La responsabilita civile dell'operatore sanitario e della struttura sanitaria

Slide dall'Università degli Studi Dell'aquila sulla responsabilità civile dell'operatore sanitario e della struttura sanitaria. Il Pdf, un documento di Diritto di livello universitario, esplora concetti chiave come il contratto e l'autonomia contrattuale, approfondendo il contratto d'opera professionale e le professioni intellettuali.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
MASTER DI SECONDO LIVELLO IN
MANAGEMENT SANITARIO
A.A. 2023-2024
LA RESPONSABILITACIVILE
DELLOPERATORE SANITARIO E DELLA
STRUTTURA SANITARIA
PROF. MARIA CRISTINA CERVALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO
PROF. MARIA CRISTINA CERVALE
IL CONTRATTO (Libro IV c.c.)
Disposizioni sul contratto in generale
1321. Nozione. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
1322. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare
il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO

3 RENOVABITUR ENTUS TUA S AQUILAE JUVENT JUS LITTERAE SCIENTIAE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO A.A. 2023-2024

PROF. MARIA CRISTINA CERVALEUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE IL CONTRATTO (Libro IV c.c.) Disposizioni sul contratto in generale

1321. Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

1322. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUV .Spr LITTERAE SCIENTIAE 1UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUV RAF LITTERAE SCIENTIAE

1323. Norme regolatrici dei contratti. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

1324. Norme applicabili agli atti unilaterali. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili [1352], per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [482, 483, 1334, 1414].UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUV .Spr LITTERAE SCIENTIAE DEI REQUISITI DEL CONTRATTO

1325. Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; SEpi 2) la causa; SEPi 3) l'oggetto; SEPi 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUVE LITTERAE SCIENTIAE DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1362. Intenzione dei contraenti. Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole [1356, 1366]. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

1363. Interpretazione complessiva delle clausole. Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

1364. Espressioni generali. Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

1365. Indicazioni esemplificative. Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE

1366. Interpretazione di buona fede. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

1367. Conservazione del contratto. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel sen- so in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

1368. Pratiche generali interpretative. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

1369. Espressioni con più sensi. Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

1370. Interpretazione contro l'autore della clausola. Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

1371. Regole finali. Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUVE LITTERAE SCIENTIAEUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUV .Spr LITTERAE SCIENTIAE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Disposizioni generali

1372. Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

1373. Recesso unilaterale. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUV RAF LITTERAE SCIENTIAE INVALIDITA' DEL CONTRATTO: NULLITA' E ANNULLABILITA' Nullità del contratto Il contratto nullo non produce effetti giuridici

1418. Cause di nullità del contratto. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall' articolo 1345 e la mancanza nell' oggetto dei requisiti stabiliti dall' articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE

Nullità parziale e azione di nullità

1419. Nullità parziale. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

1421. Legittimazione all'azione di nullità. Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

1422. Imprescrittibilità dell'azione di nullità. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione [2934], salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione [2033 ss.].UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUV LITTERAE SCIENTIAF ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO Il contratto annullabile produce effetti giuridici fino a quando non ne venga dichiarato l'annullamento.

Dell'incapacità

1425. Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare [2,322, 323, 414, 415, 427, 428]. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere.

1426. Raggiri usati dal minore. Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.

Dei vizi del consenso

1427. Errore, violenza, e dolo. Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE

1428. Rilevanza dell'errore. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

1434. Violenza. La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

1435. Caratteri della violenza. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

1438. Minaccia di far valere un diritto. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

1439. Dolo. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA MASTER DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO PROF. MARIA CRISTINA CERVALE RENOVABITUR NTUS TUA AQUILAE JUV LITTERAE SCIENTIAE

Dell'azione di annullamento

1441. Legittimazione. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

1442. Prescrizione. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.

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