Legislazione dei beni culturali: limiti alla circolazione ed esportazione

Slide sulla Legislazione dei Beni Culturali. Il Pdf esplora la legislazione dei beni culturali, analizzando i limiti alla loro circolazione e le procedure per l'esportazione definitiva, con un caso studio sui marmi di Elgin, utile per studenti universitari di Diritto.

Mostra di più

26 pagine

Legislazione dei
Beni Culturali
LT Beni artistici e dello spettacolo, II anno
aa. 2022/2023
Prof.ssa Valentina Gastaldo
Limiti alla circolazione dei beni
I limiti alla circolazione riguardano sia i beni culturali già dichiarati come tali,
sia quelli non ancora dichiarati, a cui può seguire la dichiarazione di
interesse culturale (da parte del Ministero). Questi limiti sono relativi
soltanto ai beni mobili, e riguardano l’uscita di un bene culturale o di una
cosa che presenta particolare interesse al di fuori dei confini nazionali
italiani.
Quando viene richiesta l’autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale al
Ministero, tramite denuncia del privato, se l’oggetto in questione presenta
interesse culturale ma non è stato ancora dichiarato bene culturale, il
Ministero ha la facoltà di dichiararlo, in modo da evitare la sua uscita in
futuro (salvo richiesta di autorizzazione di uscita temporanea).
Il privato dunque, si espone al rischio che la propria cosa di interesse
potenzialmente culturale non solo non possa uscire, ma possa anche
rientrare a pieno titolo all’interno del regime di tutela.

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Legislazione dei Beni Culturali

Limiti alla circolazione dei beni

· I limiti alla circolazione riguardano sia i beni culturali già dichiarati come tali, sia quelli non ancora dichiarati, a cui può seguire la dichiarazione di interesse culturale (da parte del Ministero). Questi limiti sono relativi soltanto ai beni mobili, e riguardano l'uscita di un bene culturale o di una cosa che presenta particolare interesse al di fuori dei confini nazionali italiani.
· Quando viene richiesta l'autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale al Ministero, tramite denuncia del privato, se l'oggetto in questione presenta interesse culturale ma non è stato ancora dichiarato bene culturale, il Ministero ha la facoltà di dichiararlo, in modo da evitare la sua uscita in futuro (salvo richiesta di autorizzazione di uscita temporanea).
· Il privato dunque, si espone al rischio che la propria cosa di interesse potenzialmente culturale non solo non possa uscire, ma possa anche rientrare a pieno titolo all'interno del regime di tutela.
· Diversamente dalla prelazione artistica (che riguarda la cessione solo a titolo oneroso del bene culturale), in questo caso per portare fuori dal territorio nazionale il bene culturale, nella documentazione va indicato il suo presunto valore economico, grazie al quale, in presenza di dichiarazione di bene culturale, il Ministero può esercitare il suo potere di acquisto all'esportazione per il valore indicato dal privato.
· Vi è una manifestazione di volontà del privato, a seguito della quale può essere esercitato il potere del Ministero. Nella compressione del diritto di proprietà vi è una scala di intensità (minima: prelazione, massima: espropriazione) in base alla diversa intenzione del privato di disporre del proprio bene.
· Queste modalità prendono il nome di acquisti privilegiati che sono delle facoltà dell'amministrazione che prescindono dal consenso del proprietario, e consistono in veri e propri poteri amministrativi discrezionali, che sono distinguibili in:

  1. Prelazione artistica (la compressione del diritto del privato è limitata, riguarda la scelta dell'acquirente, nel caso di cessione onerosa non rilevante);
  2. Acquisto coattivo o acquisto all'esportazione (il proprietario non voleva vendere ma solo spostare la cosa all'estero);
  3. Espropriazione (il privato non manifesta alcuna volontà in ordine al disporre del bene).

· Altro caso di acquisto privilegiato della p. a. , però qui direttamente per disposizione di legge, sono le scoperte e i ritrovamenti di reperti archeologici, anche perché lo Stato detiene il monopolio delle ricerche archeologiche, che possono essere affidate a privati solo in regime di concessione (in eventuale contrasto con gli artt. 33 e 41 Cost.).
· Gli artt. 28, 34 e 35 del TFUE (Trattato di funzionamento dell'UE), stabiliscono la libertà di circolazione delle merci all'interno dell'UE, individuando i beni culturali come merci. L'art. 36 però, stabilisce che restino impregiudicati i divieti all'esportazione giustificati dai singoli Stati membri, per la protezione dei propri beni culturali.
· Si stabilisce dunque il principio generale della libertà di circolazione e per limitarlo una deroga relativa alle restrizioni per i beni culturali.

