L'aborto come questione costituzionale: sentenze e implicazioni giuridiche

Documento dall'Università sull'aborto come questione costituzionale. Il Pdf esplora la costituzionalizzazione dell'aborto, analizzando sentenze chiave negli Stati Uniti e in Europa, con un focus sui principi giuridici e le implicazioni delle decisioni. Questo documento di Diritto per l'Università è utile per comprendere il ruolo del judicial activism e le diverse interpretazioni del diritto all'aborto.

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24 pagine

L’ABORTO COME “QUESTIONE COSTITUZIONALE”
La costituzionalizzazione dell'aborto in America: con la sentenza Roe v. Wade (1973) la Corte Suprema
americana ha riconosciuto l'esistenza, alla luce del XIV emendamento, di un diritto della donna ad abortire,
quale diritto di liberà comprimibile dallo Stato solo a partire dal 7 mese di gravidanza.
Prima della sentenza della Corte, la regolamentazione dell'aborto era un ambito lasciato alla legislazione
statale e la legislazione della maggioranza degli Stati americani prevedeva quasi un assoluto divieto di
interruzione volontaria della gravidanza, accompagnato alla previsione di sanzione per chiunque aiutasse la
donna ad abortire in qualsiasi momento della gravidanza, ad eccezione del caso in cui la vita della donna
fosse in pericolo.
A partire dal secondo dopoguerra, 1/3 degli Stati americani aveva intrapreso la strada di una contenuta
liberalizzazione dell'aborto, e si legittimava il medico ad interrompere la gravidanza, in qualsiasi stadio e su
richiesta della donna:
- qualora la vita della gestante, la sua salute fisica o psichica fossero in pericolo
- il bambino fosse afflitto da gravi difetti fisici e/o mentali
- la gravidanza fosse la conseguenza di violenza o incesto.
Determinanti a portare ad una legislazione che consentiva l'aborto in specifiche circostanze, furono:
1. il tema degli aborti clandestini e le conseguenze sulla salute delle donne
2. l'esplosione della bomba demografica e il suo impatto sulla sostenibilità ambientale
3. la rivendicazione di una libertà nella sfera sessuale
4. la questione femminista che spinse verso il riconoscimento dei diritti della donna nella società
Il paradigma tedescoimportante ruolo della Corte costituzionale federale. Nel 1974 la Repubblica Federale
tedesca aveva introdotto una liberalizzazione dell'aborto:
- nel primo trimestre: depenalizzato e consentito con l'unico vincolo per la donna di recarsi presso un
consultorio per ricevere assistenza e consulenza
- dopo il primo trimestre: consentito solo nel caso di un rischio grave per la salute e la vita della donna
o di gravi malformazioni del feto.
L'intervento riformatore del legislatore tedesco fu impugnato dinnanzi alla Corte costituzionale federale da
parte dei governi di 5 Länder che sostenevano l'incostituzionalità della depenalizzazione: tale disciplina
violava il diritto alla vita del feto protetto da 2 disposizioni della Legge Fondamentale: la prima, volta ad
imporre allo Stato il dovere di proteggere la dignità umana e, la seconda, diretta a sancire il diritto alla vita e
all'inviolabilità della persona.
La Corte elaborò una disciplina transitoria in attesa di un intervento legislativo prevedendo che l'aborto
costituiva un atto illecito punibile penalmente, che però poteva essere compiuto, senza conseguenze penali
per la donna, nel primo trimestre in presenza di talune condizioni:
- rischio per la salute della vita della madre
- malformazione del feto
- gravidanza frutto di una violenza
I principi che avevano ispirato la regolamentazione transitoria vennero poi accolti nel 1976 dal Parlamento
della Repubblica Federale nel corso dell'approvazione di una legge statale in materia: il Parlamento accolse la
punibilità in sede penale dell'aborto, ponendo una serie di "cause di giustificazione" di natura personale,
economica e sociale che, poste dalla donna a fondamento della scelta abortiva, consentivano di non
sussumere il comportamento entro una fattispecie illecita.
(In Irlanda la costituzionalizzazione è avvenuta attraverso un referendum popolare che ha portato ad una
modifica costituzionale espressa; in America la costituzionalizzazione è avvenuta attraverso il ruolo
