Permessi retribuiti e congedi nell'ordinamento italiano

Slide di Diritto sui permessi retribuiti e i congedi nell'ordinamento italiano. Il Pdf, utile per lo studio universitario, approfondisce il congedo matrimoniale e il congedo parentale, con aggiornamenti normativi del 2015.

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PERMESSI
PERMESSI RETRIBUITI
In estrema sintesi, i casi di permessi e/o congedi retribuiti nell’ordinamento italiano sono i
seguenti:
·congedo matrimoniale
·congedo parentale
·permessi per l’assistenza dei disabili
·permessi e congedi per motivi personali e/o familiari
·permessi per motivi di studio
·congedi formativi
·permessi per visite mediche
·permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
·permessi per cariche pubbliche ed elettive
permessi per attività sociali e di volontariato

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Anteprima

Permessi Retribuiti

In estrema sintesi, i casi di permessi e/o congedi retribuiti nell'ordinamento italiano sono i seguenti:

  • congedo matrimoniale
  • congedo parentale
  • permessi per l'assistenza dei disabili
  • permessi e congedi per motivi personali e/o familiari
  • permessi per motivi di studio
  • congedi formativi
  • permessi per visite mediche
  • permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
  • permessi per cariche pubbliche ed elettive
  • permessi per attività sociali e di volontariato

Permessi Sindacali

Tra queste disposizioni rientrano quelle relative al riconoscimento di permessi sindacali (retribuiti e non) finalizzati allo svolgimento dell'attività propria dei rappresentanti sindacali. In particolare la Legge prevede il riconoscimento di:

  • permessi retribuiti (art. 23) che consistono in ore retribuite per svolgere la propria attività sindacale, purché rientrino nel monte ore annuo e che possono essere utilizzate senza darne specifico motivo. La determinazione del monte ore annuo è proporzionale alla dimensione dell'azienda.
  • Permessi non retribuiti (art. 24) che la legge prevede possano essere utilizzati per la partecipazione a trattative sindacali, convegni o congressi. Tali permessi sono fruibili in misura non inferiore alle otto ore annue.

Matrimonio

Un diritto a favore di tutti i lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio avente validità civile, consistente nella possibilità di congedarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo, senza perdere la propria retribuzione.

Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e consiste nella possibilità di congedarsi dal lavoro mantenendo la propria retribuzione per un periodo generalmente fissato in 15 giorni.

Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di preavviso.

Il congedo inizia con il giorno del matrimonio. Tuttavia, se, per ragioni di produzione aziendale il lavoratore non ne può fruire immediatamente, esso deve comunque essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.

Per fruirne, il lavoratore deve farne richiesta al datore di lavoro in anticipo rispetto al momento di inizio.

Congedo Parentale

Entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino.

In particolare, la disciplina pre-riforma prevedeva che i genitori lavoratori, nei primi otto anni di vita del figlio, potessero astenersi dall'attività lavorativa per un totale di 10 mesi, frazionati o continuativi (i mesi sono 11, se il padre si astiene almeno per 3 mesi).

Ciascun genitore poteva usufruire del congedo parentale per un massimo di 6 mesi (elevabili a 7, per il padre lavoratore che avesse esercitato il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).

Per i primi 3 anni di vita del bambino, e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, nei periodi in cui godevano di questo congedo, le lavoratrici e i lavoratori avevano inoltre diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.

Congedo Parentale: Riforma 2015

Con il decreto legislativo n. 80/2015, il legislatore ha ridisegnato la suddetta normativa, introducendo una serie di modifiche dichiaratamente volte a estendere il diritto di astensione dal lavoro dei lavoratori genitori. In particolare, la riforma del 2015 ha stabilito:

  • l'estensione ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) del periodo nel quale i genitori possono astenersi dal lavoro (rimane invece invariata la durata complessiva del periodo di congedo);
  • l'estensione ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) del periodo nel quale i genitori, allorché si astengono dal lavoro fruendo del congedo parentale, hanno diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione;
  • la possibilità per i genitori di scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale (il congedo a ore era stato introdotto già con la legge di stabilità 2013, che ne aveva tuttavia subordinato l'applicabilità a previ accordi in sede di contrattazione collettiva);
  • la riduzione a 5 giorni (rispetto agli originari 15 giorni) del termine entro il quale il lavoratore deve preavvisare il datore di lavoro della volontà di fruire del congedo (in caso di congedo parentale su base oraria, il termine è ulteriormente ridotto a 2 giorni).

