Slide dall'Università San Raffaele Roma sui diritti dei consumatori nel rapporto di consumo. Il Pdf esamina la legislazione nazionale e il Codice del Consumo, con focus su articoli specifici come l'Art. 12 e l'Art. 33, che riguardano sanzioni e clausole vessatorie, per studenti universitari di Diritto.
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insegnamento
Economia e diritto dei consumi
Professore
Rachele Marseglia
Argomento
Lezione
15. I DIRITTI
DEI
CONSUMATORI NEL RAPPORTO
DI CONSUMO. B. I DIRITTI DEL
CONSUMATORE NEL RAPPORTO
DI CONSUMO IN GENERALE. LA
LEGISLAZIONE NAZIONALE.
Lezione 15. I DIRITTI DEI CONSUMATORI NEL RAPPORTO DI CONSUMO
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Prof.ssa Rachele Marseglia
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e
salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene
alle responsabilità del produttore, ai contravventori al
divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione
amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura
della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso,
facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun
prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
Lezione 15. I DIRITTI DEL CONSUMATORE NEL
RAPPORTO DI CONSUMO
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1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione
del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato
quando e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il
prezzo per unità di misura.
Lezione 15. I DIRITTI DEL CONSUMATORE NEL
RAPPORTO DI CONSUMO
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4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi
recano l'indicazione del prezzo per unità di misura
quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi
di esenzione di cui all'articolo 16.
5. La presente sezione non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di
servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e
bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Lezione 15. I DIRITTI DEL CONSUMATORE NEL
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RAPPORTO DI CONSUMOT
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1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di
misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un
liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per
unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto
sgocciolato.
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4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di
multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei
casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione,
esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di
distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente
quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo
di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi
praticati al consumo.
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1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo
per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione
non risulti utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a
confusione:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle
disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n.
441, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa
confezione;
Lezione 15. I DIRITTI DEL CONSUMATORE NEL
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c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di
indicazione della quantità netta;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio,
che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per
ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti
unicamente al pezzo o a collo.
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Il diritto del consumatore all'equilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto. Le clausole vessatorie
«1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista si considerano vessatorie le clausole
che, malgrado la buona fede, determinano a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
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Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore
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Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di
moduli o formulari predisposti per disciplinare in
maniera
uniforme
determinati
rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di
provare che le clausole, o gli elementi di clausola,
malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.
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Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore
«2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole
che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore,
risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista;
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Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore
«2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole
che hanno per oggetto, o per effetto, di:
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del
professionista
con un credito vantato nei confronti di
quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata
ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente
dalla sua volontà;»
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Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore
«e) consentire al professionista di trattenere una somma di
denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude
il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del
consumatore di esigere dal professionista il doppio della
somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo
equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
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Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore
«g)
riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonche'
consentire al professionista di trattenere anche solo in parte
la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo
per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il
professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a
tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso,
tranne nel caso di giusta causa;»
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Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore
«i) stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per
comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita
proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del
consumatore a clausole che non ha avuto la
possibilità di conoscere prima della conclusione
del contratto;
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Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore
«m)
consentire
al
professionista
di
modificare
unilateralmente le clausole del contratto,
ovvero
le
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del
bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere
se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello
originariamente convenuto;»
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