Elementi di Deontologia Forense: ordinamento e criticità

Documento da Scuola Zincani su Elementi di Deontologia Forense. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, analizza l'ordinamento forense italiano, le sue modifiche legislative e il ruolo del Consiglio Nazionale Forense, fornendo una panoramica chiara e dettagliata.

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37 pagine

ELEMENTI
DI DEONTOLOGIA FORENSE
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ORDINAMENTO FORENSE
LIBERA PROFESSIONE INTELLETTUALE: attività organizzata personalmente, disciplinata con
l’iscrizione ad un albo, nell’autonomia degli organi professionali.
L ordinamento professionale forense (organizzazione che comprende la totalità delle norme che regolano
l’attività forense) è stato regolato per circa ottant’anni dalla legge del 1933. Solo recentemente vi è stata una
modifica radicale dell’ordinamento forense con la L. 247/2012 (LEGGE PROFESSIONALE FORENSE),
entrata in vigore il 02/02/2013.
CRITICITA DELLA LEGGE: rinvia troppo spesso a regolamenti da emanare dal Ministro di Giustizia e dal
CNF, allungando in maniera considerevole l’attuazione delle riforme, vista la quasi totale inerzia del
Ministro.
Inoltre delega il Governo a disciplinare alcuni aspetti (società tra avvocati; difesa d’ufficio) e all’adozione di
un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti.
L’ORDINE FORENSE
Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense (art.24)
L’ordine forense si articola in:
a) Consigli degli ordini circondariali
b) Consiglio Nazionale Forense
Definiti dalla legge come enti pubblici non economici a carattere associativo, per garantire il rispetto dei
principi e delle regole deontologiche, nonché per la tutela dei cittadini e degli interessi pubblici connessi
all’esercizio della professione e alla funzione giurisdizionale.
CARATTERISTICHE:
-
Dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria con i contributi esclusivi degli iscritti
-
Disciplinati da appositi regolamenti
-
Soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro di Giustizia
-
Hanno la rappresentanza, rispettivamente locale e nazionale, dell’avvocatura
a) CONSIGLIO DELL’ORDINE CIRCONDARIALE (art. 25 e ss. L.p.f.)
È lordine degli avvocati costituito presso ogni Tribunale da tutti gli avvocati che hanno domicilio
professionale e sono iscritti nel circondario (L. 247/2012). Gli ordini circondariali sono oggi 140.
Gli iscritti si costituiscono in assemblea e provvedono agli adempimenti previsti (es: approvazione bilancio,
rinnovo Consiglio dell’ordine, ecc..).
L’assemblea viene convocata ogni volta che il Consiglio lo ritiene necessario o se lo richiede 1/3 dei suoi
componenti, o 1/10 degli iscritti all’albo.
Sono organi dell’ordine circondariale (art. 26): l’assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente, che
rappresenta l’ordine, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.
ELEZIONI COMPONENTI DEL CONSIGLIO:
Sono eletti dagli iscritti all’ordine.
Le elezioni si tengono entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del Consiglio, secondo le
modalità fissate dal decreto ministeriale 170/2014. Il Consiglio dura in carica 4 anni e scade il 31/12 del
quarto anno.

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Anteprima

Ordinamento Forense

LIBERA PROFESSIONE INTELLETTUALE: attività organizzata personalmente, disciplinata con l'iscrizione ad un albo, nell'autonomia degli organi professionali.

L' ordinamento professionale forense (organizzazione che comprende la totalità delle norme che regolano l'attività forense) è stato regolato per circa ottant'anni dalla legge del 1933. Solo recentemente vi è stata una modifica radicale dell'ordinamento forense con la L. 247/2012 (LEGGE PROFESSIONALE FORENSE), entrata in vigore il 02/02/2013.

Criticità della Legge 247/2012

CRITICITA' DELLA LEGGE: rinvia troppo spesso a regolamenti da emanare dal Ministro di Giustizia e dal CNF, allungando in maniera considerevole l'attuazione delle riforme, vista la quasi totale inerzia del Ministro.