interpretativo della Corte suprema che ha ricavato il diritto della donna di abortire da una specifica
interpretazione del dettato costituzionale).
La sentenza Roe v. Wade viene ricordata come l'emblema di un judicial activism (attivismo giudiziario)
capace di mettere all'angolo i legislatori statali, costretti a legiferare entro i confini definiti dalla Corte.
A livello europeo si innesta un organo giurisdizionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU),
chiamata a vegliare sulla conformità delle normative statali rispetto ai diritti e principi sanciti nella
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dai tratti sempre più simili a quella di un giudizio di
costituzionalità. La Corte EDU ha mostrato il suo judical activism anche rispetto al tema dell’aborto specie
nelle pronunce rese nei confronti di Polonia e Irlanda.
POLONIA: Il caso Tysiac v. Poland è il primo caso in cui la Corte EDU è stata chiamata a decidere di un ricorso
in tema di accesso all'aborto. I giudici hanno evitato di addentrarsi nel tema del diritto all'aborto,
concentrandosi sugli aspetti procedurali problematici della legislazione polacca.
L'aborto è un reato, ma la legislazione polacca ammette alcune eccezioni che lo rendono esperibile
legalmente: in caso di rischio per la salute e la vita della donna (previo certificato medico che attesti la
situazione di rischio). La sig.ra Tysiac, affetta da miopia grave e rimasta incinta del terzo figlio, si era recata
presso un medico specialistico per ottenere un certificato che attestasse il fattore di rischio che avrebbe
comportato il parto, in modo da avanzare la richiesta per un aborto legale. Tuttavia, gli specialisti non
avevano accertato la sussistenza dei presupposti per autorizzare l'aborto, non potendosi dimostrare la
correlazione tra prosecuzione della gravidanza e il peggioramento della vista. La sig.ra si rivolse allora a un
medico generico, il quale invece certificò che la gravidanza avrebbe potuto costituire un fattore di rischio per
la salute della gestante. Quest'ultima si presentò presso una clinica abortiva con il certificato medico ma,
essendo ulteriormente visitata in clinica, il medico affermò che la patologia visiva della donna non costituiva
presupposto sufficiente per abortire. La donna non poté abortire, partorì e in seguito la sua vista peggiorò
notevolmente al punto di essere ricoverata d'urgenza per una emorragia alla retina.
La sig.ra Tysiac, dopo aver esperito i ricorsi interni, adì la Corte EDU, per la violazione da parte della Polonia
degli artt. 3, 8 e 13 CEDU. La Corte nella sentenza riconosce la violazione dell'art. 8 da parte della Polonia
perché non aveva garantito un adeguato quadro giuridico e procedurale per determinare se Tysiac avesse
diritto a un aborto legale. Sebbene la Corte non si spinga a definire l'aborto come un diritto, una volta che
l'ordinamento abbia riconosciuto tale possibilità dovrebbe essere sempre assicurato l'accesso concreto ai
servizi abortivi.
IRLANDA: il caso A.B.C. v. Ireland
La legislazione irlandese sul tema risulta essere una delle più severe d'Europa: a seguito di una modifica della
Costituzione del 1992, si era aperta la possibilità di recarsi all'estero per abortire, anche nei casi che
costituivano comportamenti penalmente rilevanti.
Il caso è una decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che affronta la questione dell'accesso
all'aborto in Irlanda e i diritti delle donne in relazione alla salute e alla privacy.
Il caso fu portato avanti da 3 donne che avevano cercato di ottenere un aborto in Irlanda per motivi diversi
ma non erano riuscite a farlo a causa delle severe restrizioni legali. Di conseguenza, si recarono in Inghilterra
per ottenere un aborto. Le donne presentarono il caso alla CEDU sostenendo che le restrizioni irlandesi
violavano i loro diritti umani.

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Anteprima

L'aborto come "questione costituzionale"

La costituzionalizzazione dell'aborto in America: con la sentenza Roe v. Wade (1973) la Corte Suprema americana ha riconosciuto l'esistenza, alla luce del XIV emendamento, di un diritto della donna ad abortire, quale diritto di liberà comprimibile dallo Stato solo a partire dal 7 mese di gravidanza.

