Slide di Diritto sui permessi retribuiti e i congedi nell'ordinamento italiano. Il Pdf, utile per lo studio universitario, approfondisce il congedo matrimoniale e il congedo parentale, con aggiornamenti normativi del 2015.
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In estrema sintesi, i casi di permessi e/o congedi retribuiti nell'ordinamento italiano sono i seguenti:
Tra queste disposizioni rientrano quelle relative al riconoscimento di permessi sindacali (retribuiti e non) finalizzati allo svolgimento dell'attività propria dei rappresentanti sindacali. In particolare la Legge prevede il riconoscimento di:
Un diritto a favore di tutti i lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio avente validità civile, consistente nella possibilità di congedarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo, senza perdere la propria retribuzione.
Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e consiste nella possibilità di congedarsi dal lavoro mantenendo la propria retribuzione per un periodo generalmente fissato in 15 giorni.
Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di preavviso.
Il congedo inizia con il giorno del matrimonio. Tuttavia, se, per ragioni di produzione aziendale il lavoratore non ne può fruire immediatamente, esso deve comunque essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.
Per fruirne, il lavoratore deve farne richiesta al datore di lavoro in anticipo rispetto al momento di inizio.
Entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino.
In particolare, la disciplina pre-riforma prevedeva che i genitori lavoratori, nei primi otto anni di vita del figlio, potessero astenersi dall'attività lavorativa per un totale di 10 mesi, frazionati o continuativi (i mesi sono 11, se il padre si astiene almeno per 3 mesi).
Ciascun genitore poteva usufruire del congedo parentale per un massimo di 6 mesi (elevabili a 7, per il padre lavoratore che avesse esercitato il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).
Per i primi 3 anni di vita del bambino, e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, nei periodi in cui godevano di questo congedo, le lavoratrici e i lavoratori avevano inoltre diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.
Con il decreto legislativo n. 80/2015, il legislatore ha ridisegnato la suddetta normativa, introducendo una serie di modifiche dichiaratamente volte a estendere il diritto di astensione dal lavoro dei lavoratori genitori. In particolare, la riforma del 2015 ha stabilito:
Tutte queste modifiche, inizialmente previste in via sperimentale per il solo anno 2015, sono state rese definitive e strutturali dal d.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015.
Hanno diritto a questa tipologia di permessi:
Il lavoratore può godere di un permesso retribuito pari a tre giorni all'anno (nel corso dei quali non si conteggeranno festivi e non lavorativi) qualora si verifichi il decesso ovvero la grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche se non convivente) ovvero di un convivente (purché con stabile convivenza risultante da certificazione anagrafica).
In primo luogo, in ogni azienda viene calcolato un monte ore, variabile a seconda dei dipendenti. Nell'ambito di questo monte ore complessivo, ogni lavoratore ha diritto a permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore nel triennio (usufruibili però anche nel corso di un solo anno), per frequentare corsi di studio.
Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo, il tetto massimo dei permessi è elevato a 250 ore; se si tratta di corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, il tetto massimo è diminuito a 120 ore.
Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto, in caso di esame e oltre al giorno di permesso già accordato dalla legge, a due giorni di permesso retribuito, da fruirsi nei due giorni lavorativi precedenti l'esame.
Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico.
Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permesso non retribuito all'anno, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi periodicamente (anche per lunghi periodi) a terapie ambulatoriali di natura specialistica, che determinano incapacità al lavoro, a questi periodi si applicano i criteri della "ricaduta della malattia".
A tale scopo il medico deve barrare l'apposita casella sulla certificazione di malattia e, tra un trattamento e l'altro, non devono passare più di 30 giorni.
Tale procedura può essere utilizzata nel solo caso di visite specialistiche che abbiano un intervallo di tempo inferiore ai trenta giorni; in caso contrario il lavoratore potrà ricorrere a permessi (retribuiti o non retribuiti) a seconda delle previsioni legislative ovvero del proprio contratto collettivo (nazionale o aziendale)
Diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata della donazione, al fine di ripristinare le energie fisiche, senza tuttavia perdere la normale retribuzione.
Il riposo dura 24 ore. Esse decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo oppure dal momento del prelievo stesso come risulta dal certificato medico.
La retribuzione viene mantenuta intatta: il datore di lavoro deve erogare la retribuzione globale di fatto (salvi elementi non ricorrenti o legati all'effettiva prestazione, come ad esempio gli straordinari).
Il lavoratore ha, inoltre, diritto all'accredito della contribuzione figurativa.
Al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, il lavoratore deve:
I lavoratori dipendenti che donano il proprio midollo osseo hanno diritto: