I Diritti dei Cittadini: libertà personali e collettive

Schemi sui Diritti dei Cittadini. I Riassunti di Diritto per la Scuola superiore illustrano i diritti e i doveri dei cittadini italiani, con focus su libertà personali, di religione e di associazione, come descritto nell'abstract_summary e nell'outline.

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17 pagine

1
I DIRITTI DEI CITTADINI
I DIRITTI INDIVIDUALI
DI LIBERTÀ
Diritti di libertà fisica
libertà personale
libertà di domicilio
libertà di comunicazione
libertà di circolazione
libertà di soggiorno
Libertà spirituale
libertà di opinione e di manifestazione del pensiero
libertà d’informazione e di essere informati
libertà di religione
I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ
il diritto di libertà di riunione
il diritto di libertà di associazione
il diritto di libertà di costituire una famiglia
I DIRITTI SOCIALI
il diritto alla salute
il diritto all’istruzione
I DIRITTI ECONOMICI
il diritto di proprietà
i diritti degli imprenditori
i diritti di lavoratori
I DIRITTI POLITICI
il diritto di elettorato attivo
il diritto di elettorato passivo
il diritto di associarsi in partiti politici
il diritto di petizione
I DOVERI DEI CITTADINI
IL SERVIZIO MILITARE E LA DIFESA DELLA PATRIA
IL DOVERE TRIBUTARIO
2
I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ
I DIRITTI DI LIBERTÀ FISICA
LA LIBERTÀ PERSONALE
La libertà personale dichiarata è inviolabile dall'art.13 Cost
., il quale stabilisce che nessuno possa essere detenuto, sottoposto ad
ispezione o perquisizione né a qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale in maniera arbitraria.
L'arresto di una persona può, quindi, avvenire esclusivamente nel rispetto di due riserve:
riserva di legge: è ammessa la limitazione della liber del soggetto esclusivamente nei casi previsti dalla legge dello Stato
(fattispecie astratta di reato);
riserva di giurisdizione: è possibile limitare la libertà del soggetto soltanto tramite un provvedimento motivato dell’A.G. (che
collega la fattispecie concreta del caso esaminato alla fattispecie astratta della norma);
Tale riserva di giurisdizione incontra però delle eccezioni nei casi indicati tassativamente dalla legge, che consentono l'intervento
delle forze dell'ordine in situazioni di necessità ed urgenza, quando l'intervento del giudice sarebbe tardivo.
Si tratta delle seguenti ipotesi:
fermo d’indiziato
(fermo di polizia) - La polizia giudiziaria può procedere al reato di propria iniziativa al fermo di un
indiziato quando ci sia un fondato pericolo o stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza,
attendere il provvedimento del pubblico ministero.
arresto in flagranza di reato, quando una persona è sorpresa nell’atto di compiere un grave reato.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G., la quale deve convalidarli entro le successive 48 ore,
altrimenti saranno revocati.
La carcerazione
La carcerazione di un soggetto, ovvero la sua traduzione in prigione, può essere di due tipi:
La carcerazione successiva (detenzione o arresto come pena): l’ipotesi normale, per la quale la libertà personale del soggetto
può essere limitata, è quella stabilita da una sentenza definitiva (passata in giudicato) di condanna penale (cfr. art. 27 Cost.
).
La carcerazione preventiva (misura cautelare) disposta dal giudice per soggetti imputati di gravi reati quando ci sia: pericolo di
fuga, pericolo di reiterazione del reato, pericolo d’inquinamento delle prove.
Le misure di prevenzione e sicurezza
Sono provvedimenti in parte di natura giurisdizionale e, in parte, amministrativa:
Misure di prevenzione (es. avviso orale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale) prescindono dalla
commissione di un reato e sono applicate a un soggetto sulla base d’indizi di pericolosità (intesa come attitudine a
commettere i reati).
Art. 21 Cost. - La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
Art. 384 Codice di Procedura Penale - Fermo di indiziato di delitto
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilidi identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore a due anni e superiore nel massimo a sei anni (ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico).
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al
fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali
il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero.
Art. 27 Cost. - La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].
Non è ammessa la pena di morte.

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I DIRITTI DEI CITTADINI

I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ

DI LIBERTÀ

Diritti di libertà fisica

  • libertà di comunicazione

libertà di circolazione libertà di soggiorno

  • libertà di opinione e di manifestazione del pensiero

Libertà spirituale

  • libertà d'informazione e di essere informati libertà di religione

I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ

  • il diritto di libertà di riunione
  • il diritto di libertà di associazione il diritto di libertà di costituire una famiglia

I DIRITTI SOCIALI

il diritto alla salute il diritto all'istruzione

  • il diritto di proprietà

I DIRITTI ECONOMICI

i diritti degli imprenditori i diritti di lavoratori

  • il diritto di elettorato attivo il diritto di elettorato passivo

I DIRITTI POLITICI

  • il diritto di associarsi in partiti politici il diritto di petizione

I DOVERI DEI CITTADINI

IL SERVIZIO MILITARE E LA DIFESA DELLA PATRIA

IL DOVERE TRIBUTARIO

1

  • libertà personale libertà di domicilio

I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ

I DIRITTI DI LIBERTÀ FISICA

LA LIBERTÀ PERSONALE

La libertà personale dichiarata è inviolabile dall'art.13 Cost1., il quale stabilisce che nessuno possa essere detenuto, sottoposto ad ispezione o perquisizione né a qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale in maniera arbitraria.

