Schemi sui Diritti dei Cittadini. I Riassunti di Diritto per la Scuola superiore illustrano i diritti e i doveri dei cittadini italiani, con focus su libertà personali, di religione e di associazione, come descritto nell'abstract_summary e nell'outline.
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DI LIBERTÀ
Diritti di libertà fisica
libertà di circolazione libertà di soggiorno
Libertà spirituale
il diritto alla salute il diritto all'istruzione
i diritti degli imprenditori i diritti di lavoratori
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La libertà personale dichiarata è inviolabile dall'art.13 Cost1., il quale stabilisce che nessuno possa essere detenuto, sottoposto ad ispezione o perquisizione né a qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale in maniera arbitraria.
L'arresto di una persona può, quindi, avvenire esclusivamente nel rispetto di due riserve:
Tale riserva di giurisdizione incontra però delle eccezioni nei casi indicati tassativamente dalla legge, che consentono l'intervento delle forze dell'ordine in situazioni di necessità ed urgenza, quando l'intervento del giudice sarebbe tardivo.
Si tratta delle seguenti ipotesi:
fermo d'indiziato2 (fermo di polizia) - La polizia giudiziaria può procedere al reato di propria iniziativa al fermo di un indiziato quando ci sia un fondato pericolo o stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. arresto in flagranza di reato, quando una persona è sorpresa nell'atto di compiere un grave reato.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G., la quale deve convalidarli entro le successive 48 ore, altrimenti saranno revocati.
La carcerazione di un soggetto, ovvero la sua traduzione in prigione, può essere di due tipi:
> La carcerazione successiva (detenzione o arresto come pena): l'ipotesi normale, per la quale la libertà personale del soggetto può essere limitata, è quella stabilita da una sentenza definitiva (passata in giudicato) di condanna penale (cfr. art. 27 Cost.3). › La carcerazione preventiva (misura cautelare) disposta dal giudice per soggetti imputati di gravi reati quando ci sia: pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato, pericolo d'inquinamento delle prove.
Sono provvedimenti in parte di natura giurisdizionale e, in parte, amministrativa:
1 Art. 21 Cost. - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge . In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva 2 Art. 384 Codice di Procedura Penale - Fermo di indiziato di delitto - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a due anni e superiore nel massimo a sei anni (ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico). 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. 3 Art. 27 Cost. - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4]. Non è ammessa la pena di morte.
2. Misure di sicurezza presuppongono la commissione di un reato e sono adottate per "risocializzare" il condannato ritenuto socialmente pericoloso (es. assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, assegnazione ad una casa di cura e di custodia, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
È espressamente vietata dall'art. 27 Cost. Il divieto della pena capitale trovava un'unica eccezione nei casi previsti dalle leggi militari in tempo di guerra. La Legge costituzionale 1/2007, ha eliminato la pena di morte anche questi casi (eliminazione di fatto già avvenuta in via ordinaria con legge 589/1994) dunque, l'abolizione totale della pena di morte è ora stabilita a livello costituzionale.
L'art. 14 Cost.4 stabilisce che il domicilio5 (in senso ampio) è inviolabile. Non si possono, infatti, eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri nel domicilio se non nel rispetto della riserva di legge e la riserva di giurisdizione (eccezionalmente è ammesso l'intervento diretto della polizia, subordinato alla convalida da parte del giudice). Speciali limitazioni possono essere però previste per motivi di sanità e d'incolumità pubblica, oppure economici e fiscali (art. 14, ultimo comma, Cost.).
È un altro aspetto della libertà fisica: il cittadino può circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale ed entrare o uscire liberamente dallo stesso. Sono possibili limiti alla libertà di circolazione per motivi di sanità e di sicurezza (epidemia, terremoto), ma nessuna restrizione può essere disposta per ragioni politiche. È riconosciuta la libertà di espatrio, che incontra limiti quando è necessario assolvere ad obblighi di legge (servizio militare, mantenimento di familiari, processo penale, misure di prevenzione e sicurezza). In questi casi, può essere ritirato o non rilasciato il passaporto.
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra stati e consiste nella consegna da parte di uno stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (estradizione esecutiva). Per facilitare la cooperazione nella lotta contro la criminalità esistono numerosi trattati tra l'Italia e gli altri stati. La Costituzione della Repubblica Italiana prevede l'estradizione, ma la vietata per i reati politici (artt. 10 Cost.º, ultimo comma, e 26 Cost.", ultimo comma,) e in tutti gli altri casi previsti dall'art 698 C.P.P.8 La legge costituzionale 1/1967 ha stabilito che i delitti di genocidio (sterminio in massa d'intere comunità) non rientrano tra i reati politici, ma tra i crimini contro l'umanità.
4 Art. 14 Cost. - Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 5 DIMORA - RESIDENZA - DOMICILIO La dimora è il luogo in cui una persona si trova ad abitare anche se solo occasionalmente. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità in quella sede. La residenza, secondo il codice civile italiano (art. 43 c.c.5), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Attualmente, in Italia, per fissare la propria residenza in un determinato comune è necessario recarsi presso gli uffici competenti (solitamente l'ufficio anagrafe) e compilare una dichiarazione in tal senso. Il domicilio (articolo 43 c.c.) è il luogo in cui una persona "ha stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici". Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica. È possibile avere contemporaneamente più domicili (es. Tizio abita stabilmente a Napoli, gestisce un negozio nel comune di Pozzuoli ed ha uno studio professionale nel comune di Portici). 6 Art. 10 Cost. - .... non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. 7 Art. 26 Cost. - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 8 Art. 698 Codice di procedura penale - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona. 1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita. 3