblici che li emanano i regolamenti possono essere suddivisi
in:

  • regolamenti statali (governativi, ministeriali, non governativi);
  • regolamenti non statali cioè emanati da enti territoriali (Regioni, Province,
    comuni, città metropolitane o altri enti ed organi ordini e collegi professionali,
    camere di commercio industria artigianato e agricoltura);

A seconda che siano destinati ad operare nell'ordinamento generale o in ambito ristretto
i regolamenti si distinguono in:

  • Regolamenti esterni, regolamenti che riguardano chiunque si trovi nel territorio
    statale (sono fonti del Diritto e la loro violazione costituisce la violazione della
    legge);
  • Regolamenti interni, regolano l'organizzazione interna di un organo o di un ente
    e obbligano solo coloro che ne fanno parte.

A seconda del contenuto i regolamenti si distinguono in:

  • Regolamenti di esecuzione
  • Regolamenti di attuazione ed integrazione
  • Regolamenti indipendenti
  • Regolamenti di organizzazione
  • Regolamenti delegati o autorizzati anche detti regolamenti di delegificazione
  • Regolamenti di riordino

Impugnabilità dei Regolamenti

I regolamenti sono atti formalmente amministrativi e quindi possono essere impugnati
davanti al Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale.

Le ordinanze

Le ordinanze sono quegli atti che creano obblighi o divieti e sono:
ordinanze per casi ordinari
Ordinanze per casi eccezionali di particolare gravità
Ordinanze di necessità ed urgenza o libere emanate per far fronte a situazioni di urgente
necessità.

Gli statuti

Per statuto si intende un atto normativo avente come oggetto l'organizzazione dell'ente e
le linee fondamentali della sua attività. Lo statuto è quindi espressione di un potestà

organizzatoria a carattere normativo.
Sono esempio:

  • gli statuti regionali,
  • gli statuti delle autonomie locali che hanno riconosciuto agli enti locali il potere
    di adottare un proprio statuto;
  • molti altri enti pubblici che hanno potestà statutaria possono cioè avere carattere
    di norme interne.

Le fonti secondarie dubbie

Ci sono poi le fonti secondarie dubbie, cioè le fonti la cui rilevanza è estremamente
discussa e sono:

  • i bandi militari,
  • i provvedimenti prezzo e tariffari,
  • i piani regolatori generali,
  • la Carta dei Servizi Pubblici.

Testi unici e codici e Norme interne della Pubblica Amministrazione e prassi
amministrativa

I testi unici sono gli atti che raccolgono e coordinano disposizioni originariamente
comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo.
E' possibile distinguere fra testi unici:

  • normativi, se modificano o abrogano le disposizioni legislative esistenti;
  • compilativi, se si limitano al raccoglimento in un unico atto delle norme già
    esistenti, lasciando immutata la legislazione vigente.

Esistono poi i testi unici misti (coordinamento e raccolta)

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