L'ordinamento forense italiano e l'accesso alla professione di avvocato

Documento sull'ordinamento forense. Il Pdf descrive l'ordinamento forense italiano, basato sulla Legge n. 247 del 2012, e le sue implicazioni per la professione di avvocato, utile per studenti universitari di Diritto che si preparano a concorsi pubblici in ambito giuridico.

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1. L’ORDINAMENTO FORENSE
L. n. 247 del 2012 nuova disciplina dell’ord. Della professione forense = disposizioni di carattere
generale sulla professione / deontologia / esercizio professionale
In tale legge quindi vi sono:
• albi /elenchi / registri
• organi e funzioni degli ord forensi
• accesso alla professione e proc. disciplinare
Quello precedente era il Regio decreto nel 1933 storica legge professionale forense con il suo decreto
di attuazione dell’anno seguente. Alcune disposizioni del 2012 non potevano essere immediatamente
applicate in attesa di provvedimenti attuativi, motivo per cui hanno continuato ad applicarsi le
disposizioni del regio decreto.
L’Ordinamento Forense secondo l’art. 1:
regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e assicura lidoneità
professionale degli iscritti al fine di tutelare gli interessi collettivi e individuali sui quali essa incide
• garantisce l’indipendenza e autonomia degli avvocati per un’effettiva difesa e tutela dei diritti
affidamento della clientela prescrivendo obbligo di correttezza dei comportamenti e qualità della
prestazione
• favorisce l’ingresso alla professione
Avvocato: chiamato in aiuto derivazione dal latino, colui che andava in aiuto a chi ne aveva bisogno
anche solo per sostenere una tesi o un punto di vista
Tale lavoro fa parte delle professioni intellettuali previste dal cc, per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in un apposito albo o elenco e che introducono il soggetto a far parte di un ordinamento
professionale.
Art. 2229 cc titolo di professionista è conseguito solo a seguito delliscrizione nellalbo di riferimento,
mentre l’abilitazione è requisito necessario per l’iscrizione, ma non costituisce di per un titolo
legittimante all’esercizio della professione.
L’iscrizione all’albo ha quindi carattere di accertamento di uno status professionale fino a quando
quindi il soggetto ne fa parte ha diritto di svolgere tutte le attività anche nei rapporti con i terzi che sono
connesse con quello status.
Art. 2229 c.c.: detta alcune regole che sono comuni all’esercizio delle varie professioni intellettuali:
a) La legge determina quali sono le professioni Intelleuali per la quale è richiesta l’iscrizione in
apposi albi o elenchi
b) L’accertamento dei requisi per l’iscrizione negli albi o elenchi + la tenuta dei medesimi + il
potere di disciplinare sugli iscri sono demanda alle associazioni professionali soo la vigilanza
dello stato.
c) È ammesso ricorso in via giurisdizionale contro il riuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli
albi e contro i provvedimen disciplinari che comportano la perdita o sospensione del dirio
all’esercizio.
Caratteristiche delle professioni intellettuali sono:
- Personalità dell’avità
- Discrezionalità nell’esecuzione dell’opera
- Naturale onerosità del contrao
- Autonomia degli organi professionali
- Infungibilità della prestazione che determina la responsabilità del professionista per l’opera
svolta dagli ausiliari e sostu
Definizione costituiscono le p.i. tutte quelle attività organizzate personalmente nel rispetto dei fini
sociali e disciplinate con l’iscrizione in un albo e nell’autonomia degli organi professionali.
L’ordine forense è il complesso degli iscritti negli albi degli avvocati che si articola in:
ordini circondariali;
consiglio nazionale forense (CNF).
Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per
garantire:
Il rispetto dei principi previsti dalla L. 247/2012 e delle regole deontologiche;
La tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto
svolgimento della funzione giurisdizionale.
Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti e sono soggetti
esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
L’ordine circondariale forense è l’ordine degli avvocati costituito presso ciascun tribunale, al quale
sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario.
Presso ogni consiglio dell’ordine sono costituiti:
- il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del Tribunale;
- il comitato delle pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento
approvato dal consiglio dell’ordine.
Sono organi dell’ordine circondariale:
l’assemblea degli avvocati iscritti all’albo e agli elenchi speciali, avente il compito di eleggere i
componenti del consiglio, approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, esprimere il parere
sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio, esercitare ogni altra funzione attribuita
dall’ordinamento professionale. Essa è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo. Il D.L. 135/2018 ha previsto che per il rinnovo dei consigli degli
ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31/12/2018, l’assemblea si svolge entro il mese di luglio
2019 .
il consiglio, eletto con voto segreto dall’assemblea, che dura in carica quattro anni ed è costituito da
un numero di componenti proporzionale al numero degli iscritti, con rispetto dell’equilibrio tra i
generi;