Prima della sentenza della Corte, la regolamentazione dell'aborto era un ambito lasciato alla legislazione statale e la legislazione della maggioranza degli Stati americani prevedeva quasi un assoluto divieto di interruzione volontaria della gravidanza, accompagnato alla previsione di sanzione per chiunque aiutasse la donna ad abortire in qualsiasi momento della gravidanza, ad eccezione del caso in cui la vita della donna fosse in pericolo.

A partire dal secondo dopoguerra, 1/3 degli Stati americani aveva intrapreso la strada di una contenuta liberalizzazione dell'aborto, e si legittimava il medico ad interrompere la gravidanza, in qualsiasi stadio e su richiesta della donna:

  • qualora la vita della gestante, la sua salute fisica o psichica fossero in pericolo
  • il bambino fosse afflitto da gravi difetti fisici e/o mentali
  • la gravidanza fosse la conseguenza di violenza o incesto.

Determinanti a portare ad una legislazione che consentiva l'aborto in specifiche circostanze, furono:

  1. il tema degli aborti clandestini e le conseguenze sulla salute delle donne
  2. l'esplosione della bomba demografica e il suo impatto sulla sostenibilità ambientale
  3. la rivendicazione di una libertà nella sfera sessuale
  4. la questione femminista che spinse verso il riconoscimento dei diritti della donna nella società

Il paradigma tedesco

Il paradigma tedesco->importante ruolo della Corte costituzionale federale. Nel 1974 la Repubblica Federale tedesca aveva introdotto una liberalizzazione dell'aborto:

  • nel primo trimestre: depenalizzato e consentito con l'unico vincolo per la donna di recarsi presso un consultorio per ricevere assistenza e consulenza
  • dopo il primo trimestre: consentito solo nel caso di un rischio grave per la salute e la vita della donna o di gravi malformazioni del feto.

L'intervento riformatore del legislatore tedesco fu impugnato dinnanzi alla Corte costituzionale federale da parte dei governi di 5 Länder che sostenevano l'incostituzionalità della depenalizzazione: tale disciplina violava il diritto alla vita del feto protetto da 2 disposizioni della Legge Fondamentale: la prima, volta ad imporre allo Stato il dovere di proteggere la dignità umana e, la seconda, diretta a sancire il diritto alla vita e all'inviolabilità della persona.

La Corte elaborò una disciplina transitoria in attesa di un intervento legislativo prevedendo che l'aborto costituiva un atto illecito punibile penalmente, che però poteva essere compiuto, senza conseguenze penali per la donna, nel primo trimestre in presenza di talune condizioni:

  • rischio per la salute della vita della madre
  • malformazione del feto
  • gravidanza frutto di una violenza

I principi che avevano ispirato la regolamentazione transitoria vennero poi accolti nel 1976 dal Parlamento della Repubblica Federale nel corso dell'approvazione di una legge statale in materia: il Parlamento accolse la punibilità in sede penale dell'aborto, ponendo una serie di "cause di giustificazione" di natura personale, economica e sociale che, poste dalla donna a fondamento della scelta abortiva, consentivano di non sussumere il comportamento entro una fattispecie illecita.(In Irlanda la costituzionalizzazione è avvenuta attraverso un referendum popolare che ha portato ad una modifica costituzionale espressa; in America la costituzionalizzazione è avvenuta attraverso il ruolo interpretativo della Corte suprema che ha ricavato il diritto della donna di abortire da una specifica interpretazione del dettato costituzionale).

La sentenza Roe v. Wade viene ricordata come l'emblema di un judicial activism (attivismo giudiziario) capace di mettere all'angolo i legislatori statali, costretti a legiferare entro i confini definiti dalla Corte.

A livello europeo si innesta un organo giurisdizionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), chiamata a vegliare sulla conformità delle normative statali rispetto ai diritti e principi sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dai tratti sempre più simili a quella di un giudizio di costituzionalità. La Corte EDU ha mostrato il suo judical activism anche rispetto al tema dell'aborto specie nelle pronunce rese nei confronti di Polonia e Irlanda.

Polonia: Il caso Tysiac v. Poland

POLONIA: Il caso Tysiac v. Poland è il primo caso in cui la Corte EDU è stata chiamata a decidere di un ricorso in tema di accesso all'aborto. I giudici hanno evitato di addentrarsi nel tema del diritto all'aborto, concentrandosi sugli aspetti procedurali problematici della legislazione polacca.

