Slide dall'Università sulla Medicina Legale a.a. 2021/22. Il Pdf esamina i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, includendo omicidio e istigazione al suicidio, con riferimenti a casi giurisprudenziali come Welby ed Englaro, utile per lo studio universitario di Diritto.
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27 aprile 2022
c.p. Libro II Dei delitti Titolo XII Dei delitti contro la persona
Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
"Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad
anni 21"
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso
contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la
sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del
Codice Civile 2020, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine
in linea retta
aver
commesso
il
reato per
eseguirne/occultarne un altro, per
conseguire/assicurare a sé o ad altri
il prodotto/profitto/prezzo/impunità
di un altro reato
genitore, nonno ... /figlio, nipote ...
per motivi futili/abietti e con
sevizie/crudeltà
maltrattamenti, prostituzione e
+ atti persecutori (stalking)
«Dell'adozione di persone di
maggiore età»
suocero/a, cognato, nuora
L'elemento psicologico (dolo) e quello oggettivo (condotta attiva od omissiva che
causa l'evento morte) sono gli stessi dell'omicidio volontario, la pena tuttavia è ridotta.
"La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto,
o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono
materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici
anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non
inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la
madre, la pena può essere diminuita ...
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 c.p."
Neonato = il nato vivo completamente espulso, anche se ancora unito alla madre dal cordone ombelicale
Immediatamente dopo il parto = non va inteso in senso assoluto, ad es. se la donna a seguito del parto ha perdita
di coscienza e quando si "risveglia" uccide il neonato, si potrà ancora parlare di immediatezza; altro è se ad es. lo
ha già allattato, ad indicazione dell'inizio di un rapporto di accudimento
Feto durante il parto = il prodotto del concepimento che ha iniziato la progressione nei genitali materni, momento
che si fa coincidere con la rottura delle acque e l'inizio della fase espulsiva vera e propria
Condizioni di abbandono morale e materiale = in uno stato assistenziale moderno, la cui organizzazione viene
incontro con mezzi e istituzioni diverse ai bisogni ed ai problemi connessi alla maternità (consultori familiari, legge
194/78, diritto a partorire in anonimato ... ), sono sempre più rari i casi in cui tali condizioni paiono rilevabili. Tuttavia
recenti fenomeni come quello dell'immigrazione (donne presenti sul territorio in stato di clandestinità, con rapporti
di lavoro non regolarizzati, poco informate riguardo i propri diritti) ha determinato una ricomparsa di casi
configurabili come infanticidio.
"Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da
sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell art. 61.
Si applicano le disposizioni relative all`omicidio (c.p.575-577) se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica,
per un altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza
minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno".
Il consenso dell'avente diritto è una causa di giustificazione, ma deve riguardare un bene
disponibile. In base all'art. 5 del Codice Civile "Gli atti di disposizione del proprio corpo
sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica".
L'integrità fisica (e dunque la vita) è un bene indisponibile, perciò il consenso non è
garanzia di non punibilità.
Il concorso di volontà tra uccisore e ucciso (che deve averne fatto richiesta, o proposta, o
averne comunque dato il permesso) è elemento costitutivo del delitto. L'eventuale stato
di malattia della vittima, per sé, non costituisce aggravante ex nº5 art. 61 c.p. (circostanze
di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).
La giurisprudenza è sostanzialmente unanime nel negare l'attenuante ex nº1 art. 62 c.p.
(motivi di particolare valore morale o sociale).
Talora tuttavia vi possono essere fondati dubbi sulla capacità del richiedente di prestare
un consenso valido. Ad esempio è difficile considerare un malato neoplastico terminale, in
terapia con analgesici oppiacei, non in condizioni di deficienza psichica.
