ACCADEMIALIGURE AGROALIMENTARE
CENNI DI LEGISLAZIONE ALIMENTARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FILIERA VITIVINICOLA
PARTE SECONDA
CORSO BIENNALE PER
"TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI NELLA FILIERA VITIVINICOLA"LE NORME IN VIGORE
(aggiornato al 30 settembre 2024)
REGOLAMENTO (UE) N. 1308 del 2013
Modificato da
MI
Regolamento (UE) n. 1310/2013
M2
Regolamento (UE) 2016/791
M3
Regolamento delegato (UE) 2016/1166
M4
Regolamento delegato (UE) 2016/1226
৳M5
Regolamento (UE) 2017/2393
M6
Regolamento (UE) 2020/2220 .
>M7
Regolamento (UE) 2021/2117
Rettificato da:
>CI
Rettifica, GU L 189 del 27.6.2014,
C2
Rettifica, GU L 130 del 19.5.2016,
>C3
Rettifica, GU L 1 del 3.1.2020,
৳C4
Rettifica, GU L 195 del 22.7.2022, 1
Il Regolamento (UE) 1308/2013, modificato con la pubblicazione del
Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021, contiene tutti gli elementi
essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. In
esso si trovano le decisioni che la Commissione Europea ha preso per definire
le linee programmatiche e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC)
dopo il 2022 nei settori dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio.
Per quanto possibile la riforma contenuta nel Regolamento vuole armonizzare,
razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono
più di un settore agricolo.
Il regolamento si applica a tutti i prodotti agricoli elencati nel primo allegato
del Trattato sull'Unione europea ("TUE") e del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ("TFUE") (in seguito "trattati") in modo da garantire l'esistenza di
un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti.
Innanzitutto, il regolamento fissa i termini delle campagne di
commercializzazione dei vari prodotti: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati,
sementi, vino, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti
ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, latte e prodotti
lattiero-caseari, bachi da seta, in modo che siano per quanto possibile
rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.
Da notare che nel regolamento vi è la designazione dei prodotti e in esso vi
sono riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata (Codice
Doganale Europeo).
Per ottenere un mercato comune dei prodotti agricoli stabile ed assicurare un
equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema
differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti
regimi di "sostegno diretto" per ogni settore.
Il prezzo di intervento pubblico consiste o in un prezzo fisso per determinati
quantitativi di taluni prodotti oppure, in altri casi, un prezzo fissato mediante
gara.
Per smaltire i prodotti acquistati all'intervento sono adottate misure atte ad
evitare turbative di mercato ed assicurare sia un accesso non discriminatorio
alla merce sia la parità di trattamento degli acquirenti
La "Pac 2023-2027"
La "Pac 2023-2027" si articola in cinque tipologie di pagamenti diretti:
- Sostegno al reddito di base: sono previsti due sistemi da adottare in
alternativa: continuare con il legame con i titoli storici1 oppure un pagamento
a superficie uniforme per tutti gli agricoltori il cui importo corrisponde al valore
medio nazionale.
- Sostegno ridistributivo: questo tipo di pagamento deve garantire la
redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle più
piccole o medie, sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro
ammissibile;
- Sostegno ai giovani agricoltori: ai giovani agricoltori, ovvero coloro di età
pari o inferiore a 40anni, viene destinata una quota minima del 3% della
1 Il titolo PAC è un diritto inizialmente riconosciuto a tutti gli agricoltori che coltivavano terreni durante il triennio
2001-2003. Si tratta di un diritto legato agli ettari di terra coltivata. Es .: se durante quegli anni ho coltivato dieci
ettari di terra automaticamente ho diritto a 10 titoli. Una volta entrato in possesso del titolo il coltivatore può
valutare la possibilità di ricevere degli aiuti legati al numero di ettari che si intende coltivare. I titoli possono essere
venduti o affittati con la terra e vengono inseriti dal proprietario su un registro nazionale consultabile sul Sito
SIAN.