L'aborto è un reato, ma la legislazione polacca ammette alcune eccezioni che lo rendono esperibile legalmente: in caso di rischio per la salute e la vita della donna (previo certificato medico che attesti la situazione di rischio). La sig.ra Tysiac, affetta da miopia grave e rimasta incinta del terzo figlio, si era recata presso un medico specialistico per ottenere un certificato che attestasse il fattore di rischio che avrebbe comportato il parto, in modo da avanzare la richiesta per un aborto legale. Tuttavia, gli specialisti non avevano accertato la sussistenza dei presupposti per autorizzare l'aborto, non potendosi dimostrare la correlazione tra prosecuzione della gravidanza e il peggioramento della vista. La sig.ra si rivolse allora a un medico generico, il quale invece certificò che la gravidanza avrebbe potuto costituire un fattore di rischio per la salute della gestante. Quest'ultima si presentò presso una clinica abortiva con il certificato medico ma, essendo ulteriormente visitata in clinica, il medico affermò che la patologia visiva della donna non costituiva presupposto sufficiente per abortire. La donna non poté abortire, partorì e in seguito la sua vista peggiorò notevolmente al punto di essere ricoverata d'urgenza per una emorragia alla retina.

La sig.ra Tysiac, dopo aver esperito i ricorsi interni, adì la Corte EDU, per la violazione da parte della Polonia degli artt. 3, 8 e 13 CEDU. La Corte nella sentenza riconosce la violazione dell'art. 8 da parte della Polonia perché non aveva garantito un adeguato quadro giuridico e procedurale per determinare se Tysiac avesse diritto a un aborto legale. Sebbene la Corte non si spinga a definire l'aborto come un diritto, una volta che l'ordinamento abbia riconosciuto tale possibilità dovrebbe essere sempre assicurato l'accesso concreto ai servizi abortivi.

Irlanda: il caso A.B.C. v. Ireland

IRLANDA: il caso A.B.C. v. Ireland La legislazione irlandese sul tema risulta essere una delle più severe d'Europa: a seguito di una modifica della Costituzione del 1992, si era aperta la possibilità di recarsi all'estero per abortire, anche nei casi che costituivano comportamenti penalmente rilevanti.

Il caso è una decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che affronta la questione dell'accesso all'aborto in Irlanda e i diritti delle donne in relazione alla salute e alla privacy.

Il caso fu portato avanti da 3 donne che avevano cercato di ottenere un aborto in Irlanda per motivi diversi ma non erano riuscite a farlo a causa delle severe restrizioni legali. Di conseguenza, si recarono in Inghilterra per ottenere un aborto. Le donne presentarono il caso alla CEDU sostenendo che le restrizioni irlandesi violavano i loro diritti umani.· A era una madre con figli che viveva in povertà. Temendo che una nuova gravidanza avrebbe avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale e sulla sua capacità di prendersi cura dei suoi figli, decise di abortire. · B non voleva portare a termine una gravidanza non pianificata. · C era in remissione da un cancro e temeva che la gravidanza potesse causare una recidiva. Inoltre, c'era incertezza su come la gravidanza potesse influire sulla sua salute e sulla terapia contro il cancro.

Le ricorrenti sostennero che le restrizioni irlandesi sull'aborto violavano diversi articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo:

  • Articolo 2 (Diritto alla vita)
  • Articolo 3 (Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti)
  • Articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)
  • Articolo 14 (Divieto di discriminazione)

La CEDU emise una decisione complessa:

  1. Articolo 8:
    • Per la ricorrente C, la Corte ritenne che ci fosse stata una violazione dell'Articolo 8 (diritto alla vita privata e familiare). La Corte trovò che il diritto di C di accedere a informazioni e a cure mediche riguardo all'aborto in Irlanda non era stato rispettato, in quanto il quadro giuridico irlandese non forniva chiarezza e accesso adeguato a servizi legali di aborto anche quando c'era un rischio per la vita della donna.
    • Per le ricorrenti A e B, la Corte non riscontro violazioni dell'Articolo 8, ritenendo che l'Irlanda avesse un ampio margine di apprezzamento nel bilanciare i diritti delle donne con l'interesse dello Stato a proteggere la vita prenatale.
  2. Articoli 2, 3 e 14: La Corte non riscontro violazioni degli articoli 2, 3 e 14.