Talora la richiesta di «cagionare la morte» viene fatta da
un paziente ai sanitari
"rapida conclusione, con qualsiasi mezzo atto a procurare
la morte in modo non doloroso, di un processo patologico
a prognosi infausta e accompagnato da sofferenze
ritenute intollerabili"
· attiva: la morte del paziente è provocata (o accelerata)
con un'azione diretta
. passiva: la morte sopraggiunge in seguito alla
sospensione di una cura necessaria a mantenere in vita il
malato
A NIGHTMARE OF HORROR!
DRACULA
BELA LUGOSI- AND MANNERS
"Eutanasia
è
una
bella
e
rassicurante parola! E io sono grato
a chiunque l'abbia inventata"
Bram Stoker, Dracula 1897
Art. 16 "Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente ... e dei principi di efficacia e di appropriatezza
delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed
eticamente non proporzionati dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute
e/o un miglioramento della qualità della vita ... Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in
essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.".
Art. 17 - "Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la
morte."
Art. 6.3 «Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente
l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe
in caso di progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente
spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute
della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione»)
Legge 219/17 «Norme in materia di consenso informato e
di disposizioni anticipate di trattamento»
TO BE CONTINUED ...
Un medico interrompe la ventilazione meccanica su richiesta di un paziente affetto da
distrofia muscolare, il quale ha espressamente fatto richiesta di sospensione della terapia.
v La Procura della Repubblica ha avviato le indagini nei confronti del medico, chiedendo
poi l'archiviazione, in quanto era stato attuato un diritto del paziente che "trova la sua
fonte nella Costituzione e in disposizioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano e
ribadito in fonte di grado secondario dal codice di deontologia medica".
V II GIP ha respinto la richiesta di archiviazione, imponendo alla Procura di formulare un
'capo di imputazione coatto' e il rinvio a giudizio del medico per il reato di omicidio del
consenziente. Nel luglio 2007 il GUP ha ordinato il "non luogo a procedere" nei confronti
del medico, perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 51 c.p. (esercizio di un
diritto o adempimento di un dovere). [1]
V L'Ordine dei Medici ha considerato il suo comportamento non sanzionabile in quanto:
· non è stata eutanasia "attiva"
· il paziente non era sottoposto a terapie in grado di rallentare o guarire la malattia
· dalla cartella clinica si desumeva la volontà lucida e libera del paziente di interrompere
la ventilazione meccanica che lo manteneva in vita
In alcuni casi il paziente non è in grado di esprimere una propria volontà
A seguito di un incidente automobilistico Eluana Englaro cade in stato vegetativo,
giudicato dai medici permanente e irreversibile. Eluana Englaro respira autonomamente,
ma è priva di funzioni corticali ed è mantenuta in vita mediante nutrizione e idratazione
artificiale.
v Il padre di Eluana, nominato suo tutore dal Tribunale, chiede la sospensione della
nutrizione e idratazione artificiale, riferendo che in base alla condotta di vita e alle opinioni
espresse dalla figlia prima dell'incidente, questa non avrebbe desiderato sopravvivere
nelle condizioni attuali
Nel 1999 e nel 2003 il Tribunale di Lecco e la Corte d'appello di Milano respingono la
richiesta, in quanto nutrizione e idratazione artificiale non vengono considerate cure
mediche e dunque non rientrano in quanto previsto da art. 32 Cost. (diritto alla salute).
V Nel 2007 la Corte di Cassazione rinvia il caso ad altra sezione della Corte d'appello di
Milano che sancisce che la sospensione può essere autorizzata se:
· la patologia è irreversibile e senza prospettiva di miglioramento
· vi sono prove chiare, univoche e convincenti della volontà del paziente
Il 9 febbraio 2009 Eluana, cui erano state progressivamente sospese nutrizione e
idratazione artificiale, muore.
https://www.unipv-lawtech.eu/la-lunga-vicenda-giurisprudenziale-del-caso-englaro.html
Art. 38 CDM: "Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma
scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui
resta traccia documentale ... verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e
ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara
espressione nella documentazione sanitaria"
L. 219/17
TO BE CONTINUED ...