Diritto comunitario e beni culturali

· Sulla base di questi principi contenuti nel diritto comunitario «primario» le istituzioni UE hanno dato vita ad un conseguente diritto «derivato»
· Già con atti adottati nel 1993, dopo che con il Trattato di Maastricht del 1992 si stabilì il mercato unico:
· Regolamento 3911/1992 e Direttiva 93/7: il primo disciplinava l'esportazione dei beni verso stati terzi, la seconda regolava il recupero di quelli illecitamente usciti.
· Norme ora modificate dal Regolamento n. 116/2009 e dalla Direttiva 2014/60 di Parlamento e Consiglio.
· Tutte queste sono ora recepite dal Codice Urbani, insieme alla Convenzione Unidroit (adottata a Roma nel 1995) sul ritorno internazionale dei beni rubati o illecitamente esportati e alla Convenzione Unesco (Parigi 1970) sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali

Esportazione definitiva

· Esportazione definitiva nell'ambito dell'UE, oppure verso Paesi terzi:

  1. Nel primo caso, occorre chiedere un attestato di libera circolazione al Ministero (le funzioni relative a tutte queste vicende sono svolte dalle Soprintendenze in qualità di Ufficio Esportazione); se si tratta di un bene culturale, il Ministero può procedere all'acquisto coattivo, poiché è sempre obbligatorio fornire il presunto valore economico dell'oggetto. Se invece non è un bene culturale, il Ministero può sempre dichiararlo di interesse, facendo entrare il bene nel regime di tutela con la conseguenza dell'applicazione della normativa codicistica.
  2. Per quanto riguarda l'esportazione definitiva al di fuori dell'UE, il titolare del bene deve ottenere dal Paese di origine (ovvero il membro dell' Unione) sia l'attestato di libera circolazione sia la licenza d'esportazione. Ovviamente anche in tal caso può aversi l'acquisto coattivo da parte del nostro Ministero.

· Gli artt. 64, 65 e seguenti del Codice Urbani, individuano le categorie di beni soggetti all'uscita temporanea o definitiva al di fuori del territorio nazionale, e le relative modalità mediante le quali è consentita sempre, vietata o autorizzata.

Restituzione dei beni illecitamente trafugati: gli Elgin marbles

· I marmi del Partenone, meglio conosciuti come «Marmi Elgin», da Thomas Bruce settimo conte di Elgin, ambasciatore presso il Sultano dal 1798 al 1803, sono il classico esempio di contenzioso tra due paesi per la restituzioni di beni forse illecitamente trafugati.
Elgin, nel 1801, riuscì ad ottenere dai Turchi, che al tempo detenevano il controllo politico della Grecia, una serie di autorizzazioni per la creazione di calchi e per il recupero di ciò che era disponibile sull'Acropoli: arrivò però anche a staccare i fregi del Partenone.
" I marmi Elgin arriveranno in Inghilterra solamente dopo alcuni anni di traversie dei trasporti (affondamento di una nave) e personali (il fermo triennale del conte in Francia per le guerre napoleoniche) e divennero visibili dal 1807 in una grande casa presa in affitto. Ma il conte, ritrovatosi assai indebitato a causa delle spese della campagna di scavo intrapresa ad Atene e del trasporto fino a Londra (nel 1812 arrivarono le opere ancora bloccate a Malta), nonché da uno scandaloso divorzio, decise di vendere i marmi al British Museum (che nomino un comitato per investigare sulla legittima proprietà di Elgin dei marmi), per sole 35.000 sterline (rispetto alle 100.000 stimate da Canova).
· Una volta esposti al pubblico, i marmi Elgin ebbero un'incredibile risonanza in tutta Europa, grazie alle copie e alla circolazione delle stampe: i fregi del Partenone influenzarono così il gusto e la conoscenza artistica del periodo.
· Secondo Salvatore Settis, (2003) il valore culturale che queste opere hanno acquisito nel tempo deriverebbe dalla loro esposizione al British Museum, e non per l'origine ateniese e la loro grecità. Secondo Settis dunque, la restituzione non avrebbe ragion d'essere, sebbene quello di Elgin parrebbe essere stato un vero e proprio saccheggio.
· Dopo l'unificazione della Grecia, il paese ha per decenni richiesto la restituzione dei marmi, utilizzata in più occasioni dal Regno Unito come espediente per convincere il paese a restare in ambito democratico (prima contro il nazifascismo all'inizio della II guerra mondiale e poi il comunismo alla fine, e ancora dopo per incentivare la presa di distanza dalla cd. «dittatura dei colonnelli»).
· Sempre secondo Settis, il Partenone che conosciamo oggi è stato oggetto nei secoli di un continuo riuso (tempio > chiesa > moschea > fortezza militare), ed è solamente grazie a questo riuso se le sue decorazioni sono sopravvissute fino all'asportazione di Elgin. Quello della Grecia contemporanea sembra perciò un tentativo di riportare il Partenone alla sua esclusiva grecità, che oggi però non esiste più.