Nel corso degli ultimi anni questi titoli sono stati riconosciuti a tutti gli agricoltori in base al numero di ettari
posseduti entro il 15 maggio del 2015. Ma cosa succede se l'anno successivo un coltivatore presenta un numero di
ettari inferiore a quello registrato precedentemente? Questa situazione può verificarsi in diverse occasioni, tra cui
una delle più plausibili è la scadenza del contratto di affitto. In questo caso l'agricoltore può decidere di non
utilizzare alcuni titoli oppure di vendere quelli in eccesso. Se l'agricoltore decide di non utilizzare i titoli, questi
restano nel suo portafoglio titoli per un anno ma dal secondo anno vengono automaticamente persi. La cosa più
conveniente è vendere i titoli, anche se la vendita non è affatto semplice.dotazione nazionale dei pagamenti diretti per offrire un sostegno
complementare;
- Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schemi): si tratta della principale
novità della nuova Pac. Gli eco-schemi sono le pratiche agricole a sostegno
della transizione "green" e indirizzate ad accrescere il contributo fornito
dall'agricoltura al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Ue. Per tale
sostegno gli Stati membri dovranno dedicare almeno il 25% della dotazione
per i pagamenti diretti con la possibilità di impiegare almeno 20% nei primi due
anni utilizzando l'importo a differenza (tra il 20 e il 25%) per la distribuzione
nei pagamenti diretti disaccoppiati;
- Sostegno accoppiato al reddito: potranno essere concessi sostegni fino al
13% della dotazione dei pagamenti diretti al fine di finanziare interventi per
aiutare settori, produzioni o tipi specifici di agricoltura in difficoltà, con azioni
volte a migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità.
Il settore vitivinicolo nella PAC
Per quanto attiene il settore vitivinicolo nel Regolamento troviamo alcune
importanti definizioni, in particolare:
- L'articolo 6 stabilisce le date della campagna di commercializzazione nel
settore.
- L'articolo 46 si occupa della "ristrutturazione e riconversione dei vigneti"' e il 47
della "vendemmia verde"
- L'articolo 52 si occupa della "distillazione dei sottoprodotti' mentre
dall'articolo 61 al 72 vi sono le norme riguardanti il "sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticol?'
- L'articolo 80 da le indicazioni generali sulle "pratiche enologiche" e sii " metodi
di analisi" mentre il successivo contempla me modalità di riconoscimento
per le "varietà di uve da vino ammesse".
- L'articolo 86 prevede la "riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate
facoltative"
- L'articolo 90 bis tratta dei "controlli" e delle "sanzioni"' riguardanti le norme
di commercializzazione
- Gli articoli dal 92 al 116 sono dedicati alle "denominazioni di origine", alle
"indicazioni geografiche" e alle "menzioni tradizionali" nel settore vitivinicolo.
- Dall'art 117 al 122 troviamo invece le disposizioni riguardanti
l'etichettatura.
- Gli artt. 145, 146 e 147 si occupano dello "schedario vitivinicolo" e dei
"documenti di accompagnamento"
- Dall'articolo 152 all'articolo 158 il Regolamento tratta delle Organizzazioni
di produttori (OP), ne stabilisce i criteri di riconoscimento, definisce quali
obblighi debba imporre il loro Statuto nei confronti dei membri, fissa le
modalità di costituzione delle stesse.
- Nell'allegato I si trova l'elenco dei prodotti suddivisi per settore elencati
secondo il Codice Doganale Europeo.
- Nell'allegato II, parte IV, troviamo le definizioni riguardanti il settore
vitivinicolo, mentre nella parte II dell'allegato VII sono elencate le categorie
di prodotti vitivinicoli. Nell'Appendice I dell'allegato si trova la suddivisione
dell'Unione Europea in Zone viticole.
- Nell'allegato VII sono elencate le pratiche enologiche di cui all'articolo 80 e
le restrizioni nell'effettuazione delle stesse.
Regolamenti integrativi o contenenti modalità di applicazione del Reg 1308/2013 mod. dal reg. (UE) 2022/2117
Reg. (UE) 2018/273 che integra il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e
delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, i controlli e le pertinenti sanzioni.
Reg. (UE) 2018/274 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e
le notifiche obbligatorie i controlli pertinenti.
Reg. (UE) 2019/33 (mod. dal Reg 2023/1606) che integra il reg. (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni
di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché
l'etichettatura e la presentazione
Reg. (UE) 2019/934 che integra il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda
le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche
enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e
conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i
sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede
dell'OIV.
LE REGOLE IN DETTAGLIO
Riguardano i seguenti prodotti elaborati nell'Unione Europea:
Vino, Vino nuovo ancora in fermentazione, Vino liquoroso, Vino spumante, Vino spumante
di qualità, Vino spumante di qualità di tipo aromatico, Vino spumante gassificato, Vino
frizzante, Vino frizzante gassificato, Mosto di uve, Mosto di uve parzialmente fermentato,
Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, Mosto di uve concentrato,
Mosto di uve concentrato rettificato, Vino ottenuto da uve appassite, Vino di uve stramature
Definizioni
- Estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su
una superficie vitata.
- Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di
barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o
per la coltura di piante madri per marze.
- Uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o
anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la
torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una
fermentazione alcolica spontanea.
- Fecce di vino: il residuo
v che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione,
durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
V che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve_durante
l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
v ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione dei prodotti sopra
indicati.
- Vinaccia:
il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.
- Vinello: il prodotto ottenuto
v dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua
v mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate
- Mosto di uve
Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con
procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un
titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.