Inoltre delega il Governo a disciplinare alcuni aspetti (società tra avvocati; difesa d'ufficio) e all'adozione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti.

L'Ordine Forense

Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense (art.24)

L'ordine forense si articola in:

  • a) Consigli degli ordini circondariali
  • b) Consiglio Nazionale Forense

Definiti dalla legge come enti pubblici non economici a carattere associativo, per garantire il rispetto dei principi e delle regole deontologiche, nonché per la tutela dei cittadini e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e alla funzione giurisdizionale.

Caratteristiche dell'Ordine Forense

  • Dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria con i contributi esclusivi degli iscritti
  • Disciplinati da appositi regolamenti
  • Soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro di Giustizia
  • Hanno la rappresentanza, rispettivamente locale e nazionale, dell'avvocatura

Consiglio dell'Ordine Circondariale (art. 25 e ss. L.p.f.)

È l'ordine degli avvocati costituito presso ogni Tribunale da tutti gli avvocati che hanno domicilio professionale e sono iscritti nel circondario (L. 247/2012). Gli ordini circondariali sono oggi 140.

Gli iscritti si costituiscono in assemblea e provvedono agli adempimenti previsti (es: approvazione bilancio, rinnovo Consiglio dell'ordine, ecc .. ).

L'assemblea viene convocata ogni volta che il Consiglio lo ritiene necessario o se lo richiede 1/3 dei suoi componenti, o 1/10 degli iscritti all'albo.

Sono organi dell'ordine circondariale (art. 26): l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente, che rappresenta l'ordine, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.

Elezioni Componenti del Consiglio Circondariale

Sono eletti dagli iscritti all'ordine.

Le elezioni si tengono entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del Consiglio, secondo le modalità fissate dal decreto ministeriale 170/2014. Il Consiglio dura in carica 4 anni e scade il 31/12 del quarto anno.

I principi fissati dalla legge professionale forense per le elezioni sono:

  • Voto segreto
  • Equilibrio tra generi (il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei consiglieri eletti)
  • Elettorato attivo: diritto di voto spetta agli iscritti all'albo (anche professori e avvocati stabiliti, etc.), esclusi gli avvocati sospesi
  • Ogni elettore può esprimere un numero di voti non superiore a 2/3 dei consiglieri da eleggere, con preferenze da indicare anche attraverso liste
  • Elettorato passivo: sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato nei 5 anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento
  • In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione e tra parità di anzianità di iscrizione, il maggiore di età
  • I consiglieri non possono essere eletti per più di 2 mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sono passati un numero di anni pari agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato
  • In caso di morte, dimissioni, o altro impedimento permanente, subentra il primo dei non eletti, sempre nel rispetto dell'equilibrio dei generi
  • L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei componenti

Contro i risultati elettorali ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF entro 10 giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.

Organi del Consiglio Circondariale

Nell'ambito del Consiglio dell'ordine vengono nominati con la maggioranza dei voti:

  • Presidente: ha la rappresentanza del Consiglio, convoca e presiede l'assemblea. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente o dal componente più anziano di età.
  • Segretario
  • Tesoriere
  • (vicepresidente: può essere istituito nei Consigli con almeno 15 componenti).

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei membri; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ai fini della validità delle deliberazioni non si tiene conto degli astenuti.

La carica di consigliere è incompatibile con altre cariche (membro CNF, cda e comitato dei delegati della Cassa di previdenza, membro del consiglio distrettuale di disciplina). L'eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione, altrimenti decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Ai consiglieri non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

Il Consiglio può essere sciolto, con decreto del Min. Giustizia, su proposta del CNF se:

  • Non è in grado di funzionare regolarmente
  • Non adempie agli obblighi previsti per legge
  • Ricorrono gravi motivi di interesse pubblico
  • Non si è proceduto all'elezioni del Consiglio

In caso di scioglimento le funzioni verranno svolte da un commissario straordinario nominato dal CNF, scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, che dovrà convocare l'assemblea per le elezioni improrogabilmente entro 120 giorni. Può essere coadiuvato, nominando un comitato (non più di 6 componenti).

