Documento dall'Università sull'aborto come questione costituzionale. Il Pdf esplora la costituzionalizzazione dell'aborto, analizzando sentenze chiave negli Stati Uniti e in Europa, con un focus sui principi giuridici e le implicazioni delle decisioni. Questo documento di Diritto per l'Università è utile per comprendere il ruolo del judicial activism e le diverse interpretazioni del diritto all'aborto.
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La costituzionalizzazione dell'aborto in America: con la sentenza Roe v. Wade (1973) la Corte Suprema americana ha riconosciuto l'esistenza, alla luce del XIV emendamento, di un diritto della donna ad abortire, quale diritto di liberà comprimibile dallo Stato solo a partire dal 7 mese di gravidanza.
Prima della sentenza della Corte, la regolamentazione dell'aborto era un ambito lasciato alla legislazione statale e la legislazione della maggioranza degli Stati americani prevedeva quasi un assoluto divieto di interruzione volontaria della gravidanza, accompagnato alla previsione di sanzione per chiunque aiutasse la donna ad abortire in qualsiasi momento della gravidanza, ad eccezione del caso in cui la vita della donna fosse in pericolo.
A partire dal secondo dopoguerra, 1/3 degli Stati americani aveva intrapreso la strada di una contenuta liberalizzazione dell'aborto, e si legittimava il medico ad interrompere la gravidanza, in qualsiasi stadio e su richiesta della donna:
Determinanti a portare ad una legislazione che consentiva l'aborto in specifiche circostanze, furono:
Il paradigma tedesco->importante ruolo della Corte costituzionale federale. Nel 1974 la Repubblica Federale tedesca aveva introdotto una liberalizzazione dell'aborto:
L'intervento riformatore del legislatore tedesco fu impugnato dinnanzi alla Corte costituzionale federale da parte dei governi di 5 Länder che sostenevano l'incostituzionalità della depenalizzazione: tale disciplina violava il diritto alla vita del feto protetto da 2 disposizioni della Legge Fondamentale: la prima, volta ad imporre allo Stato il dovere di proteggere la dignità umana e, la seconda, diretta a sancire il diritto alla vita e all'inviolabilità della persona.
La Corte elaborò una disciplina transitoria in attesa di un intervento legislativo prevedendo che l'aborto costituiva un atto illecito punibile penalmente, che però poteva essere compiuto, senza conseguenze penali per la donna, nel primo trimestre in presenza di talune condizioni:
I principi che avevano ispirato la regolamentazione transitoria vennero poi accolti nel 1976 dal Parlamento della Repubblica Federale nel corso dell'approvazione di una legge statale in materia: il Parlamento accolse la punibilità in sede penale dell'aborto, ponendo una serie di "cause di giustificazione" di natura personale, economica e sociale che, poste dalla donna a fondamento della scelta abortiva, consentivano di non sussumere il comportamento entro una fattispecie illecita.(In Irlanda la costituzionalizzazione è avvenuta attraverso un referendum popolare che ha portato ad una modifica costituzionale espressa; in America la costituzionalizzazione è avvenuta attraverso il ruolo interpretativo della Corte suprema che ha ricavato il diritto della donna di abortire da una specifica interpretazione del dettato costituzionale).
La sentenza Roe v. Wade viene ricordata come l'emblema di un judicial activism (attivismo giudiziario) capace di mettere all'angolo i legislatori statali, costretti a legiferare entro i confini definiti dalla Corte.
A livello europeo si innesta un organo giurisdizionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), chiamata a vegliare sulla conformità delle normative statali rispetto ai diritti e principi sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dai tratti sempre più simili a quella di un giudizio di costituzionalità. La Corte EDU ha mostrato il suo judical activism anche rispetto al tema dell'aborto specie nelle pronunce rese nei confronti di Polonia e Irlanda.
POLONIA: Il caso Tysiac v. Poland è il primo caso in cui la Corte EDU è stata chiamata a decidere di un ricorso in tema di accesso all'aborto. I giudici hanno evitato di addentrarsi nel tema del diritto all'aborto, concentrandosi sugli aspetti procedurali problematici della legislazione polacca.
L'aborto è un reato, ma la legislazione polacca ammette alcune eccezioni che lo rendono esperibile legalmente: in caso di rischio per la salute e la vita della donna (previo certificato medico che attesti la situazione di rischio). La sig.ra Tysiac, affetta da miopia grave e rimasta incinta del terzo figlio, si era recata presso un medico specialistico per ottenere un certificato che attestasse il fattore di rischio che avrebbe comportato il parto, in modo da avanzare la richiesta per un aborto legale. Tuttavia, gli specialisti non avevano accertato la sussistenza dei presupposti per autorizzare l'aborto, non potendosi dimostrare la correlazione tra prosecuzione della gravidanza e il peggioramento della vista. La sig.ra si rivolse allora a un medico generico, il quale invece certificò che la gravidanza avrebbe potuto costituire un fattore di rischio per la salute della gestante. Quest'ultima si presentò presso una clinica abortiva con il certificato medico ma, essendo ulteriormente visitata in clinica, il medico affermò che la patologia visiva della donna non costituiva presupposto sufficiente per abortire. La donna non poté abortire, partorì e in seguito la sua vista peggiorò notevolmente al punto di essere ricoverata d'urgenza per una emorragia alla retina.
