Cenni di legislazione alimentare con riferimento alla filiera vitivinicola

Documento da Accademia Ligure Agroalimentare su cenni di legislazione alimentare con particolare riferimento alla filiera vitivinicola. Il Pdf analizza il Regolamento (UE) N. 1308 del 2013 e le sue modifiche, illustrando le politiche agricole comuni e i meccanismi di sostegno al reddito nel settore vitivinicolo, utile per studenti universitari di Diritto.

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34 pagine

CORSO BIENNALE PER
“TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI NELLA FILIERA VITIVINICOLA"
CENNI DI
LEGISLAZIONE
ALIMENTARE
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
FILIERA VITIVINICOLA
PARTE SECONDA
FRANCO MACCHIAVELLO

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ACCADEMIALIGURE AGROALIMENTARE

CENNI DI LEGISLAZIONE ALIMENTARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FILIERA VITIVINICOLA

PARTE SECONDA

CORSO BIENNALE PER "TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI NELLA FILIERA VITIVINICOLA"LE NORME IN VIGORE (aggiornato al 30 settembre 2024)

REGOLAMENTO (UE) N. 1308 del 2013

Modificato da

MI Regolamento (UE) n. 1310/2013 M2 Regolamento (UE) 2016/791 M3 Regolamento delegato (UE) 2016/1166 M4 Regolamento delegato (UE) 2016/1226 ৳M5 Regolamento (UE) 2017/2393 M6 Regolamento (UE) 2020/2220 . >M7 Regolamento (UE) 2021/2117

Rettificato da:

>CI Rettifica, GU L 189 del 27.6.2014, C2 Rettifica, GU L 130 del 19.5.2016, >C3 Rettifica, GU L 1 del 3.1.2020, ৳C4 Rettifica, GU L 195 del 22.7.2022, 1

Il Regolamento (UE) 1308/2013, modificato con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021, contiene tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. In esso si trovano le decisioni che la Commissione Europea ha preso per definire le linee programmatiche e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2022 nei settori dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio. Per quanto possibile la riforma contenuta nel Regolamento vuole armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo.

Il regolamento si applica a tutti i prodotti agricoli elencati nel primo allegato del Trattato sull'Unione europea ("TUE") e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (in seguito "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti.

Innanzitutto, il regolamento fissa i termini delle campagne di commercializzazione dei vari prodotti: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, vino, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, bachi da seta, in modo che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

Da notare che nel regolamento vi è la designazione dei prodotti e in esso vi sono riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata (Codice Doganale Europeo).

Per ottenere un mercato comune dei prodotti agricoli stabile ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti regimi di "sostegno diretto" per ogni settore.

Il prezzo di intervento pubblico consiste o in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti oppure, in altri casi, un prezzo fissato mediante gara.

Per smaltire i prodotti acquistati all'intervento sono adottate misure atte ad evitare turbative di mercato ed assicurare sia un accesso non discriminatorio alla merce sia la parità di trattamento degli acquirenti

La "Pac 2023-2027"

La "Pac 2023-2027" si articola in cinque tipologie di pagamenti diretti:

  • Sostegno al reddito di base: sono previsti due sistemi da adottare in alternativa: continuare con il legame con i titoli storici1 oppure un pagamento a superficie uniforme per tutti gli agricoltori il cui importo corrisponde al valore medio nazionale.
  • Sostegno ridistributivo: questo tipo di pagamento deve garantire la redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle più piccole o medie, sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile;
  • Sostegno ai giovani agricoltori: ai giovani agricoltori, ovvero coloro di età pari o inferiore a 40anni, viene destinata una quota minima del 3% della 1 Il titolo PAC è un diritto inizialmente riconosciuto a tutti gli agricoltori che coltivavano terreni durante il triennio 2001-2003. Si tratta di un diritto legato agli ettari di terra coltivata. Es .: se durante quegli anni ho coltivato dieci ettari di terra automaticamente ho diritto a 10 titoli. Una volta entrato in possesso del titolo il coltivatore può valutare la possibilità di ricevere degli aiuti legati al numero di ettari che si intende coltivare. I titoli possono essere venduti o affittati con la terra e vengono inseriti dal proprietario su un registro nazionale consultabile sul Sito SIAN. Nel corso degli ultimi anni questi titoli sono stati riconosciuti a tutti gli agricoltori in base al numero di ettari posseduti entro il 15 maggio del 2015. Ma cosa succede se l'anno successivo un coltivatore presenta un numero di ettari inferiore a quello registrato precedentemente? Questa situazione può verificarsi in diverse occasioni, tra cui una delle più plausibili è la scadenza del contratto di affitto. In questo caso l'agricoltore può decidere di non utilizzare alcuni titoli oppure di vendere quelli in eccesso. Se l'agricoltore decide di non utilizzare i titoli, questi restano nel suo portafoglio titoli per un anno ma dal secondo anno vengono automaticamente persi. La cosa più conveniente è vendere i titoli, anche se la vendita non è affatto semplice.dotazione nazionale dei pagamenti diretti per offrire un sostegno complementare;
  • Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schemi): si tratta della principale novità della nuova Pac. Gli eco-schemi sono le pratiche agricole a sostegno della transizione "green" e indirizzate ad accrescere il contributo fornito dall'agricoltura al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Ue. Per tale sostegno gli Stati membri dovranno dedicare almeno il 25% della dotazione per i pagamenti diretti con la possibilità di impiegare almeno 20% nei primi due anni utilizzando l'importo a differenza (tra il 20 e il 25%) per la distribuzione nei pagamenti diretti disaccoppiati;
  • Sostegno accoppiato al reddito: potranno essere concessi sostegni fino al 13% della dotazione dei pagamenti diretti al fine di finanziare interventi per aiutare settori, produzioni o tipi specifici di agricoltura in difficoltà, con azioni volte a migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità.