Presso ogni Consiglio dell'ordine è costituito:

  • Collegio dei revisori: composto da 3 membri effettivi e un supplente, nominati dal Presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. Per i Consigli con meno di 3.500 iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. Durano in carica 4 anni e possono essere confermati per non più di 2 volte consecutive. Il Collegio è presieduto dal più anziano per iscrizione e ha il compito di verificare la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo annualmente in sede di approvazione di bilancio
  • Comitato pari opportunità
  • Sportello per il cittadino: ha lo scopo di fornire informazioni gratuite al pubblico per la fruizione delle prestazioni professionali degli avv.ti e sull'accesso alla giustizia (costi, tempi, patrocinio a spese dello stato, difesa d'ufficio, procedure di risoluzione alternativa delle controversie). Vietata l'informazione su giudizi pendenti ed esclusa ogni attività di consulenza.
  • Osservatorio locale sull'esercizio della giurisdizione: è la proiezione a livello locale dell'Osservatorio permanente istituito dal CNF, che ha come scopo quello di rendere più efficiente la giustizia.

Compiti del Consiglio dell'Ordine

attività di carattere pubblicistico e amministrativo e non giurisdizionale.

Dato il carattere amministrativo dell'attività, dovrebbero applicarsi, sussistendone le condizioni, le disposizioni previste dalla L. 241/1990 (diritto di accesso ai documenti amministrativi); i Consigli dell'ordine - sulla base delle linee guida dettate dal CNF - si sono dotati di regolamenti interni che indicano quali atti sono da considerarsi riservati e quali sono a disposizione dei diretti interessati: in linea generale sono da considerarsi riservati gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, tutti gli altri dovrebbero essere accessibili agli avvocati e ai cittadini che ne abbiano interesse.

Il Consiglio dell'ordine:

  • promuove rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni
  • elegge i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina (competente per i procedimenti disciplinari)
  • interviene con propri regolamenti
  • istituisce e organizza scuole forensi per il tirocinio, corsi per specializzazioni, eventi per la formazione continua
  • costituisce camere arbitrali e di conciliazione
  • costituisce associazioni e fondazioni per attività connesse alla professione e alla tutela dei diritti
  • provvede alla tenuta degli albi e dei registri e istituisce l'elenco dei difensori d'ufficio
  • decide sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
  • vigila sulla condotta degli iscritti
  • tutela l'indipendenza e il decoro della professione
  • risolve le controversie tra iscritti e clienti per favorire la conciliazione e la liquidazione del compenso, con apposito verbale che costituisce titolo esecutivo
  • vigila sull'applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario
  • si occupa della gestione finanziaria e dell'amministrazione dei beni con la redazione di un bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea: per le spese di gestione delle attività istituzionali il Consiglio è autorizzato a riscuotere un contributo annuale e/o contributi straordinari dagli iscritti, inoltre fissa e riscuote contributi per i servizi resi (iscrizione all'albo, rilascio certificati, pareri sui compensi - cd parere di congruità -, etc.). L'entità dei contributi è fissata in modo da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio. La riscossione dei contributi può avvenire mediante iscrizione a ruolo in conformità con le disposizioni sui servizi della riscossione delle imposte dirette. Coloro che non provvedono a versare il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e convocazione. Il provvedimento non ha natura disciplinare e viene revocato al momento del pagamento.

Consiglio Nazionale Forense

Istituito sulla base di una legge del 1933, è un organo giurisdizionale speciale (in materia disciplinare, di tenuta albi e altro). Questa giurisdizione speciale è sopravvissuta malgrado l'entrata in vigore della Costituzione (che aveva previsto la revisione di tutti gli organi di giurisdizione speciale).

Elettorato Passivo del Consiglio Nazionale Forense

Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, che nei 5 anni precedenti non abbiano ricevuto condanna esecutiva, anche non definitiva, a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento; la carica è incompatibile con altre cariche (consigliere dell'ordine circondariale, cda e comitato dei delegati della Cassa di previdenza, consigliodistrettuale di disciplina).

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