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L'ORDINAMENTO FORENSE

1. L'ORDINAMENTO FORENSE L. n. 247 del 2012 nuova disciplina dell'ord. Della professione forense = disposizioni di carattere generale sulla professione / deontologia / esercizio professionale In tale legge quindi vi sono:

  • albi /elenchi / registri
  • organi e funzioni degli ord forensi
  • accesso alla professione e proc. disciplinare

Quello precedente era il Regio decreto nel 1933 > storica legge professionale forense con il suo decreto di attuazione dell'anno seguente. Alcune disposizioni del 2012 non potevano essere immediatamente applicate in attesa di provvedimenti attuativi, motivo per cui hanno continuato ad applicarsi le disposizioni del regio decreto.

L'Ordinamento Forense secondo l'art. 1

  • regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e assicura l'idoneità professionale degli iscritti al fine di tutelare gli interessi collettivi e individuali sui quali essa incide
  • garantisce l'indipendenza e autonomia degli avvocati per un'effettiva difesa e tutela dei diritti
  • affidamento della clientela prescrivendo obbligo di correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione
  • favorisce l'ingresso alla professione

Avvocato: chiamato in aiuto > derivazione dal latino, colui che andava in aiuto a chi ne aveva bisogno anche solo per sostenere una tesi o un punto di vista Tale lavoro fa parte delle professioni intellettuali previste dal cc, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in un apposito albo o elenco e che introducono il soggetto a far parte di un ordinamento professionale.

Art. 2229 cc e lo status professionale

Art. 2229 cc > titolo di professionista è conseguito solo a seguito dell'iscrizione nell'albo di riferimento, mentre l'abilitazione è requisito necessario per l'iscrizione, ma non costituisce di per sé un titolo legittimante all'esercizio della professione. L'iscrizione all'albo ha quindi carattere di accertamento di uno status professionale > fino a quando quindi il soggetto ne fa parte ha diritto di svolgere tutte le attività anche nei rapporti con i terzi che sono connesse con quello status.

Regole comuni alle professioni intellettuali

Art. 2229 c.c .: detta alcune regole che sono comuni all'esercizio delle varie professioni intellettuali:

  1. La legge determina quali sono le professioni Intellettuali per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi
  2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o elenchi + la tenuta dei medesimi + il potere di disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello stato.
  3. È ammesso ricorso in via giurisdizionale contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi e contro i provvedimenti disciplinari che comportano la perdita o sospensione del diritto all'esercizio.

Caratteristiche delle professioni intellettuali

  • Personalità dell'attività
  • Discrezionalità nell'esecuzione dell'opera
  • Naturale onerosita del contratto
  • Autonomia degli organi professionali
  • Infungibilità della prestazione che determina la responsabilità del professionista per l'opera svolta dagli ausiliari e sostituti

Definizione > costituiscono le p.i. tutte quelle attività organizzate personalmente nel rispetto dei fini sociali e disciplinate con l'iscrizione in un albo e nell'autonomia degli organi professionali.

L'ordine forense: struttura e funzioni

L'ordine forense è il complesso degli iscritti negli albi degli avvocati che si articola in: ordini circondariali; > consiglio nazionale forense (CNF). Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire: Il rispetto dei principi previsti dalla L. 247/2012 e delle regole deontologiche; V La tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

L'ordine circondariale forense

L'ordine circondariale forense è l'ordine degli avvocati costituito presso ciascun tribunale, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. Presso ogni consiglio dell'ordine sono costituiti:

  • il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del Tribunale;
  • il comitato delle pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

Organi dell'ordine circondariale

Sono organi dell'ordine circondariale: : l'assemblea degli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi speciali, avente il compito di eleggere i componenti del consiglio, approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, esprimere il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio, esercitare ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale. Essa è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il D.L. 135/2018 ha previsto che per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31/12/2018, l'assemblea si svolge entro il mese di luglio 2019 . il consiglio, eletto con voto segreto dall'assemblea, che dura in carica quattro anni ed è costituito da un numero di componenti proporzionale al numero degli iscritti, con rispetto dell'equilibrio tra i generi; il presidente, che rappresenta l'ordine circondariale ed è eletto dal consiglio; il segretario, eletto dal consiglio; * il tesoriere, eletto dal consiglio; il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e un supplente, nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica 4 anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