Il settore vitivinicolo nella PAC

Per quanto attiene il settore vitivinicolo nel Regolamento troviamo alcune importanti definizioni, in particolare:

  • L'articolo 6 stabilisce le date della campagna di commercializzazione nel settore.
  • L'articolo 46 si occupa della "ristrutturazione e riconversione dei vigneti"' e il 47 della "vendemmia verde"
  • L'articolo 52 si occupa della "distillazione dei sottoprodotti' mentre dall'articolo 61 al 72 vi sono le norme riguardanti il "sistema di autorizzazioni per gli impianti viticol?'
  • L'articolo 80 da le indicazioni generali sulle "pratiche enologiche" e sii " metodi di analisi" mentre il successivo contempla me modalità di riconoscimento per le "varietà di uve da vino ammesse".
  • L'articolo 86 prevede la "riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative"
  • L'articolo 90 bis tratta dei "controlli" e delle "sanzioni"' riguardanti le norme di commercializzazione
  • Gli articoli dal 92 al 116 sono dedicati alle "denominazioni di origine", alle "indicazioni geografiche" e alle "menzioni tradizionali" nel settore vitivinicolo.
  • Dall'art 117 al 122 troviamo invece le disposizioni riguardanti l'etichettatura.
  • Gli artt. 145, 146 e 147 si occupano dello "schedario vitivinicolo" e dei "documenti di accompagnamento"
  • Dall'articolo 152 all'articolo 158 il Regolamento tratta delle Organizzazioni di produttori (OP), ne stabilisce i criteri di riconoscimento, definisce quali obblighi debba imporre il loro Statuto nei confronti dei membri, fissa le modalità di costituzione delle stesse.
  • Nell'allegato I si trova l'elenco dei prodotti suddivisi per settore elencati secondo il Codice Doganale Europeo.
  • Nell'allegato II, parte IV, troviamo le definizioni riguardanti il settore vitivinicolo, mentre nella parte II dell'allegato VII sono elencate le categorie di prodotti vitivinicoli. Nell'Appendice I dell'allegato si trova la suddivisione dell'Unione Europea in Zone viticole.
  • Nell'allegato VII sono elencate le pratiche enologiche di cui all'articolo 80 e le restrizioni nell'effettuazione delle stesse.

Regolamenti integrativi o contenenti modalità di applicazione del Reg 1308/2013 mod. dal reg. (UE) 2022/2117

Reg. (UE) 2018/273 che integra il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, i controlli e le pertinenti sanzioni.

Reg. (UE) 2018/274 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie i controlli pertinenti.

Reg. (UE) 2019/33 (mod. dal Reg 2023/1606) che integra il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

Reg. (UE) 2019/934 che integra il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

LE REGOLE IN DETTAGLIO

Riguardano i seguenti prodotti elaborati nell'Unione Europea: Vino, Vino nuovo ancora in fermentazione, Vino liquoroso, Vino spumante, Vino spumante di qualità, Vino spumante di qualità di tipo aromatico, Vino spumante gassificato, Vino frizzante, Vino frizzante gassificato, Mosto di uve, Mosto di uve parzialmente fermentato, Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, Mosto di uve concentrato, Mosto di uve concentrato rettificato, Vino ottenuto da uve appassite, Vino di uve stramature

Definizioni

  • Estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.
  • Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.
  • Uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
  • Fecce di vino: il residuo v che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; V che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve_durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; v ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione dei prodotti sopra indicati.
  • Vinaccia: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.
  • Vinello: il prodotto ottenuto v dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua v mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate
  • Mosto di uve Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

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