La sig.ra Tysiac, dopo aver esperito i ricorsi interni, adì la Corte EDU, per la violazione da parte della Polonia degli artt. 3, 8 e 13 CEDU. La Corte nella sentenza riconosce la violazione dell'art. 8 da parte della Polonia perché non aveva garantito un adeguato quadro giuridico e procedurale per determinare se Tysiac avesse diritto a un aborto legale. Sebbene la Corte non si spinga a definire l'aborto come un diritto, una volta che l'ordinamento abbia riconosciuto tale possibilità dovrebbe essere sempre assicurato l'accesso concreto ai servizi abortivi.
IRLANDA: il caso A.B.C. v. Ireland La legislazione irlandese sul tema risulta essere una delle più severe d'Europa: a seguito di una modifica della Costituzione del 1992, si era aperta la possibilità di recarsi all'estero per abortire, anche nei casi che costituivano comportamenti penalmente rilevanti.
Il caso è una decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che affronta la questione dell'accesso all'aborto in Irlanda e i diritti delle donne in relazione alla salute e alla privacy.
Il caso fu portato avanti da 3 donne che avevano cercato di ottenere un aborto in Irlanda per motivi diversi ma non erano riuscite a farlo a causa delle severe restrizioni legali. Di conseguenza, si recarono in Inghilterra per ottenere un aborto. Le donne presentarono il caso alla CEDU sostenendo che le restrizioni irlandesi violavano i loro diritti umani.· A era una madre con figli che viveva in povertà. Temendo che una nuova gravidanza avrebbe avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale e sulla sua capacità di prendersi cura dei suoi figli, decise di abortire. · B non voleva portare a termine una gravidanza non pianificata. · C era in remissione da un cancro e temeva che la gravidanza potesse causare una recidiva. Inoltre, c'era incertezza su come la gravidanza potesse influire sulla sua salute e sulla terapia contro il cancro.
Le ricorrenti sostennero che le restrizioni irlandesi sull'aborto violavano diversi articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo:
La CEDU emise una decisione complessa:
La decisione richiese all'Irlanda di fornire un quadro giuridico più chiaro riguardo l'accesso all'aborto quando la vita della donna è in pericolo.
La sentenza contribuì a una maggiore pressione per riformare la legge sull'aborto in Irlanda, culminando nel referendum del 2018 che portò all'abrogazione dell'8 Emendamento della Costituzione irlandese e alla legalizzazione dell'aborto in determinate circostanze.
LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ABORTO NEGLI STATI UNITI: DA ROE A DOBBS Il tema dell'aborto costituisce fonte di contrapposizioni nella società americana tra coloro che:
La Costituzione americana non sancisce il diritto della donna di abortire e non vi è nemmeno una legge federale che lo regolamenti->il silenzio della legislazione federale significa che la disciplina legislativa in materia di aborto è lasciata ai singoli Stati.
Nonostante l'aborto sia una questione la cui regolamentazione spetta agli Stati, la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato la libertà della donna di abortire come diritto costituzionalmente garantito.
Lo scenario in tema di aborto è stato stravolto dalla sentenza della Corte Suprema nel caso Roe v. Wade del 1973, con la quale la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente protetto della donna ad abortire (con determinati limiti) che gli Stati sono tenuti a rispettare.
Roe è lo pseudonimo di una giovane donna texana, Norma McCorney, che, dichiarando di aver subito una violenza a seguito della quale era rimasta incinta, intendeva abortire. Tuttavia, alla luce della legislazione texana dell'epoca, l'aborto era ammesso solo nel caso in cui fosse necessario per salvare la vita della madre. In tutti gli altri casi il medico che avesse aiutato la donna ad abortire era punibile con una pena da 2 a 5 anni di reclusione. La donna, invece, non era in nessun caso punibile ai sensi del Codice penale texano.
La Corte suprema ha ritenuto di dover decidere il caso come un caso suscettibile di rappresentare l'interesse di tutte quelle donne che avrebbero voluto abortire ma che non avrebbero potuto farlo per i divieti imposti dalla legge penale statale.
La Corte suprema ha riconosciuto che la legge del Texas, nel non permettere l'aborto se non allo scopo di salvare la vita della donna, violava la sfera esclusiva di privacy garantita alla persona del XIV emendamento della Costituzione. Il diritto di privacy non era espressamente riconosciuto in Costituzione, ma è stato enucleato progressivamente dalla giurisprudenza della Corte Suprema. I confini di questo diritto non sono esattamente definiti dalla Corte, e tuttavia, in tale concetto possono essere inclusi tutti i diritti fondamentali. Alla luce di ciò la Corte afferma che il diritto della donna di decidere se terminare o portare avanti una gravidanza è un diritto fondamentale, parte del diritto alla privacy.
Vi sono dei compelling interests (interessi impellenti) che possono legittimare un'interferenza statale nell'esercizio di tale diritto. In particolare, vengono in rilievo la protezione della salute o della vita della donna e la protezione della vita del nascituro.
È proprio nel tentativo di contemperare i diversi interessi in gioco che la Corte Suprema elabora la "teoria dei trimestri":