Tutte queste modifiche, inizialmente previste in via sperimentale per il solo anno 2015, sono state rese definitive e strutturali dal d.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Legge 104/92

Hanno diritto a questa tipologia di permessi:

  • lavoratori disabili;
  • genitori di figli disabili maggiorenni conviventi e non conviventi;
  • parenti o affini entro il secondo grado;
  • parenti o affini entro il terzo grado nell'ipotesi che il genitore o coniuge del disabile sia ultrasessantacinquenne, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Permessi Personali

Lutti e Infermità

Il lavoratore può godere di un permesso retribuito pari a tre giorni all'anno (nel corso dei quali non si conteggeranno festivi e non lavorativi) qualora si verifichi il decesso ovvero la grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche se non convivente) ovvero di un convivente (purché con stabile convivenza risultante da certificazione anagrafica).

Permessi di Studio

In primo luogo, in ogni azienda viene calcolato un monte ore, variabile a seconda dei dipendenti. Nell'ambito di questo monte ore complessivo, ogni lavoratore ha diritto a permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore nel triennio (usufruibili però anche nel corso di un solo anno), per frequentare corsi di studio.

Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo, il tetto massimo dei permessi è elevato a 250 ore; se si tratta di corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, il tetto massimo è diminuito a 120 ore.

Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto, in caso di esame e oltre al giorno di permesso già accordato dalla legge, a due giorni di permesso retribuito, da fruirsi nei due giorni lavorativi precedenti l'esame.

Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico.

Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permesso non retribuito all'anno, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.

Visite Mediche

Nell'ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi periodicamente (anche per lunghi periodi) a terapie ambulatoriali di natura specialistica, che determinano incapacità al lavoro, a questi periodi si applicano i criteri della "ricaduta della malattia".

A tale scopo il medico deve barrare l'apposita casella sulla certificazione di malattia e, tra un trattamento e l'altro, non devono passare più di 30 giorni.

Tale procedura può essere utilizzata nel solo caso di visite specialistiche che abbiano un intervallo di tempo inferiore ai trenta giorni; in caso contrario il lavoratore potrà ricorrere a permessi (retribuiti o non retribuiti) a seconda delle previsioni legislative ovvero del proprio contratto collettivo (nazionale o aziendale)

Donatori di Sangue

Diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata della donazione, al fine di ripristinare le energie fisiche, senza tuttavia perdere la normale retribuzione.

Il riposo dura 24 ore. Esse decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo oppure dal momento del prelievo stesso come risulta dal certificato medico.

La retribuzione viene mantenuta intatta: il datore di lavoro deve erogare la retribuzione globale di fatto (salvi elementi non ricorrenti o legati all'effettiva prestazione, come ad esempio gli straordinari).

Il lavoratore ha, inoltre, diritto all'accredito della contribuzione figurativa.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, il lavoratore deve:

  • cedere una quantità di sangue almeno pari a 250 grammi;
  • effettuare la donazione presso un centro di raccolta autorizzato dal Ministero della Sanità;
  • consegnare al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la cessione gratuita, corredata dalla certificazione medica rilasciata al momento del prelievo.

Donatori di Midollo Osseo

I lavoratori dipendenti che donano il proprio midollo osseo hanno diritto:

  • a permessi retribuiti per gli atti preliminari alla donazione, ossia
  • prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
  • prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  • accertamento dell'idoneità della donazione;
  • all'astensione dal lavoro con mantenimento dell'intera retribuzione per il giorno della donazione e per i successivi giorni di convalescenza.

Cariche Pubbliche

  • componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizioneli dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: permesso retribuito pari all'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva);
  • componenti di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizioneli, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali: permesso retribuito per l'effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro);

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