Eleggibilità e votazioni

Hanno diritto di eleggere i consiglieri dell'ordine circondariale forense tutti coloro che sono iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti mentre sono esclusi gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione. Ciascuno elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere. Sono eleggibili a consigliere gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Il D.L. 135/2018 ha stabilito che, ai fini dell'ineleggibilità, devono essere conteggiati anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della L. 247/2012. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati e la ricandidatura è possibile solo quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Scioglimento del consiglio

Il consiglio è sciolto se:

  • cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti;
  • non è in grado di funzionare regolarmente;
  • non adempie agli obblighi prescritti dalla legge:
  • ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

Incompatibilità con la carica di consigliere distrettuale

Il consigliere distrettuale di disciplina non può assumere i seguenti incarichi, in quanto incompatibili con la carica di consigliere:

  • consigliere nazionale;
  • componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza forense;
  • membro di un consiglio distrettuale di disciplina;
  • incarichi giudiziari da parte di magistrati del circondario (curatore fallimentare, difesa di una procedura fallimentare, nomina di amministratore giudiziario, assunzione di tutela o curatela degli incapaci, amministratore di sostegno, arbitro, difensore d'ufficio).

Qualora l'eletto si trovi in una condizione di incompatibilità, deve scegliere per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione: in difetto, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Funzioni dei consigli circondariali

Le funzioni dei consigli circondariali sono le seguenti:

  • tenuta degli albi, elenchi e registri;
  • vigilanza sulla condotta degli iscritti;
  • controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;
  • organizzazione e promozione di eventi formativi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
  • organizzazione e promozione di corsi e scuole di specializzazione;
  • controllo sulla formazione continua degli avvocati;
  • tutela dell'indipendenza e del decoro professionale, promuovendo iniziative per elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;
  • controllo del corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
  • approvazione di regolamenti interni;
  • adozione dei provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in caso di morte o perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse;
  • costituzione di camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
  • intervento nelle contestazioni tra gli iscritti o tra gli iscritti e i clienti, adoperandosi per comporle;
  • costituzione o adesione ad unioni regionali o interregionali tra ordini;
  • costituzione o adesione ad associazioni o fondazioni, purché abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
  • vigilanza sulla corretta applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti;
  • svolgimento di tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
  • rilascio dei pareri di congruità delle parcelle, su richiesta dell'iscritto, in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: COSTITUZIONE E FUNZIONI

2. IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: COSTITUZIONE E FUNZIONI Il CNF è l'organo di autogoverno della classe forense, avente la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale. È composto da avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, dura in carica quattro anni ed ha sede presso il Ministero della Giustizia.

Meccanismo di elezione dei componenti del CNF

Il meccanismo di elezione dei componenti del CNF è basato sull'elezione da parte dei componenti dei vari Consigli dell'ordine, riuniti su base distrettuale, a loro volta eletti dagli iscritti all'albo e integra un sistema elettorale che dovrebbe risultare idoneo a selezionare candidati di profilo, tale da non dare adito a dubbi circa la possibilità di condizionamenti e interferenze nell'esercizio delle funzioni. Ciascun distretto di corte d'appello, il cui numero complessivo degli iscritti agli albi sia inferiore a 10.000 elegge un componente mentre se il distretto ha un numero di iscritti agli albi pari o superiore a 10.000, vengono eletti due componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Nei distretti fino a 10.000 iscritti, risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. Nei distretti con un numero di iscritti pari o superiore a 10.000, risulta primo eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati.

Incompatibilità con la carica di consigliere nazionale forense

Il consigliere nazionale forense non può assumere i seguenti incarichi, in quanto incompatibili con la carica di consigliere nazionale forense:

  • consigliere dell'ordine;
  • componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza forense;
  • membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

Qualora l'eletto si trovi in una condizione di incompatibilità, deve scegliere per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione: in difetto, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Funzioni del CNF

Le funzioni del CNF sono le seguenti:

  • adozione e aggiornamento del codice deontologico
  • rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale;
  • potestà regolamentare, potendo emanare gli atti necessari al suo funzionamento;
  • tenuta dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, dell'elenco nazionale degli avvocati e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
  • promozione di attività di coordinamento dei consigli degli ordini territoriali;
  • rilascio di pareri in materia di disegni di legge sulla professione e amministrazione della giustizia;
  • disciplina dell'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;
  • determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
  • determinazione dei diritti per il rilascio di certificati e copie;

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