La decisione richiese all'Irlanda di fornire un quadro giuridico più chiaro riguardo l'accesso all'aborto quando la vita della donna è in pericolo.

La sentenza contribuì a una maggiore pressione per riformare la legge sull'aborto in Irlanda, culminando nel referendum del 2018 che portò all'abrogazione dell'8 Emendamento della Costituzione irlandese e alla legalizzazione dell'aborto in determinate circostanze.

La regolamentazione dell'aborto negli Stati Uniti: da Roe a Dobbs

LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ABORTO NEGLI STATI UNITI: DA ROE A DOBBS Il tema dell'aborto costituisce fonte di contrapposizioni nella società americana tra coloro che:

  • invocano una maggior tutela del diritto alla vita del nascituro-> pro-life
  • sostengono la primazia del diritto della donna all'autodeterminazione-> pro-choice.

La Costituzione americana non sancisce il diritto della donna di abortire e non vi è nemmeno una legge federale che lo regolamenti->il silenzio della legislazione federale significa che la disciplina legislativa in materia di aborto è lasciata ai singoli Stati.

Nonostante l'aborto sia una questione la cui regolamentazione spetta agli Stati, la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato la libertà della donna di abortire come diritto costituzionalmente garantito.

Lo scenario in tema di aborto è stato stravolto dalla sentenza della Corte Suprema nel caso Roe v. Wade del 1973, con la quale la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente protetto della donna ad abortire (con determinati limiti) che gli Stati sono tenuti a rispettare.

Roe è lo pseudonimo di una giovane donna texana, Norma McCorney, che, dichiarando di aver subito una violenza a seguito della quale era rimasta incinta, intendeva abortire. Tuttavia, alla luce della legislazione texana dell'epoca, l'aborto era ammesso solo nel caso in cui fosse necessario per salvare la vita della madre. In tutti gli altri casi il medico che avesse aiutato la donna ad abortire era punibile con una pena da 2 a 5 anni di reclusione. La donna, invece, non era in nessun caso punibile ai sensi del Codice penale texano.

La Corte suprema ha ritenuto di dover decidere il caso come un caso suscettibile di rappresentare l'interesse di tutte quelle donne che avrebbero voluto abortire ma che non avrebbero potuto farlo per i divieti imposti dalla legge penale statale.

La Corte suprema ha riconosciuto che la legge del Texas, nel non permettere l'aborto se non allo scopo di salvare la vita della donna, violava la sfera esclusiva di privacy garantita alla persona del XIV emendamento della Costituzione. Il diritto di privacy non era espressamente riconosciuto in Costituzione, ma è stato enucleato progressivamente dalla giurisprudenza della Corte Suprema. I confini di questo diritto non sono esattamente definiti dalla Corte, e tuttavia, in tale concetto possono essere inclusi tutti i diritti fondamentali. Alla luce di ciò la Corte afferma che il diritto della donna di decidere se terminare o portare avanti una gravidanza è un diritto fondamentale, parte del diritto alla privacy.

Vi sono dei compelling interests (interessi impellenti) che possono legittimare un'interferenza statale nell'esercizio di tale diritto. In particolare, vengono in rilievo la protezione della salute o della vita della donna e la protezione della vita del nascituro.

È proprio nel tentativo di contemperare i diversi interessi in gioco che la Corte Suprema elabora la "teoria dei trimestri":

  1. Nel primo trimestre -> lo Stato non può interferire con la decisione della donna di terminare una gravidanza, ma può solo richiedere che l'aborto venga praticato da un medico autorizzato.
  2. Nel secondo trimestre -> lo Stato può intervenire nella regolamentazione dell'aborto solo al fine di proteggere la salute della madre, che è il compelling insterest che viene in rilievo in questo stadio e che legittima l'intervento del potere pubblico poiché nel corso del secondo trimestre l'operazione di aborto si fa più complessa e comporta maggiori rischi per la donna.
  3. Nel terzo trimestre -> lo Stato può regolamentare l'aborto e può anche proibirlo, qualora non sia necessario per salvaguardare la vita o la salute della donna.

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