Legislazione dei Beni Culturali

Motivazione del provvedimento

· Nei casi di acquisto privilegiato, vi è l'obbligo dell'amministrazione di fornire un'adeguata e completa motivazione del provvedimento (cioè dell'utilizzo dei propri poteri).
· La motivazione è lo strumento mediante il quale si può esercitare un controllo, da parte dell'opinione pubblica, nei confronti dell'operato dell'amministrazione, ed uno degli elementi su cui si può basare sia il superiore gerarchico nel caso di ricorso amministrativo per una possibile riforma o addirittura eliminazione, sia il giudice nel caso di ricorso giurisdizionale per l'eventuale (solo) annullamento.
· Espropriazione per pubblica utilità: è una traslazione autoritativa del diritto di proprietà su un bene. La qualifica di culturalità di una cosa come già detto non incide su questo aspetto della proprietà: perché vi sia una eliminazione o attenuazione di alcune facoltà in essa comprese, occorre un'ulteriore regolamentazione (per legge, per i beni culturali così individuati dal Codice e per i ritrovamenti archeologici; per provvedimento amministrativo, per le dichiarazioni e verifiche di interesse culturale come per gli acquisti privilegiati).
· Nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità non vi è nessun attività del privato che dia pretesto all'acquisto privilegiato: è un procedimento amministrativo che parte direttamente dai poteri pubblici.
· Si impone cioè un trasferimento coattivo del diritto di proprietà di iniziativa pubblica. Sui ritrovamenti e le scoperte archeologiche, l'acquisto è come visto per legge in capo allo Stato; inoltre solo lo Stato può condurre campagne di ricerca. Si deve ribadire che secondo parte della dottrina questo potrebbe contrastare con l'art. 41, comma 1 Cost, riguardante la libertà dell'iniziativa economica privata; ma una scoperta archeologica non ha solamente un valore economico, bensì anche scientifico: l'art 33 Cost. però, sancisce che l'arte e la scienza sono libere (dunque il conflitto sarebbe qui anche più grave considerata la rilevanza probabilmente maggiore di questa norma rispetto alla prima). Ma ancora una volta questo tipo di obiezioni pare superabile invocando il principio fondamentale recato dall'art. 9 in punto di tutela del patrimonio culturale. Il Codice peraltro prevede agli artt. 92 e 93 la corresponsione di un premio non superiore al quarto delle cose ritrovate e le modalità della determinazione (in caso di mancata accettazione ed eventuale impugnazione, limitata, della stima arbitrale).
· Espropriazione regolata dagli artt. 95-100 del Codice. Alcuni autori si sono posti la domanda a quale disciplina siano ascrivibili, ossia se alla tutela o la valorizzazione. Se è vero non solo che tutti gli acquisti privilegiati sono già strumenti di tutela, si deve notare che questi articoli sono collocati nel titolo relativo alla tutela, per cui si ritiene qui che il problema non dovrebbe proprio porsi. Anche perché sembra improponibile l'uso di uno strumento così invasivo nei confronti del diritto di proprietà al fine di ottenere solo un mero miglioramento della fruizione.

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.