Slide sulla Legislazione dei Beni Culturali. Il Pdf esplora la legislazione dei beni culturali, analizzando i limiti alla loro circolazione e le procedure per l'esportazione definitiva, con un caso studio sui marmi di Elgin, utile per studenti universitari di Diritto.
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· I limiti alla circolazione riguardano sia i beni culturali già dichiarati come tali,
sia quelli non ancora dichiarati, a cui può seguire la dichiarazione di
interesse culturale (da parte del Ministero). Questi limiti sono relativi
soltanto ai beni mobili, e riguardano l'uscita di un bene culturale o di una
cosa che presenta particolare interesse al di fuori dei confini nazionali
italiani.
· Quando viene richiesta l'autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale al
Ministero, tramite denuncia del privato, se l'oggetto in questione presenta
interesse culturale ma non è stato ancora dichiarato bene culturale, il
Ministero ha la facoltà di dichiararlo, in modo da evitare la sua uscita in
futuro (salvo richiesta di autorizzazione di uscita temporanea).
· Il privato dunque, si espone al rischio che la propria cosa di interesse
potenzialmente culturale non solo non possa uscire, ma possa anche
rientrare a pieno titolo all'interno del regime di tutela.
· Diversamente dalla prelazione artistica (che riguarda la cessione solo a titolo oneroso del
bene culturale), in questo caso per portare fuori dal territorio nazionale il bene culturale,
nella documentazione va indicato il suo presunto valore economico, grazie al quale, in
presenza di dichiarazione di bene culturale, il Ministero può esercitare il suo potere di
acquisto all'esportazione per il valore indicato dal privato.
· Vi è una manifestazione di volontà del privato, a seguito della quale può essere
esercitato il potere del Ministero. Nella compressione del diritto di proprietà vi è una scala
di intensità (minima: prelazione, massima: espropriazione) in base alla diversa intenzione
del privato di disporre del proprio bene.
· Queste modalità prendono il nome di acquisti privilegiati che sono delle facoltà
dell'amministrazione che prescindono dal consenso del proprietario, e consistono in
veri e propri poteri amministrativi discrezionali, che sono distinguibili in:
· Altro caso di acquisto privilegiato della p. a. ,
però qui direttamente per disposizione di
legge, sono le scoperte e i ritrovamenti di
reperti archeologici, anche perché lo Stato
detiene il monopolio delle ricerche
archeologiche, che possono essere affidate a
privati solo in regime di concessione (in
eventuale contrasto con gli artt. 33 e 41 Cost.).
· Gli artt. 28, 34 e 35 del TFUE (Trattato di
funzionamento dell'UE), stabiliscono la libertà di
circolazione delle merci all'interno dell'UE,
individuando i beni culturali come merci. L'art.
36 però, stabilisce che restino impregiudicati i
divieti all'esportazione giustificati dai singoli
Stati membri, per la protezione dei propri beni
culturali.
· Si stabilisce dunque il principio generale della
libertà di circolazione e per limitarlo una deroga
relativa alle restrizioni per i beni culturali.
· Sulla base di questi principi contenuti nel diritto
comunitario «primario» le istituzioni UE hanno
dato vita ad un conseguente diritto «derivato»
· Già con atti adottati nel 1993, dopo che con il
Trattato di Maastricht del 1992 si stabilì il
mercato unico:
· Regolamento 3911/1992 e Direttiva 93/7: il primo
disciplinava l'esportazione dei beni verso stati
terzi, la seconda regolava il recupero di quelli
illecitamente usciti.
· Norme ora modificate dal Regolamento n.
116/2009 e dalla Direttiva 2014/60 di Parlamento
e Consiglio.
· Tutte queste sono ora recepite dal Codice
Urbani, insieme alla Convenzione Unidroit
(adottata a Roma nel 1995) sul ritorno
internazionale dei beni rubati o illecitamente
esportati e alla Convenzione Unesco (Parigi
1970) sulla illecita importazione, esportazione e
trasferimento di beni culturali
· Esportazione definitiva nell'ambito dell'UE, oppure verso Paesi terzi:
· Gli artt. 64, 65 e seguenti del Codice Urbani, individuano le categorie di beni soggetti all'uscita temporanea o definitiva al di fuori del territorio nazionale, e le relative modalità mediante le quali è consentita sempre, vietata o autorizzata.
· I marmi del Partenone, meglio conosciuti come «Marmi Elgin»,
da Thomas Bruce settimo conte di Elgin, ambasciatore presso il
Sultano dal 1798 al 1803, sono il classico esempio di
contenzioso tra due paesi per la restituzioni di beni forse
illecitamente trafugati.
Elgin, nel 1801, riuscì ad ottenere dai Turchi, che al tempo
detenevano il controllo politico della Grecia, una serie di
autorizzazioni per la creazione di calchi e per il recupero di ciò
che era disponibile sull'Acropoli: arrivò però anche a staccare i
fregi del Partenone.
