Documento da Scuola Zincani su Elementi di Deontologia Forense. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, analizza l'ordinamento forense italiano, le sue modifiche legislative e il ruolo del Consiglio Nazionale Forense, fornendo una panoramica chiara e dettagliata.
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LIBERA PROFESSIONE INTELLETTUALE: attività organizzata personalmente, disciplinata con l'iscrizione ad un albo, nell'autonomia degli organi professionali.
L' ordinamento professionale forense (organizzazione che comprende la totalità delle norme che regolano l'attività forense) è stato regolato per circa ottant'anni dalla legge del 1933. Solo recentemente vi è stata una modifica radicale dell'ordinamento forense con la L. 247/2012 (LEGGE PROFESSIONALE FORENSE), entrata in vigore il 02/02/2013.
CRITICITA' DELLA LEGGE: rinvia troppo spesso a regolamenti da emanare dal Ministro di Giustizia e dal CNF, allungando in maniera considerevole l'attuazione delle riforme, vista la quasi totale inerzia del Ministro.
Inoltre delega il Governo a disciplinare alcuni aspetti (società tra avvocati; difesa d'ufficio) e all'adozione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti.
Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense (art.24)
L'ordine forense si articola in:
Definiti dalla legge come enti pubblici non economici a carattere associativo, per garantire il rispetto dei principi e delle regole deontologiche, nonché per la tutela dei cittadini e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e alla funzione giurisdizionale.
È l'ordine degli avvocati costituito presso ogni Tribunale da tutti gli avvocati che hanno domicilio professionale e sono iscritti nel circondario (L. 247/2012). Gli ordini circondariali sono oggi 140.
Gli iscritti si costituiscono in assemblea e provvedono agli adempimenti previsti (es: approvazione bilancio, rinnovo Consiglio dell'ordine, ecc .. ).
L'assemblea viene convocata ogni volta che il Consiglio lo ritiene necessario o se lo richiede 1/3 dei suoi componenti, o 1/10 degli iscritti all'albo.
Sono organi dell'ordine circondariale (art. 26): l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente, che rappresenta l'ordine, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.
Sono eletti dagli iscritti all'ordine.
Le elezioni si tengono entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del Consiglio, secondo le modalità fissate dal decreto ministeriale 170/2014. Il Consiglio dura in carica 4 anni e scade il 31/12 del quarto anno.
I principi fissati dalla legge professionale forense per le elezioni sono:
Contro i risultati elettorali ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF entro 10 giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.
Nell'ambito del Consiglio dell'ordine vengono nominati con la maggioranza dei voti:
Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei membri; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ai fini della validità delle deliberazioni non si tiene conto degli astenuti.
La carica di consigliere è incompatibile con altre cariche (membro CNF, cda e comitato dei delegati della Cassa di previdenza, membro del consiglio distrettuale di disciplina). L'eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione, altrimenti decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Ai consiglieri non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
Il Consiglio può essere sciolto, con decreto del Min. Giustizia, su proposta del CNF se:
In caso di scioglimento le funzioni verranno svolte da un commissario straordinario nominato dal CNF, scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, che dovrà convocare l'assemblea per le elezioni improrogabilmente entro 120 giorni. Può essere coadiuvato, nominando un comitato (non più di 6 componenti).
Presso ogni Consiglio dell'ordine è costituito:
attività di carattere pubblicistico e amministrativo e non giurisdizionale.
Dato il carattere amministrativo dell'attività, dovrebbero applicarsi, sussistendone le condizioni, le disposizioni previste dalla L. 241/1990 (diritto di accesso ai documenti amministrativi); i Consigli dell'ordine - sulla base delle linee guida dettate dal CNF - si sono dotati di regolamenti interni che indicano quali atti sono da considerarsi riservati e quali sono a disposizione dei diretti interessati: in linea generale sono da considerarsi riservati gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, tutti gli altri dovrebbero essere accessibili agli avvocati e ai cittadini che ne abbiano interesse.
Il Consiglio dell'ordine:
Istituito sulla base di una legge del 1933, è un organo giurisdizionale speciale (in materia disciplinare, di tenuta albi e altro). Questa giurisdizione speciale è sopravvissuta malgrado l'entrata in vigore della Costituzione (che aveva previsto la revisione di tutti gli organi di giurisdizione speciale).
Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, che nei 5 anni precedenti non abbiano ricevuto condanna esecutiva, anche non definitiva, a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento; la carica è incompatibile con altre cariche (consigliere dell'ordine circondariale, cda e comitato dei delegati della Cassa di previdenza, consigliodistrettuale di disciplina).