L'arresto di una persona può, quindi, avvenire esclusivamente nel rispetto di due riserve:

  • riserva di legge: è ammessa la limitazione della libertà del soggetto esclusivamente nei casi previsti dalla legge dello Stato (fattispecie astratta di reato);
  • riserva di giurisdizione: è possibile limitare la libertà del soggetto soltanto tramite un provvedimento motivato dell'A.G. (che collega la fattispecie concreta del caso esaminato alla fattispecie astratta della norma);

Tale riserva di giurisdizione incontra però delle eccezioni nei casi indicati tassativamente dalla legge, che consentono l'intervento delle forze dell'ordine in situazioni di necessità ed urgenza, quando l'intervento del giudice sarebbe tardivo.

Si tratta delle seguenti ipotesi:

fermo d'indiziato2 (fermo di polizia) - La polizia giudiziaria può procedere al reato di propria iniziativa al fermo di un indiziato quando ci sia un fondato pericolo o stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. arresto in flagranza di reato, quando una persona è sorpresa nell'atto di compiere un grave reato.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G., la quale deve convalidarli entro le successive 48 ore, altrimenti saranno revocati.

La carcerazione

La carcerazione di un soggetto, ovvero la sua traduzione in prigione, può essere di due tipi:

> La carcerazione successiva (detenzione o arresto come pena): l'ipotesi normale, per la quale la libertà personale del soggetto può essere limitata, è quella stabilita da una sentenza definitiva (passata in giudicato) di condanna penale (cfr. art. 27 Cost.3). › La carcerazione preventiva (misura cautelare) disposta dal giudice per soggetti imputati di gravi reati quando ci sia: pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato, pericolo d'inquinamento delle prove.

Le misure di prevenzione e sicurezza

Sono provvedimenti in parte di natura giurisdizionale e, in parte, amministrativa:

  • Misure di prevenzione (es. avviso orale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale) prescindono dalla commissione di un reato e sono applicate a un soggetto sulla base d'indizi di pericolosità (intesa come attitudine a commettere i reati).

1 Art. 21 Cost. - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge . In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva 2 Art. 384 Codice di Procedura Penale - Fermo di indiziato di delitto - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a due anni e superiore nel massimo a sei anni (ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico). 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. 3 Art. 27 Cost. - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4]. Non è ammessa la pena di morte.

2. Misure di sicurezza presuppongono la commissione di un reato e sono adottate per "risocializzare" il condannato ritenuto socialmente pericoloso (es. assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, assegnazione ad una casa di cura e di custodia, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).

La pena di morte

È espressamente vietata dall'art. 27 Cost. Il divieto della pena capitale trovava un'unica eccezione nei casi previsti dalle leggi militari in tempo di guerra. La Legge costituzionale 1/2007, ha eliminato la pena di morte anche questi casi (eliminazione di fatto già avvenuta in via ordinaria con legge 589/1994) dunque, l'abolizione totale della pena di morte è ora stabilita a livello costituzionale.

LA LIBERTÀ DI DOMICILIO, DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

La libertà di domicilio

L'art. 14 Cost.4 stabilisce che il domicilio5 (in senso ampio) è inviolabile. Non si possono, infatti, eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri nel domicilio se non nel rispetto della riserva di legge e la riserva di giurisdizione (eccezionalmente è ammesso l'intervento diretto della polizia, subordinato alla convalida da parte del giudice). Speciali limitazioni possono essere però previste per motivi di sanità e d'incolumità pubblica, oppure economici e fiscali (art. 14, ultimo comma, Cost.).

La libertà di circolazione e soggiorno

È un altro aspetto della libertà fisica: il cittadino può circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale ed entrare o uscire liberamente dallo stesso. Sono possibili limiti alla libertà di circolazione per motivi di sanità e di sicurezza (epidemia, terremoto), ma nessuna restrizione può essere disposta per ragioni politiche. È riconosciuta la libertà di espatrio, che incontra limiti quando è necessario assolvere ad obblighi di legge (servizio militare, mantenimento di familiari, processo penale, misure di prevenzione e sicurezza). In questi casi, può essere ritirato o non rilasciato il passaporto.

L'estradizione

L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra stati e consiste nella consegna da parte di uno stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (estradizione esecutiva). Per facilitare la cooperazione nella lotta contro la criminalità esistono numerosi trattati tra l'Italia e gli altri stati. La Costituzione della Repubblica Italiana prevede l'estradizione, ma la vietata per i reati politici (artt. 10 Cost.º, ultimo comma, e 26 Cost.", ultimo comma,) e in tutti gli altri casi previsti dall'art 698 C.P.P.8 La legge costituzionale 1/1967 ha stabilito che i delitti di genocidio (sterminio in massa d'intere comunità) non rientrano tra i reati politici, ma tra i crimini contro l'umanità.

4 Art. 14 Cost. - Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 5 DIMORA - RESIDENZA - DOMICILIO La dimora è il luogo in cui una persona si trova ad abitare anche se solo occasionalmente. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità in quella sede. La residenza, secondo il codice civile italiano (art. 43 c.c.5), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Attualmente, in Italia, per fissare la propria residenza in un determinato comune è necessario recarsi presso gli uffici competenti (solitamente l'ufficio anagrafe) e compilare una dichiarazione in tal senso. Il domicilio (articolo 43 c.c.) è il luogo in cui una persona "ha stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici". Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica. È possibile avere contemporaneamente più domicili (es. Tizio abita stabilmente a Napoli, gestisce un negozio nel comune di Pozzuoli ed ha uno studio professionale nel comune di Portici). 6 Art. 10 Cost. - .... non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. 7 Art. 26 Cost. - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 8 Art. 698 Codice di procedura penale - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona. 1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita. 3

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