" I marmi Elgin arriveranno in Inghilterra solamente dopo alcuni
anni di traversie dei trasporti (affondamento di una nave) e
personali (il fermo triennale del conte in Francia per le guerre
napoleoniche) e divennero visibili dal 1807 in una grande casa
presa in affitto. Ma il conte, ritrovatosi assai indebitato a causa
delle spese della campagna di scavo intrapresa ad Atene e del
trasporto fino a Londra (nel 1812 arrivarono le opere ancora
bloccate a Malta), nonché da uno scandaloso divorzio, decise di
vendere i marmi al British Museum (che nomino un comitato per
investigare sulla legittima proprietà di Elgin dei marmi), per sole
35.000 sterline (rispetto alle 100.000 stimate da Canova).
· Una volta esposti al pubblico, i marmi Elgin ebbero un'incredibile
risonanza in tutta Europa, grazie alle copie e alla circolazione delle
stampe: i fregi del Partenone influenzarono così il gusto e la conoscenza
artistica del periodo.
· Secondo Salvatore Settis, (2003) il valore culturale che queste opere
hanno acquisito nel tempo deriverebbe dalla loro esposizione al British
Museum, e non per l'origine ateniese e la loro grecità. Secondo Settis
dunque, la restituzione non avrebbe ragion d'essere, sebbene quello di
Elgin parrebbe essere stato un vero e proprio saccheggio.
· Dopo l'unificazione della Grecia, il paese ha per decenni richiesto la
restituzione dei marmi, utilizzata in più occasioni dal Regno Unito come
espediente per convincere il paese a restare in ambito democratico
(prima contro il nazifascismo all'inizio della II guerra mondiale e poi il
comunismo alla fine, e ancora dopo per incentivare la presa di distanza
dalla cd. «dittatura dei colonnelli»).
· Sempre secondo Settis, il Partenone che conosciamo oggi è stato
oggetto nei secoli di un continuo riuso (tempio > chiesa > moschea >
fortezza militare), ed è solamente grazie a questo riuso se le sue
decorazioni sono sopravvissute fino all'asportazione di Elgin. Quello
della Grecia contemporanea sembra perciò un tentativo di riportare il
Partenone alla sua esclusiva grecità, che oggi però non esiste più.
· Nei casi di acquisto privilegiato, vi è l'obbligo dell'amministrazione di fornire
un'adeguata e completa motivazione del provvedimento (cioè dell'utilizzo dei
propri poteri).
· La motivazione è lo strumento mediante il quale si può esercitare un controllo, da
parte dell'opinione pubblica, nei confronti dell'operato dell'amministrazione, ed uno
degli elementi su cui si può basare sia il superiore gerarchico nel caso di ricorso
amministrativo per una possibile riforma o addirittura eliminazione, sia il giudice nel
caso di ricorso giurisdizionale per l'eventuale (solo) annullamento.
· Espropriazione per pubblica utilità: è una traslazione autoritativa del diritto di
proprietà su un bene. La qualifica di culturalità di una cosa come già detto non incide
su questo aspetto della proprietà: perché vi sia una eliminazione o attenuazione di
alcune facoltà in essa comprese, occorre un'ulteriore regolamentazione (per legge,
per i beni culturali così individuati dal Codice e per i ritrovamenti archeologici; per
provvedimento amministrativo, per le dichiarazioni e verifiche di interesse culturale
come per gli acquisti privilegiati).
· Nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità non vi è nessun attività del privato che dia pretesto
all'acquisto privilegiato: è un procedimento amministrativo che parte direttamente dai poteri
pubblici.
· Si impone cioè un trasferimento coattivo del diritto di proprietà di iniziativa pubblica.
Sui ritrovamenti e le scoperte archeologiche, l'acquisto è come visto per legge in capo allo Stato; inoltre
solo lo Stato può condurre campagne di ricerca. Si deve ribadire che secondo parte della dottrina
questo potrebbe contrastare con l'art. 41, comma 1 Cost, riguardante la libertà dell'iniziativa economica
privata; ma una scoperta archeologica non ha solamente un valore economico, bensì anche scientifico:
l'art 33 Cost. però, sancisce che l'arte e la scienza sono libere (dunque il conflitto sarebbe qui anche
più grave considerata la rilevanza probabilmente maggiore di questa norma rispetto alla prima). Ma
ancora una volta questo tipo di obiezioni pare superabile invocando il principio fondamentale recato
dall'art. 9 in punto di tutela del patrimonio culturale. Il Codice peraltro prevede agli artt. 92 e 93 la
corresponsione di un premio non superiore al quarto delle cose ritrovate e le modalità della
determinazione (in caso di mancata accettazione ed eventuale impugnazione, limitata, della stima
arbitrale).
· Espropriazione regolata dagli artt. 95-100 del Codice. Alcuni autori si sono posti la domanda a quale
disciplina siano ascrivibili, ossia se alla tutela o la valorizzazione. Se è vero non solo che tutti gli
acquisti privilegiati sono già strumenti di tutela, si deve notare che questi articoli sono collocati nel titolo
relativo alla tutela, per cui si ritiene qui che il problema non dovrebbe proprio porsi. Anche perché
sembra improponibile l'uso di uno strumento così invasivo nei confronti del diritto di proprietà al fine di
ottenere solo un mero miglioramento della fruizione.